Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46701 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46701 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME NOME COGNOME, nato a El Fayoum (Egitto) il DATA_NASCITA
NOME, nato a El Fayoum (Egitto) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Napoli de1349/03/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat Dr. NOME COGNOMENOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte, in replica alle conclusioni del PG, pervenute dai difen NOME COGNOME e NOME COGNOME, con cui insistono per l’accoglimento dei ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30 marzo 2023, il Tribunale del riesame di Lodi rigettava il proposto dagli odierni ricorrenti avverso il provvedimento con cui il GIP presso il Tr Lodi in data 7/03/2023 ha disposto il sequestro preventivo dell’immobile sito in San Milanese, per violazione dell’art. 44 comma 1, lett. b) del D.P.R. 380/2001.
2. Avverso tale ordinanza, tramite il comune difensore di fiducia, i predetti pro ricorso congiunto per cassazione, il COGNOME quale indagato e l’COGNOME quale t indagato, estraneo al procedimento; in particolare, con l’unico motivo di ricorso, l’apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora. Sottolineano in particolare come la motivazione dell’ordinanza, mediante il generico riferimento al risc disponibilità del bene consentirebbe di persistere nell’illecita attività di edificazi anche potenzialmente pericolosa per l’incolumità di terzi, è meramente apparente, sop in presenza di elementi di segno opposto, quali la attivazione di pratiche edilizie per dell’illecito, non meramente ipotizzate ma già in parte in essere.
3. In data 30.09.2023 è pervenuta requisitoria scritta del PG che ha concl l’inammissibilità del ricorso. Secondo il PG, la doglianza espressa non è condivisibile. cautelare ha, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, preso in consideraz le circostanze del caso concreto, motivando espressamente sulla ricorrenza, nella sp periculum in mora. Va a questo proposito ricordato che, nella materia delle impugnaz cautelari reali, non è sindacabile, in sede di giudizio di legittimità, il vizio di moti il ricorso per cassazione è ammesso, in questa materia, esclusivamente per violazione (art. 325 c.p.p., comma 1), con la conseguenza che solamente i vizi radicali della mot quali l’omessa motivazione e la motivazione apparente, sono censurabili, in q considerano ricompresi nel paradigma della violazione di legge, e non anche la moti insufficiente o illogica, che esula dal perimetro del sindacato di legittimità. Le Sezio Corte hanno, infatti, affermato il principio secondo il quale, in tema di riesame d cautelari reali (ma il principio vale parimenti per l’appello cautelare, stante l’espr da parte dell’art. 325 c.p.p., dell’art. 322 bis stesso codice) nella nozione di “viola per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p. 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione mer apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l manifesta della motivazione stessa (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 22671 Ciò posto, il Tribunale cautelare ha dato attestazione del periculum in mora, recuperando il pericolo determinato dalla disponibilità del bene nella prosecuzione dell’attiv L’ordinanza impugnata, poi, ha una esplicita motivazione sulla necessità di pro sequestro preventivo dell’immobile, in relazione ai reati edilizi contestati, ritene sussistente il pericolo di reiterazione e di continuazione dell’attività illecita, in b di merito non rivalutabili in questa sede. Né è sussumibile la necessità di rie disponibilità dell’immobile abusivo per sanarlo. La circostanza è esorbitante ed presupposto costitutivo del periculum in mora. Del resto, osserva il PG, la possibilità di san può essere collegata alla mera rappresentazione documentale, non richiedendosi la disp della res. Infine, l’ultima parte del motivo non deduce vizi di violazione di legge, ma Corte di Cassazione – copia non ufficiale
NOME COGNOME solo una lettura alternativa delle fonti di prova, proponendo quindi questioni che eccedono i li del ricorso ex art. 325 cod. proc. pen.
In data 6.11.2023, gli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, in replica al conclusioni del PG, hanno fatto pervenire le proprie conclusioni scritte, con cui insistono l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati nei limiti che seguono.
Correttamente l’ordinanza impugnata afferma che non può ritenersi sufficiente la mera «intenzione» di avviare una pratica di sanatoria per gli abusi edilizi realizzati.
Tuttavia, nei casi, come quello in esame, di condotta edificatoria totalmente «esaurita», valutazione del periculum va effettuata in modo peculiare.
La giurisprudenza della Corte ha ritenuto (v. da ultimo Sez. 3, n. 9094 del 28/10/2022, dep. 2023, Arcieri) che nei reati urbanistici la lesione concerne l’interesse alla vigilanza e control territorio attraverso un adeguato governo pubblico degli usi e delle trasformazioni dello stes nonché l’aggravamento del carico urbanistico conseguente all’utilizzazione del manufatto abusivo, carico inteso quale incidenza dell’intervento edilizio, riguardato sotto l’as strutturale e funzionale, e dunque comprensivo delle variazioni di volumetria, destinazione effettiva utilizzazione derivate dalla concreta alterazione’ della consistenza originaria manufatto, sull’assetto urbanistico così da determinare un mutamento in concreto dell’insieme delle esigenze territoriali valutate in sede di pianificazione (Sez. U, n. 12878 del 29/1/2003, in proc. Innocenti, Rv. 223721).
Pertanto, ai fini della sussistenza del presupposto del periculum in grado di giustificare un sequestro impeditivo ai sensi dell’articolo 321, comma 1, cod. proc. pen., incombe sul giudic (Sez. 3, n. 47374 del 14/07/2022, COGNOME) un obbligo di motivazione in ordine all conseguenze della libera disponibilità del bene sul regolare assetto del territorio (Sez. 3 52051 del 20/10/2016, Giudici, Rv. 268812), che può assumere carattere pregiudizievole anche nel caso di utilizzo dell’opera in conformità alle destinazioni di zona, allorquando il manu presenti una consistenza volumetrica tale da determinare comunque un’incidenza negativa concretamente individuabile sul carico urbanistico, sotto il profilo dell’aumentata esigenza infrastrutture e di opere collettive correlate (Sez. 3, n. 42717 dei 10/09/2015, Buono e a., 265195).
Analogamente, in materia di attività edilizia su zone sottoposte a vincolo paesaggistico, Corte ha affermato che «la sola esistenza di una struttura abusiva ultimata non integra i requis della concretezza ed attualità del pericolo, essendo invece necessario dimostrare che l’effetti disponibilità materiale o giuridica del bene, da parte del soggetto indagato o di terzi, p ulteriormente deteriorare l’ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico, sulla base di
approfondito accertamento da parte del giudice di merito circa la natura del vincolo medesimo e la situazione preesìstente alla realizzazione dell’opera abusiva» (Sez. 3, n. 2627 del 02/12/2022 dep. 2023, COGNOME, Rv. 284059 – 02; Sez. 4, n. 15254 del 28/02/2018, COGNOME, Rv. 272477 – 01; Sez. 3, n. 50336 del 05/07/2016, COGNOME, Rv. 268331 – 01; Sez. 3, n. 40677 del 23/06/2016, COGNOME, Rv. 268049 – 01).
Il provvedimento impugnato non soddisfa l’onere di adeguata motivazione, nei termini anzidetti, risultando effettivamente apodittico ed assertivo in ordine all’esistenza di peri non meglio precisati – per l’«incolumità di terzi».
L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Lodi per nuovo esame in relazione alla sussistenza del periculum in mora.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lodi, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, c.p.p.
Così deciso il 09/11/2023