Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43121 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43121 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani nel procedimento a carico di NOME COGNOME, nato a Marsala il DATA_NASCITA avverso la ordinanza del 12/06/2024 del Tribunale di Trapani; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Trapani procede per due ipotesi (15 febbraio e 19 marzo 2021) di reato di trasporto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina (art. 73 d.P.R. 309/90, rilevante ai fini del sequestro preventivo, disposto dal GIP ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen.).
1.1. Il Tribunale di Trapani, in funzione di giudice del riesame reale proposto dall’indagato ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., decidendo in sede di rinvio conseguente ad annullamento della prima ordinanza confermativa (Cass. Sez. 6, n. 21551, del 31/01/2024), ha accolto l’istanza proposta avverso il decreto del giudice delle indagini preliminari (in data 4 maggio 2023), che aveva disposto il sequestro preventivo “impeditivo” delle due ditte individuali di RAGIONE_SOCIALE (comprese le vetture patrimonio dell’azienda) riconducibili alla gestione di fatto di NOME COGNOME.
1.2. Il Tribunale preposto alla valutazione della impugnazione ha accolto l’istanza di riesame, argomentando circa l’evidente difetto di strumentalità necessaria tra la vettura (neppure trasformata nella struttura) utilizzata per accompagnare il convoglio che trasportava stupefacente da Catania a Trapani ed il reato contestato (la vettura, usata peraltro in una sola occasione per questa funzione), del pari per la RAGIONE_SOCIALE, che non appare deputata in via esclusiva e funzionale alla commissione del reato contestato. Il Tribunale rilevatù altresì deficit di periculum in mora, non apparendo logico ritenere che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE gestita dall’indagato fosse deputata esclusivamente allo svolgimento di attività delittuosa, peraltro episodica e non contestata in forma organizzata o, altrimenti, permanente.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il giudice che procede, articolando i motivi di impugnazione in appresso sintetizzati, agli effetti di quanto disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
2.1. entrambi i motivi di ricorso lamentano in rubrica inosservanza ed errata applicazione della legge processuale penale (art. 606, comma 1, lett. b e c, in relazione agli artt. 125, comma 3, 321, 324 cod. proc. pen.), per mancanza o mera apparenza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza del requisito della strumentalità necessaria tra “mezzo” e reato, oltre che per assoluto difetto di rilevazione dell’evidente pericolo che la libera
disponibilità della vettura e della RAGIONE_SOCIALE possano agevolare la commissione di analoghe fattispecie di reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, giacché proposto fuori dai casi previsti dalla legge.
1.1. Nella nozione di “violazione di legge”, per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza “assoluta” di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà o l’illogicità, quand’anche manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, COGNOME; seguite, più recentemente, da Sez. 6, Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, COGNOME, Rv. 270543; Sez. 3, n. 385 del 06/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283916).
1.2. Non può pertanto essere proposto sotto le mentite spoglie della violazione di legge sostanziale o della inosservanza di quella processuale prevista a pena di nullità, il travisamento dei presupposti necessari all’adozione del provvedimento di sequestro, quale forma di manifestazione del vizio di motivazione.
I motivi di ricorso denunciano -invero- solo formalmente la sussistenza di una motivazione apparente, mentre in realtà si contesta un vizio di motivazione in senso proprio, deducendo la mancata o travisata valutazione di elementi di indagine e dunque la non aderenza della pronuncia alle risultanze degli atti, così proponendo una diversa lettura del compendio istruttorio.
2.1. Il ricorso non tiene conto, inoltre, che il provvedimento rescissorio impugnato è conseguenza della pronuncia rescindente di questa Corte che aveva evidenziato la violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità del sequestro disposto dal Tribunale, mettendo in luce l’illogicità derivante dall’aver vincolato beni erroneamente ritenuti strumentali ad un reato istantaneo, nella convinzione (non esplicitata) della funzione servente ad un reato associativo, allo stato, neppure ipotizzato da alcuno.
2.2. Le medesime considerazioni valgono per la censura che attinge la valutazione del periculum in mora. La pronuncia del Tribunale per il riesame ha evidenziato che, dovendosi escludere che vi sia stata un’utilizzazione dell’attività
d’impresa nel suo complesso per scopi illeciti, non può certamente sostenersi che sussista il concreto pericolo di reiterazione dei reati favorito dall’uso dei mezzi dell’impresa RAGIONE_SOCIALE.
Alla luce dei principi che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 31 ottobre 2024.