Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25786 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25786 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME nato a Sarezzo il 08/09/1955
COGNOME NOME NOME nato a Sarezzo il 16/08/1953
COGNOME NOME nata a Brescia il 03/12/1965
RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 26/02/2024 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
letta la memoria difensiva pervenuta il 28/05/2025, con cui si conclude per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto dell stesso;
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1 -bis, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATI -0
Il Tribunale di Brescia, in funzione di riesame, con ordinanza del 26/02/2025, annullava il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia in data 27/11/2024, che aveva disposto il sequestro
preventivo diretto di somme di denaro, titoli, quote di fondi di investim quote societarie fino alla concorrenza dell’importo di euro 960.676,95 confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e della società RAGIONE_SOCIALE, per i reati di cui agli artt. 640 e 641 cod. pen. e per lo stesso importo il sequestro preventivo funzional confisca per equivalente, per il reato di cui all’art. 648-ter.1 cod. p somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al profit prodotto dei reati di cui gli artt. 640 e 641 cod. pen. e, laddove non poss sequestro preventivo per equivalente di proprietà immobiliari e mobiliari, quo altre utilità di cui gli stessi abbiano la disponibilità, anche per interpost nonché in relazione al patrimonio delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, per l’illecito amministrativo di cui agli artt. 5, 6, 8 e 25 d. I del 2001.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia ha inter ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui de la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
2.1. Assume il ricorrente che il Tribunale del riesame ha annullato il de di sequestro preventivo con una motivazione che ha anticipato alla fase riesame la decisione di un vero e proprio giudizio di merito, con una struttu provvedimento che, lungi dall’essere propria di quella fase procediment riveste tutti gli estremi di una sentenza; che il giudice della impugn cautelare è tenuto a pronunciarsi solo sulla astratta configurabilità del rea anche sulla fondatezza dell’accusa e sulla portata della prova, né tantom tenuto a verificare l’esistenza dell’elemento soggettivo dei reato; che, p nel caso di specie, ha escluso la sussistenza del fumus commissi delicti appiattendosi sulla ricostruzione difensiva, senza dare il giusto pes argomenti dell’Accusa; che, invero, ha messo in risalto l’esistenza di ra commerciali di lunga durata tra le società querelanti (la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE) e la RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) e, prima ancora, con la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (FDE), da cui ha desunto che il manifestarsi della definitiva insolvenza della SDE non fosse stato dolosamente nascosto ai partners commerciali; che, invece, tale circostanza è del tutto irrilevante, pos proprio in tema di truffa contrattuale commessa mediante al compravendita merci, il raggiro può essere integrato da una serie preordinata di ac successivi, dapprima per importi regolarmente onorati, in modo da ingenera nel venditore l’erroneo convincimento di trovarsi di fronte ad un contr solvibile e degno di credito e poi per ulteriori importi che non vengono pa purché l’inadempimento degli obblighi contrattuali sia l’effetto di un precos
proposito fraudolento; che in siffatte ipotesi l’eventuale mancanza di dilige di prudenza da parte della persona offesa non esclude l’idoneità del mezzo quanto determinata proprio dalla fiducia che l’agente ha saputo conquist presso la controparte contrattuale; che il Tribunale del riesame ha, a messo in rilievo che dalle comunicazioni intercorse tra le società querelant RAGIONE_SOCIALE emerge che, anche nel periodo antecedente alla fine del 2023, i rappo commerciali tra di esse erano si erano svolti con le stesse dinamiche ed medesime condizioni contrattuali, anche con riferimento alle tempistiche pagamento delle fatture; che, anche tale elemento è irrilevante, atteso che contratti ad esecuzione differita o che non si esauriscono in una sola presta è configurabile la truffa nel caso in cui gli artifizi o i raggiri intervengan stipula del contratto e durante la fase di esecuzione dello stesso, al ottenere una prestazione altrimenti non dovuta; che anche la richiesta avanz alla RAGIONE_SOCIALE da parte della COGNOME di posticipare la consegna di un ordin oltre il termine concordato sarebbe indicativa dell’assenza del fumus dei reati contestati, atteso che mal si concilierebbe con l’asserita volontà della SDE di perfezionare il maggior numero possibile di ordini per incamerare merce con volontà di non adempiere i correlativi successivi pagamenti; che, invece Tribunale del riesame non ha considerato che, pochi giorni dopo, la SDE comunicava a tutti i fornitori, tra cui la RAGIONE_SOCIALE, lo stato di insolvenza proprio e della FDE, nonchè della proposizione del ricorso al Tribunale di Brescia ai sensi degli artt. 44, comma 1 e 284 del Codice delle Imprese, ragion per anche tale condotta costituisce un ulteriore tassello della dolosa preordina all’inadempimento, se correttamente letto; che, in conclusione, a fronte elementi come sopra riassunti, il Tribunale ha ritenuto necessari ulte approfondimenti istruttori; che trattasi di motivazione del tutto apparen violazione del disposto dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., tenuto conto sono state prese in considerazione solo le argomentazioni difensive, tralasci di esaminare il compendio investigativo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. In relazione a tale ultimo punto, il ricorrente evidenzia provvedimento impugnato ha omesso di considerare:
che nel 2021 la FDE costituiva la SDE, allo scopo di condurre in affitto il complesso aziendale della FDE, nell’ambito di un progetto di ristrutturazione del debito; che solo alcuni degli impegni assunti venivano onorati, considerato una cospicua parte di quei crediti è stata fatta rientrare nella mass passività chirografarie della FDE; che risulta dagli atti che la SDE, creata per generare liquidità per far fronte al concordato FDE del 2021, contraeva nel 2023
debiti per ulteriori otto milioni di euro, di cui ben sei milioni verso i fornit – il dato cronologico, tenuto conto che il 20/12/2023 entrambe le società
F.11i RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e la RAGIONE_SOCIALE rispettivamente controllata e controllante, depositavano ricorso, ai sensi degli aitt. 40 Codice delle Imprese, per l’accesso agli strumenti di regolazione della c dell’insolvenza, ottenendo, altresì, le misure protettive ai sensi dell’a Codice delle Imprese, con la conseguente impossibilità di agire per i creditori
che al 30/09/2023 la SDE aveva registrato una perdita di esercizio pari ad euro 3.110.597 ed il patrimonio netto della società era in negativo per 2.953.528, per cui il silenzio serbato dagli amministratori della SDE sulla situazione di profonda crisi ha all’evidenza inciso sulla contratta consentendo alla società di incamerare ingenti quantitativi di merce se corrispondere il corrispettivo;
che, a partire dal secondo semestre dell’esercizio 2023, si era verif una straordinaria flessione negativa ed una contrazione del fattura 30/09/2023 nell’ordine di circa il 40% rispetto al medesimo periodo dell’a precedente;
che nel bilancio al 31/12/2022 di SDE e nella nota integrativa si rappresentava la realtà di una società in salute, addirittura con prospet miglioramento per l’anno successivo;
che già nella primavera del 2023 la controllata RAGIONE_SOCIALE aveva maturato un debito nei confronti dell’Erario per circa 2.000.000 di euro;
che nel settembre 2023 la RAGIONE_SOCIALE stipulava un contratto di fornitura in favore di SDE e nel successivo mese di dicembre si teneva un incontro tra l’amministratore della prima ed i responsabili della seconda, che prospettavano alcuna criticità;
che nel maggio 2024, in sede di perquisizione, gli agenti operanti rinvenivano merce all’interno dei magazzini delle società facenti parte del RAGIONE_SOCIALE, rinvenendo i locali completamente vuoti;
che il commissario giudiziale della procedura concorsuale, sentito chiarimento il 06/06/2024, affermava che la SDE avrebbe dovuto indicare le difficoltà in cui versava, atteso che a marzo 2023 la stessa sospende pagamenti;
che la proposta di concordato non veniva approvata dai creditori.
Ritiene, dunque, che l’omesso esame di tali punti, decisivi l’accertamento del fatto, si traduca in una violazione di legge per o motivazione.
Rileva, ancora, in relazione al reato di autoriciclaggio di cui al capo 4), Tribunale del riesame ha ritenuto che la rivendita del materiale, in assen ulteriori connotati sospetti o anomali, costituisca una fisiologica oper commerciale di rivendita di merce, coerente con le dinamiche commerciali
sottese ai contratti di fornitura in essere nel settore; che, peraltro, nemmeno sarebbe configurabile il reato contestato perché lo svuotamento del magazzino si sarebbe verificato prima della consumazione dei reati presupposto (la truffa in danno della RAGIONE_SOCIALE e l’insolvenza fraudolenta in danno della RAGIONE_SOCIALE); che, tuttavia, tale percorso argomentativo è apodittico e contraddittorio, atteso che appare arduo comprendere come la rivendita di merce provento di reato, con successiva cessione ad altri operatori commerciali e re-immissione sul mercato, non rappresenti una ipotesi di autoriciclaggio, visto che il reato è integrato non solo dal compimento di condotte volte ad impedire in modo definitivo l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, ma anche dal compimento di condotte volte a rendere più difficoltoso tale accertamento; che con una siffatta condotta la società ha potuto continuare ad operare sul mercato, incamerando somme e così avanzando proposta di concordato preventivo in continuità aziendale; che, invero, resta il dato incontestabile che la merce – ricevuta nei mesi da ottobre a dicembre 2023 dai due fornitori RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE senza corrispondere il prezzo – è stata poi venduta.
In data 28/05/2025 è pervenuta articolata memoria difensiva, con cui si evidenzia che nella sostanza il ricorso del Pubblico Ministero è finalizzato ad ottenere dalla Corte di legittimità una inammissibile rilettura degli elementi posti a fondamento della richiesta cautelare; che il provvedimento impugnato ha correttamente tenuto conto delle doglianze difensive ed ha compiuto una disamina completa di tutti gli elementi contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, non incorrendo affatto nel deficit motivazionale denunciato dal ricorrente, in quanto ha dato conto delle ragioni per le quali ha disatteso gli argomenti dell’Accusa; che il ricorso è contraddittorio nella parte in cui, da un lato, deduce che il Tribunale del riesame sia incorso in una omessa motivazione in relazione agli elementi addotti dal Pubblico Ministero e, dall’altra, afferma che il provvedimento impugnato non si sia limitato alla valutazione della sussistenza del fumus commissi delicti, spingendosi addirittura a confezionare una motivazione tipica di una vera e propria sentenza di merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Va innanzitutto premesso che nella nozione di “violazione di legge”, per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la
presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorie l’illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giud legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cu lett. e) dell’art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, NOME 239692 – 01; Sez. U, n. 25933 del 29/5/2008, COGNOME, non massimata su punto; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME; si vedano anche, nello ste senso, Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, COGNOME e Sez. U, n. 5 del 26/2/1 Bruno; seguite da Sez. 6, n. 7472, del 21/1/2009, COGNOME, Rv. 242916 – 0 Sez. 5, n. 35532 del 25/6/2010, COGNOME Rv. 248129 – 01; Sez. 1, n. 6821 31/1/2012, COGNOME, Rv. 252430 – 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/7/2016, COGNOME, 269296 – 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, COGNOME Rv. 269119 – 01; p recentemente, Sez. 2, n. 11785 del 9/2/2024, Conti, n. m.). In altri termi tema di impugnabilità in sede di legittimità di provvedimenti cautelari di n reale sussistono ben precisi limiti, risultando ammessa la sindacabilità olt per violazione di legge (“errores in procedendo” ed “errores in judicando”), vizi motivazionali assoluti, tali, cioè, da rendere l’apparato argomentativo p sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a render comprensibile la vicenda contestata e l’itinerario logico seguito dal giudice 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01; Sez. 2, n. 5807/2017 ci Sez. 3, n. 4919/2016 cit.; Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254 – 01), con la conseguenza che non rileva qualsiasi vizio di motivazione, ma s quelli relativi all’omesso esame di punti decisivi per la valutazione del mat probatorio sul quale si fonda il provvedimento di sequestro preventivo.
Dunque, non può essere proposto sotto le spoglie della violazione di legg sostanziale o processuale, il travisamento dei presupposti necessari all’ado del provvedimento di sequestro, quale forma di manifestazione del vizio motivazione.
1.2. Nel caso di specie, rileva il Collegio che il ricorrente, sotto la den violazione di legge, più che l’assenza di motivazione in relazione a punti de degli indizi raccolti, deduce un vizio che si risolve in una motivazione insuffi dell’atto impugnato e, più in generale, chiede una diversa lettura del mate indiziario in termini difformi rispetto alla valutazione effettuata dal Tribun riesame; senza tacere che il motivo risulta contraddittorio, sol che si co che, per un verso, denuncia il vizio di omessa motivazione e, per altro vers duole della motivazione troppo approfondita, tipica di una vera e prop sentenza di merito.
Ciò posto e premesso che, in tema di sequestro preventivo, non
necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che su il fumus commissi delicti, vale a dire l’astratta sussumibilità in una determinat ipotesi di reato del fatto contestato, si osserva che il Tribunale del rie fatto buon governo di tale principio di diritto e che l’approfondiment materiale indiziario operato è stato imposto dagli specifici rilievi moss difesa, che esigevano risposte puntuali. In buona sostanza, il gi dell’impugnazione cautelare non ha anticipato alla fase del riesame la decis del giudizio di merito, ma ha operato in modo da evitare che l’esame del fumus commissi delicti si risolvesse in una valutazione evanescente del material probatorio, provvedendo invece a calarlo nelle peculiarità della fattis concreta portata al suo esame. Invero, deve evidenziarsi come l’impeg motivazionale debba essere calibrato sulla complessità del caso oggetto scrutinio, per cui, a fronte di una vicenda dai risvolti particolarmente ar che involge i rapporti commerciali tra società, peraltro, inseriti in un cont contrazione del mercato di settore, si imponeva un approfondimento congruo anche a fronte della pertinenza delle doglianze difensive. Ciò non sign utilizzare i parametri del giudizio di merito, ma – si ribadisce – evita vaglio in ordine al fumus del reato contestato si riduca ad un diafano ed intangibile esame del materiale probatorio, avulso dalle specificità del concreto, essendo viceversa necessario verificare in modo puntuale e coeren gli elementi indicativi dell’esistenza del reato astrattamente configurato.
Del resto, risultano attentamente esaminati anche gli elementi port dall’Accusa a sostegno del provvedimento cautelare: così, in relazione condotta ritenuta dissimulatoria dello stato di insolvenza ed al dato cronol relativo alla presentazione del ricorso per l’accesso agli strumenti di rego della crisi e dell’insolvenza, rispetto agli impegni assunti con i fornito merce ricevuta, ha valutato le cause contingenti sopravvenute alla conclusi ed all’esecuzione dei contratti con i due fornitori RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, individuate nella brusca interruzione dei rapporti commerciali con il forn RAGIONE_SOCIALE, avvenuta nel dicembre 2023; con riferimento alle prospettive di crescita indicate nella nota integrativa del bilancio del 2022 ed alla nece indicare le difficoltà in cui versava la società, ha ritenuto che la consu parte consentisse di escludere che vi fossero i presupposti per poter affe che il bilancio contenesse l’esposizione di dati falsi, idonei ad indurre in clientela; con riferimento all’assunto secondo il quale la società avrebbe c ogni pagamento verso le società querelanti a partire dal marzo 2023, evidenziato la mancanza di riscontro in atti, valorizzando invece il dato pe fino alla fine del mese di novembre 2023, la SDE aveva provveduto ad onorare le
fatture emesse; in relazione all’incontro avvenuto nel dicembre del 2023
l’amministratore della
RAGIONE_SOCIALE ha osservato come dagli atti emergesse che
le difficoltà in cui versava la
SDE
erano note nel settore, richiamando le dichiarazioni rese da NOME COGNOME dipendente prima della
FDE
e poi della
SDE;
quanto ai tempi di pagamento delle fatture, ha rilevato come gli stessi fosse linea con gli accordi presi con i fornitori sin dall’inizio dei rapporti comme
oltre che aderenti ai tempi medi di pagamento accordati ai propri fornitori;
riferimento al mancato rinvenimento di materiale all’interno dei locali al della perquisizione del 23/05/2024, ha evidenziato come – in assenza
elementi ulteriori, indicativi di una condotta di dismissione della merce finali ad occultarne la provenienza illecita – tale dato appaia insufficiente a f
l’autoriciclaggio contestato, dovendo tenersi conto del settore commerciale in la vendita si colloca, rientrando la stessa in una fisiologica oper
commerciale.
In ogni caso, si osserva che, in tema di motivazione dei provvediment giurisdizionali, è necessario che il giudice indichi le emergenze proces
determinanti per la formazione del proprio convincimento, sì da consenti l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione ado come appunto è avvenuto nel caso di specie, essendo irrilevante il silenzi una specifica deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia disattesa motivazione complessivamente considerata, atteso che non è necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi prospettate dalle parti e disat è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 3, n. 3239 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061 – 01).
In conclusione, risulta evidente l’insussistenza del vizio denunciat omessa motivazione, avendo il Tribunale del riesame operato un esame attento delle ragioni di entrambe le parti processuali, emergendo altrett evidentemente che le doglianze del ricorrente si risolvono in una manca condivisione del percorso logico argomentativo del provvedimento impugnato, non ammissibile in sede di legittimità.
P. Q. M.
Così deciso in Roma, il giorno 13 giugno 2025. Dichiara inammissibile il ricorso.