Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 826 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 826 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata a Reggio Calabria il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del 18/01/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18 gennaio 2022 il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 19 ottobre 2021, con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria rigettava l’istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo disposto a carico della società RAGIONE_SOCIALE, della quale la predetta è legale rappresentante, in relazione al reato di partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie
indeterminata di delitti di corruzione, turbativa d’asta ed altri reati contro la pubblica amministrazione , nonché ad alcuni reati fine , aggravati tutti dalla finalità di agevolazione mafiosa di cui all’art. 416-bis 1 cod. pen. e provvisoriamente contestati a titolo cautelare all’indagato NOME COGNOME, ritenuto l’amministratore di fatto della predetta società, pur se formalmente inquadratovi quale mero dipendente.
GLYPH 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale di NOME COGNOME, censurando, con un primo motivo, l’assenza di motivazione riguardo alle deduzioni difensive proposte in sede di gravame riguardo alla titolarità effettiva della RAGIONE_SOCIALE in capo alla predetta terza interessata, quale socio unico e presidente del consiglio di amministrazione dal 27 gennaio 2020.
2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deducono violazioni di legge e vizi di inesistenza della motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità dei presupposti del sequestro preventivo, potendo il terzo interessato alla restituzione della cosa sequestrata dedurre la propria titolarità o disponibilità del bene e contestarne la riconducibilità all’indagato sulla base del relativo onere di allegazione.
Nel caso in esame, tuttavia, né il P.M. né il provvedimento impugnato hanno indicato elementi fattuali idonei a sostenere l’affermazione secondo cui il COGNOME sarebbe l’amministratore di fatto e il titolare effettivo della società, tanto che il Giudice delle indagini preliminari, a fronte della insufficienza degli atti alla base del sequestro disposto il 4 agosto 2021, ha illegittimamente dovuto richiedere, al riguardo, una nota illustrativa agli amministratori giudiziari e l’ordinanza qui impugnata, senza nulla argomentare sotto tale profilo, si è limitata a confermare la decisione di rigetto, ignorando le censure mosse con l’atto di appello, sebbene l’odierna ricorrente avesse puntualmente adempiuto al suo onere di allegazione documentale, finanche sotto il profilo della ritenuta sussumibilità della società RAGIONE_SOCIALE nella nozione normativa di “prezzo” o di “profitto” dei reati contestati al COGNOME.
2.2. Nell’ambito del secondo motivo di doglianza si deduce, infine, l’omessa valutazione delle censure dedotte in sede di gravame cautelare con specifico riguardo alla ritenuta sussistenza del periculum in mora, non avendo il Tribunale tenuto conto della reale portata del provvedimento di applicazione del controllo giudiziario e degli effetti della dotazione, in capo alla predetta società, di un modello organizzativo personalizzato di prevenzione secondo la normativa dettata dal d.lgs. n. 231 del 2001, sotto il profilo della eliminazione del rischio di protrazione ed aggravamento delle conseguenze delle ritenute fattispecie di reato, apparendo insufficiente, al riguardo, la prospettazione di una mera possibilità di
impiego della società per finalità illecite, in costanza del controllo ex art. 34-bis cit.
Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 9 novembre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto, avendo l’ordinanza impugnata omesso di confrontarsi con le ragioni di doglianza dalla difesa puntualmente rappresentate in sede di gravame cautelare.
Nell’atto di appello, diversamente da quanto affermato nell’ordinanza impugnata, l’odierna ricorrente: a) aveva contestato le argomentazioni sulla cui base il Giudice delle indagini preliminari aveva ritenuto che la titolarità sostanziale dell’azienda in sequestro fosse riconducibile al COGNOME; b) aveva rimarcato l’assenza, sia nel decreto di sequestro che nell’ordinanza cautelare, di elementi idonei a dimostrare la ritenuta posizione di amministratore di fatto del COGNOME; c) aveva eccepito l’inammissibilità di una relazione illustrativa che il Giudice delle indagini preliminari aveva richiesto il 12 ottobre 2021, ossia dopo la presentazione dell’istanza di revoca del sequestro preventivo, agli amministratori giudiziari della società – peraltro sottoposta a decreto di controllo giudiziario emesso il 25 marzo 2020 ai sensi dell’art. 34 -bis d.lgs. n. 159 del 2011 – in merito al ruolo svoltovi dal COGNOME nel periodo precedente il sequestro disposto il 4 agosto 2021 (relazione poi depositata dagli amministratori il 18 ottobre 2021 e dal predetto Giudice richiamata nell’ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro preventivo); d) aveva indicato gli elementi dimostrativi, in tesi, sia dell’estraneità del COGNOME all’esercizio di qualsiasi potere gestorio, sia del ruolo effettivo da lei svolto all’interno della società quale presidente del consiglio di amministrazione.
1.1. Deve altresì rilevarsi come l’ordinanza impugnata, anche in relazione alla valutazione successivamente svolta in merito alla configurabilità del requisito del periculum in mora (pagg. 6-7), abbia erroneamente fondato la sua motivazione sul richiamo ad una nota degli amministratori giudiziari del 18 ottobre 2021 – a sua volta richiesta e utilizzata dal Giudice delle indagini preliminari nell’ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro preventivo -, nella quale si dava atto della persistente ingerenza del COGNOME nella gestione dell’azienda in sequestro, senza considerare che l’acquisizione di tali elementi informativi è avvenuta in violazione del principio della domanda cautelare di cui agli artt. 291, comma 1,
292, comma 1 e 321, comma 1, cod. proc. pen., non potendo il Giudice procedere, ex officio, all’autonoma assunzione di atti d’indagine.
Nell’ambito del procedimento incidentale in esame, invero, il Giudice è privo di poteri istruttori, incompatibili con il su richiamato principio informatore del nuovo processo penale, e decide esclusivamente tenendo conto degli elementi emergenti dagli atti trasmessigli dal Pubblico Ministero (nella fase delle indagini preliminari) e di quelli eventualmente addotti dalle parti.
Né è ipotizzabile che il Tribunale possa fondare la sua decisione in materia cautelare su atti che il primo Giudice non era legittimato ad assumere di sua iniziativa.
In ordine alle implicazioni sottese alla necessaria persistenza dell’indefettibile presupposto della domanda del pubblico ministero, questa Suprema Corte ha affermato che «…alla domanda formulata dalla parte pubblica corrisponde la genesi di un fenomeno devolutivo che assegna al giudice un potere decisorio, il cui ambito di applicazione ben può essere circoscritto all’interno dei confini tracciati dal devolutum».
Ne discende «…che il perimetro del potere delibativo assegnato al giudice non può fuoriuscire dall’alveo tematico tracciato dalla richiesta del pubblico ministero, giacché, ove al giudice stesso fosse riconosciuto uno ius variandi tale da consentirgli di debordare dallo specifico petitum che ha formato oggetto della richiesta, finirebbe per evocarsi in capo all’organo giurisdizionale un potere sostanzialmente officioso, che invece il legislatore ha inteso ripudiare» (v. Sez. 6, n. 2658 del 20/12/2013, dep. 2014, Saà, Rv. 257791).
2. Parimenti fondato deve ritenersi il secondo motivo di doglianza, ove si consideri, in primo luogo, che il terzo interessato – nel caso di specie estraneo ai reati oggetto della provvisoria imputazione formulata in sede cautelare – che affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non può contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare, ma può ben dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato (arg. ex Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Analoghe considerazioni, inoltre, devono svolgersi in relazione al passaggio motivazionale in cui l’ordinanza impugnata (pag. 6) ha affermato che, trattandosi di sequestro finalizzato alla confisca di cui al comma 2 -bis dell’art. 321 cit., deve ritenersi ultronea ogni specificazione in relazione alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con la sentenza di condanna o di applicazione della pena.
Sotto tale profilo vanno anzitutto richiamati i principi di ordine generale affermati dal Supremo Consesso di questa Corte (Sez. U, n. 36959 del
24/06/2021, NOME, Rv. 281848), secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege”.
Al riguardo la Corte ha chiarito, in particolare, che l’onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.
Entro tale prospettiva si è in seguito precisato (Sez. 6, n. 32582 del 05/07/2022, COGNOME, Rv. 283619) che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2 -bis, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca nei procedimenti relativi a delitti dei pubblici ufficiali contro la pubbli amministrazione, deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare – nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale – alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, atteso che la necessità di detta motivazione opera, con la sola eccezione delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, sia con riguardo alla confisca obbligatoria che a quella facoltativa così come di proprietà o di valore, e senza che possa rilevare la natura, mobiliare o immobiliare, dei beni in sequestro.
Per le ragioni esposte nella motivazione della pronuncia testé richiamata, che il Collegio condivide e intende ribadire, integralmente richiamando in questa Sede il quadro argomentativo ivi delineato, non può essere accolta la diversa impostazione ricostruttiva al riguardo seguita da una precedente decisione di questa Corte (Sez. 6, n. 12513 del 23/02/2022, Grandis, Rv. 283054), che ha invece ritenuto sufficiente, ai fini dell’adozione del sequestro preventivo preordinato alla confisca ex art. 322-ter cod. pen., il mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza di condanna e di applicazione della pena (nella specie, relativa al reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., la Corte ha richiamato l’art. 321 comma 2 -bis, cit., che contempla un’ipotesi speciale di sequestro preventivo
funzionale alla confisca, con carattere obbligatorio, prevista per la categoria dei suddetti reati).
Le connotazioni che, a seconda del caso, può assumere la misura ablativa (obbligatoria, facoltativa ecc.) verso la cui adozione è finalizzata la cautela reale prescindono completamente dalla ineludibile esigenza di motivare in ordine alla necessaria sussistenza del presupposto giustificativo rappresentato dal periculum in mora.
Solo una soluzione ermeneutica che, come affermato nella richiamata sentenza NOME, «vincoli il sequestro preventivo funzionale alla confisca ad una motivazione anche sul perículum in mora garantirebbe coerenza con i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, evitando un’indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economica, trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in parte o in tutto, inutilmente vessatorio».
Finanche l’intervento cautelare previsto dal comma 1 dell’art. 321 cod. proc. pen., come osservato nella richiamata sentenza COGNOME, è stato da sempre inteso nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 12878 del 29/01/2003, Rv. 223722, Innocenti) come obbligatorio per il giudice, senza mai mettere in discussione, tuttavia, la preventiva verifica giudiziale dei relativi presupposti costitutivi, tra i quali va indefettibilmente annoverato anche quello inerente al periculum, definito nei termini di cui alla predetta disposizione.
La scelta a suo tempo realizzata dal legislatore con l’inserimento, nella struttura dell’art. 321 cit., del comma 2-bis (ex art. 6, comma 3, legge 27 marzo 2001, n. 97) – scelta evidentemente giustificata dalla intenzione di voler rendere ancora più stringenti gli interventi reali correlati a condotte illecite realizzate i danno della pubblica amministrazione anche sul piano della fruttuosità della successiva ablazione, escludendo a monte qualsivoglia lettura interpretativa finalizzata a rendere discrezionale l’adozione della misura malgrado il riscontro dei relativi presupposti costitutivi come talora è stato sostenuto per il sequestro di cui al secondo comma della disposizione innovata – non può dunque legittimare alcuna deroga allo statuto del sequestro anticipatorio della confisca complessivamente considerato dall’art. 321 cod. proc. pen.: statuto necessariamente comprensivo, anche per le ipotesi di sequestro ivi contemplate nella disposizione di cui al comma 2-bis, del giudizio in ordine alla ricorrenza del presupposto del periculum in mora, come in linea generale affermato dalla richiamata sentenza NOME.
Si impone, conclusivamente, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale in dispositivo indicato, affinché si uniformi ai principi di diritto qui affermati, colmando le rilevate lacune motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 29 novembre 2022
Il Consigliere estensore esidte