Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24555 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24555 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 07/12/2023 del TRIBUNALE di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME NOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Salerno, decidendo in data 07/12/2023 sull’istanza presentata da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Salerno – che in data 09/11/2023, aveva respinto la richiesta di dissequestro parziale dei beni sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente – ha rigettato l’appello ed ha respinto la richiesta di dissequestro parziale dei beni sottoposti al predetto sequestro, disponendo la trasmissione al Gip perché decida in sede di opposizione sulla richiesta di riduzione del sequestro dei crediti di imposta.
Avverso il predetto provvedimento propone ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, RAGIONE_SOCIALE, con un unico articolato motivo di ricorso, con il quale ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 311 e 325 cod.proc.pen. Richiamate le imputazioni provvisorie elevate nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, ai sensi degli artt. 110 e 640-bis cod. pen. (con riferimento ad artifici e raggiri posti in essere per conseguire illegittimamente i c.d. bonus fiscali 110%), la difesa ha contestato la decisione resa dal Tribunale per la asserita ricorrenza di una illegittima duplicazione del provvedimento di sequestro, atteso che il Gip aveva disposto esclusivamente il sequestro dei crediti di imposta per l’ammontare complessivo di Euro 39.126.000,00 riferibili ai lavori eseguiti per il Comune di Laviano. Nella prospettazione difensiva l’oggetto del sequestro poteva essere identificato solo ed esclusivamente nei crediti di imposta, mentre sia il Gip che Tribunale avevano giustificato l’apprensione anche delle somme correnti della società ricorrente pari a circa 35 milioni di euro, così determinando una inammissibile duplicazione di vincolo e l’indebita duplicazione del sequestro. La società ricorrente evidenziava come la motivazione resa sul punto dal Tribunale nel rigettare l’appello aveva illegittimamente esteso l’ambito del provvedimento di sequestro, aggiungendo considerazioni che esulavano del tutto dalla ordinanza genetica. La difesa evidenziava, inoltre, come in violazione del principio di proporzionalità fosse stato disposto il sequestro di una somma maggiore rispetto a quella indicata dal AVV_NOTAIO, con necessità di giungere ad una revoca parziale sul punto.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito e manifestamente infondato.
In via preliminare, occorre considerare come, secondo il diritto vivente, “il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710-01, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali”. (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266789-01; Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, COGNOME; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, COGNOME, Rv. 272336-01; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692-01).
Il Tribunale ha svolto, nel caso concreto, con un’ampia motivazione, con la quale la ricorrente non si confronta effettivamente, un concreto ruolo di garanzia, senza limitarsi a prendere atto della tesi accusatoria, considerando adeguatamente le osservazioni critiche della difesa quanto alla asserita ricorrenza di una indebita duplicazione in questa fase dell’oggetto del sequestro, esaminando così, in modo completo, l’integrale ricorrenza dei presupposti che legittimano il sequestro nelle sue diverse forme come specificamente evidenziato, con motivazione che non si presta a censure in questa sede (a pag. 9 e segg.).
In tal senso, il Tribunale, nella ricostruzione della portata del provvedimento genetico, ha richiamato esplicitamente la disposizione in relazione alla lettera a) del dispositivo (con riferimento al sequestro a carattere impedivo dell’ammontare dei crediti di imposta, in considerazione del fatto che il sequestro impeditivo di cui all’art. 321 cod.proc.pen., comma 1, richiede soltanto – e più genericamente – la prova di un legame pertinenziale tra la res ed il reato, ossia un collegamento che comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato è stato commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo
indirettamente alla fattispecie criminosa, Sez. 2, n. 28306 del 16/4/2019, COGNOME/ COGNOME, Rv. 276660-01; Sez. 3, n. 31415 del 15/1/2016, COGNOME, Rv. 267513-01; Sez. 3, n. 9149 del 17/11/2015, COGNOME, Rv. 266454-01; Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, COGNOME, Rv. 259850-01), nonché, in relazione alla lettera b), con riferimento al sequestro per equivalente delle somme di denaro sino alla concorrenza del valore limite del profitto derivante dalla commissione delle condotte oggetto di imputazione provvisoria. Con tale argomentazione, che, appunto, evidenzia la diversa portata delle attività di sequestro disposte dal AVV_NOTAIO, la ricorrente non si confronta affatto, semplicemente reiterando l’argomentazione proposta in sede di riesame, senza considerare le ampie e logiche considerazioni della ordinanza impugnata, con il puntuale richiamo alla giurisprudenza di legittimità sul tema, esplicando la portata del provvedimento di sequestro sia tenuto conto della sua finalità, che conseguentemente, delle sue caratteristiche (prodotto-credito e, dunque, finalità impeditiva, profitto-valore della cessione del credito illecitamente creato e conseguente compensazione).
Non ricorre, dunque, alcun ampliamento in violazione di legge del perimetro dell’originario sequestro e di fatto, in assenza di alcuna violazione di legge, anche attesi i principi enunciati dalla sentenza delle Sez. Unite Coppola (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037-01), la ricorrente si limita a proporre una propria lettura alternativa rispetto alla decisione assunta, non consentita in questa sede, senza in alcun modo avere contestato la ricorrenza del fumus del delitto imputato provvisoriamente.
Nello stesso senso si deve rilevare come il Tribunale abbia correttamente disposto quanto alla richiamata discrasia tra l’ammontare dei crediti di imposta oggetto di sequestro impeditivo e il provvedimento del Gip che ne identificava l’importo in ammontare minore. È stato, difatti, evidenziato come il tema introdotto fosse relativo alle modalità di esecuzione del sequestro; elemento, dunque, da vagliare in diversa sede, specificamente indicata per come disposto, non rilevando nel caso concreto, per come evocato dalla difesa, il principio di proporzionalità.
Sul tema, occorre ricordare come questa Corte abbia già chiarito, con principio che qui si intende ribadire, che nel caso di denuncia di un vizio attinente non al provvedimento impositivo del vincolo, ma alla sua concreta esecuzione, si introduce un tema estraneo al sindacato di legittimità, in forza del costante principio per cui i provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili né ricorribili per cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti vanno proposte in sede di
incidente di esecuzione (in motivazione, Sez. 3, n. 45558 del 16/11/2022, PMT/RAGIONE_SOCIALE, Rv. 284054-01).
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 9 maggio 2024.