Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26925 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26925 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Ispica il 20/09/1957
avverso l’ordinanza del 11/03/2025 del Tribunale di Ragusa udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1 -bis, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Ragusa, in funzione di riesame, con ordinanza de 11/03/2025, confermava il decreto del Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Ragusa in data 11/02/2025, che aveva disposto il sequest preventivo della somma di euro 699.811,37 nei confronti di NOME COGNOME per i reati di truffa ascrittigli.
L’indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, le b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 124 cod. pen., 333 e 337 cod. pen., 37 disp. att. cod. proc. pen. Ritiene che la querela che ha dato impul presente procedimento sia tardiva, essendo stata proposta solo in d 31/05/2023, atteso che quella proposta il 12/12/2022 si riferisce solo a due
episodi contestati; che, anche a voler considerare la data del 12/12/ querela sarebbe comunque intempestiva, atteso che la stessa persona off afferma che i contratti sono stati stipulati tutti tra il 24/12/ 05/08/2022; che, in ogni caso, il dies a quo per la presentazione della querela non può essere spostato, tenuto conto che la RAGIONE_SOCIALE è un operatore professionale, che prima della conclusione del contratto eseguiva tut verifiche necessarie in ordine alla solvibilità dei clienti, con la conseguen carenza informativa avrebbe dovuto indurre la banca a non concludere contratto o, comunque, a sporgere querela già in quel momento.
Sotto altro profilo, rileva la carenza di legittimazione del soggetto sporto la querela, NOME COGNOME in quanto la procura ritenuta idonea Tribunale del riesame non fa riferimento al potere di presentare querele, ma genericamente a rappresentare la F.C.A. Bank in qualunque sede giudiziale, civile, penale ed amministrativa.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 321 cod. proc. pen. O punto di fumus commissi delicti, che la documentazione prodotta dalla difesa smentisce quanto denunciato dalla RAGIONE_SOCIALE; che emblematico è il caso dì cui al capo N), atteso che alcun artificio è stato posto in essere, essen prodotti alla finanziaria solo documenti veri in possesso dell’indagato peraltro, l’acquirente ha onorato il finanziamento, pagando regolarmente le di talchè il reato non sarebbe ravvisabile per mancanza del danno; ch responsabilità del COGNOME è stata desunta dalla circostanza per cui a acquirenti avrebbero rivenduto nel giro di qualche mese le autovet finanziate, dunque, da comportamenti tenuti da terzi in un momento successi alla stipula dei contratti; che, dunque, il Tribunale del riesame ha dato solo agli elementi offerti dalla accusa; che, sotto il profilo del pericuium in mora, la motivazione è apodittica, non avendo considerato che il ricorrent interrotto ogni rapporto con la persona offesa già dall’ottobre del 2 comunque, sganciata dal fatto concreto, in quanto, poiché il bene sequestra fungibile, trattandosi di denaro, in astratto la sua cessione a terzi sempre configurabile.
2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 240, 321, 322 cod. proc. pe cod. proc. civ. Rappresenta che, essendo il riesame un mezzo di impugnazio totalmente devolutivo, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto pronuncia anche sulla specifica doglianza relativa al sequestro di somme di de successivamente confluite sui conti correnti del RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE e non limitarsi ad affermare che tale profilo riguarda la corretta esecu
del sequestro; che, invero, deve escludersi una autonoma estensione sequestro a tutte le somme future che dovessero entrare nella sfera patrimon dell’indagato, atteso che i crediti maturati successivamente al provvedimen sequestro non realizzano quella “confusione” del patrimonio, su cui si fon sequestro; che, analogamente, con riferimento all’istanza di dissequestr ratei di pensione, accreditati sul conto cointestato con la moglie NOME COGNOME Tribunale del riesame non ha provveduto, nonostante l’art. 545 cod. proc. stabilisca che detti emolumenti non siano pignorabili.
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Va, innanzitutto, premesso che nella nozione di “violazione di leg per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correla all’inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittori l’illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giu legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di c lett. e) dell’art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivan 239692 – 01; Sez. U, n. 25933 del 29/05/2008, COGNOME, non massimata s punto; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME; si vedano anche, nello st senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME e Sez. U, n. 5 26/02/1991, Bruno; seguite da Sez. 6, n. 7472, del 21/01/2009, Vespoli, 242916 – 01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, COGNOME, Rv. 248129 – 01; S 1, n. 6821 del 31/01/2012, COGNOME, Rv. 252430 – 01; Sez. 3, n. 4919 14/07/2016, COGNOME, Rv. 269296 – 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaha Rv. 269119 – 01; più recentemente, Sez. 2, n. 11785 del 09/02/2024, Conti m.). In altri termini, in tema di impugnabilità in sede di legitt provvedimenti cautelari di natura reale sussistono ben precisi limiti, ris ammessa la sindacabilità oltre che per violazione di legge (“error procedendo” ed “errores in judicando”), per vizi motivazionali assoluti, tali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o d tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezz ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile la vicenda contestat l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 – 01; Sez. 2, n. 5807/2017 cit.; Sez. 3, n. 4919/2016 cit.; Sez 6589 del 10/01/2013, NOME, Rv. 254893 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Dunque, non può essere proposto sotto le spoglie della violazione di leg
sostanziale o processuale, il travisamento dei presupposti necessari all’adozi del provvedimento di sequestro, quale forma di manifestazione del vizio d motivazione.
1.2. Tanto premesso, il primo motivo non è consentito, atteso che, sotto denunciata violazione di legge, reitera le stesse doglianze proposte con i mot di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale riesame, che ha evidenziato, quanto alla condizione di procedibilità, che querela – sporta il 12/12/2022 ed integrata in data 31/05/2023, quando RAGIONE_SOCIALE ha avuto la disponibilità della documentazione completa o ha realizzato di non poterla più avere – risulta tempestiva, essendo stata prese non appena la persona offesa ha avuto contezza di essere stata raggirata questione relativa ai poteri di controllo della persona offesa sarà tratt relazione al profilo del fumus); che a NOME COGNOME risulta conferita procura speciale che la abilita a rappresentare l’istituto di credito in qualunqu giudiziale, civile, amministrativa e penale; che, dunque, trattasi di sog pienamente legittimato a sporgere querela.
1.2. Il secondo motivo è parzialmente fondato.
In particolare, coglie nel segno laddove lamenta l’omessa motivazione in relazione alla truffa contestata al capo N). Ed invero, a fronte documentazione prodotta in sede di riesame – che dimostrerebbe, secondo l’assunto difensivo, i) l’assenza di qualsivoglia artifizio o raggiro, avendo il soggetto finanziato, tale NOME COGNOME, inviato alla società finanz documenti autentici, oltre alla regolarità dei pagamento delle rat finanziamento – il provvedimento impugnato non dà conto delle ragioni per le quali ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti anche in relazione a tale reato, confermando il sequestro del relativo profitto. Di conseguenza, l’ordina deve essere annullata in parte qua, con rinvio al Tribunale di Ragusa per nuovo giudizio limitatamente al profitto del reato di cui al capo N).
Per il resto, il motivo non è consentito, in quanto aspecifico. Ed invero, si misura con l’articolata motivazione del provvedimento impugnato, che ha dato conto di come i finanziamenti siano stati erogati sulla base della presentazi da parte del ricorrente di documentazione falsa o dell’omesso invio del documentazione; di come, anche laddove le rate siano state corrisposte, sussis il reato contestato, tenuto conto che la truffa contrattuale si realizza qua soggetto passivo è indotto con l’inganno a prestare un consenso, che altrimen non avrebbe mai prestato; di come, dunque, in tema di truffa contrattual l’ingiusto profitto con correlativo danno del soggetto passivo consi essenzialmente nel fatto costituito dalla stipulazione del contr indipendentemente dallo squilibrio oggettivo delle rispettive prestazioni, con
facendo buon governo dei principi di diritto affermati in proposito da giurisprudenza di legittimità; di come, ai fini della configurabilità degli a non rilevi il potere di controllo della RAGIONE_SOCIALE, prima dell’erogazione del finanziamento, atteso che la astratta idoneità dell’artificio o del rag ingannare ed a sorprendere l’altrui buona fede assume rilevanza solo nel cas del tentativo di truffa, tenuto conto che, di fronte al reato consumat raggiungimento dello scopo dimostra implicitamente l’idoneità della condotta; d come sussista anche il pericolo che la libera disponibilità del denaro po comportarne il trasferimento a terzi, in tal modo frustrando le esigenze caute sottese al sequestro.
Ebbene, rispetto alla trama motivazionale del provvedimento impugnato, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, il motivo reit pedissequamente le stesse doglianze già avanzate con in sede di riesame, senz argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità del percor argomentativo seguito nel provvedimento impugnato, per cui – come si accennava – sotto questo profilo è aspecifico.
Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, os generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti de necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnat e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849 – 01; Sez. 4, n. 3427 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945 – 01).
1.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
La questione posta al Tribunale del riesame – che condivisibilmente ne ha ritenuto l’inammissibilità con riferimento alle somme di denaro pervenute ne patrimonio del ricorrente successivamente al provvedimento ablativo ed a quelle sequestrate alla RAGIONE_SOCIALE ed a NOME COGNOME trattandosi di soggetti distinti dall’odierno ricorrente – va più correttamente proposta al Pubb Ministero procedente, riguardando la corretta esecuzione del sequestro. Invero risulta che il provvedimento genetico, che ha disposto la confisca diretta profitto del reato, abbia inciso solo sui beni presenti nel patrimonio dell’ind al momento della sua esecuzione, non anche sui beni futuri, con la conseguenza che eventuali doglianze relative all’apprensione di somme di denaro pervenute a Roccuzzo successivamente al provvedimento di sequestro preventivo non sono coperte dal titolo ablativo di cui si tratta nel presente procedimento.
Del resto, sul punto, di recente, sono intervenute le Sezioni Unite di que
Corte, affermando che la «confisca del denaro non è diretta se ha oggetto somme sopravvenute o preesistenti rispetto al reato ovvero, comunque,
a questo certamente non riconducibili»; che a «mero titolo esemplificativo, non diretta la confisca di: a) somme relative ad emolumenti stipendiali o assimilabi
b) somme relative a pagamenti da parte di soggetti terzi in adempimento di prestazioni non collegabili al reato; c) somme provento di vendita di ben
acquistati in epoca antecedente alla commissione dell’illecito; d) somme conflui su un conto corrente cointestato, ma relative a proventi di uno dei corrent
estraneo al reato» (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, COGNOME, i motivazione).
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al profitto del reato di cui a capo N) e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ragusa competente ai sensi
dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile nel resto ricorso.
Così deciso in Roma, il giorno 12 giugno 2025.