Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49739 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49739 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CUTRO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/01/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
udite le conclusioni del difensore di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso, con annullamento del provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 04/01/2023 ha rigettato l’appello proposto da COGNOME NOME avvero il decreto del Gip del Tribunale di Catanzaro del 10/06/2019 con il quale veniva disposto il provvedimento di sequestro preventivo di determinati beni immobili riconducibili al patrimonio dell’odierno ricorrente indagato – in qualità di promotore e organizzatore del RAGIONE_SOCIALE Cutro dei reati di cui all’imputazione provvisoria di cui agli art. 416-bis e 629 cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME NOME, proponendo un unico articolato motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale è stata dedotta la ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa o meramente apparente, per mancata considerazione di elementi fondamentali posti a sostegno della richiesta di revoca prima, e dell’appello in seguito, quanto ai criteri di determinazione del valore del bene posto sotto sequestro, con particolare riferimento alla omessa considerazione delle allegazioni tecniche fornite dalla difesa in ordine all’epoca di realizzazione del bene, che escludevano qualsiasi giudizio di sproporzione. Il ragionamento articolato dal Tribunale di Catanzaro è da ritenere privo di ogni elemento critico ed omette di analizzare il contenuto del computo metrico allegato alla consulenza tecnica del Pubblico ministero.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Il motivo proposto è manifestamente infondato e, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Va innanzi tutto ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli ‘errores in iudicando’ o ‘in procedendo’, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 23969201; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01).
Nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda
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contestata e Inter” logico seguito dal giudice nei provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, NOME, Rv. 254893-01).
Deve, pertanto, essere escluso nel caso in esame che – a fronte dell’approfondita valutazione, nella quale vengono evidenziati elementi positivi e logicamente argomentati in relazione ai quali è stata esclusa la rilevanza degli allegati dalla difesa – in sede di ricorso per cassazione si possa sollevare il profilo dell’omessa o mancante motivazione, posto che il giudice del riesame ha comunque compiuto una valutazione priva dei requisiti di totale arbitrarietà o incompletezza.
1.2. Ricorre nel caso concreto un’ampia considerazione degli elementi allegati dalla difesa, una compiuta valutazione delle fattispecie contestate in relazione ai presupposti legittimanti il sequestro richiesto, che sono stati ritenuti sussistenti con motivazione del tutto logica ed argomentata anche quanto alla discordanza di valore emergente da alcuni dei dati allegati dalle parti. È stata, in tal senso richiamata, la collocazione temporale dei diversi interventi eseguiti sui beni, nonché l’oggettiva insufficienza degli elementi allegati per giustificare, anche in considerazione delle fonti lecite di approvvigionamento del ricorrente, un così consistente esborso finanziario al fine di realizzare il bene immobile in questione. La motivazione affronta compiutamente il tema della diversa valutazione in sede di prevenzione, delle diverse epoche nell’ambito del quale la realizzazione del bene è progredita, tenuto conto dello stato della costruzione, anche in correlazione all’epoca della contestazione elevata, con specifica considerazione, anche quanto al minor valore del bene richiamato dalla difesa, dell assenza di prova quanto alla lecita provenienza di risorse economiche per affrontare il pagamento delle rate del mutuo contratto.
L’ordinanza impugnata risulta, dunque, immune da censure rilevabili in sede di legittimità, risolvendosi l’argomentazione della difesa in una mera proposta di lettura alternativa dei dati di merito ampiamente considerati dal Tribunale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME
I residente