Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48454 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48454 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA,
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LOVERE il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 05/05/2023 del TRIB. LIBERTA’ di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME,DO; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 II Tribunale della libertà di Brescia, con ordinanza in data 5 maggio 2023, respingeva l’appello avanzata nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del G.I.P. del stesso tribunale del 6-4-2023 che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo per equivalente del saldo attivo di un c/c acceso presso Banco BPM intestato alla stessa società, ravvisando il fumus dei delitti di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reat tributari e vari delitti fine nella stessa materia nei confronti di COGNOME NOME.
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, chiedendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., annullamento dell’ordinanza impugnata ai sensi degli articoli 325 e 606 lettera b codice procedura penale per violazione di legge e per assenza di motivazione in merito ai riliev difensivi svolti nonché per motivazione apparente cori riferimento alla ritenuta sussistenza de disponibilità delle somme presenti sul conto corrente della società in capo a COGNOME NOME. Si esponeva in particolare che l’impugnata ordinanza non aveva adeguatamente motivato circa ciascuno dei profili esposti dalla difesa e ricavato la disponibilità del c/c intestato alla so capo al COGNOME NOME, sulla base del solo rapporto familiare tra i due soci benché alcun addebito fosse stato mosso a carico di COGNOME NOME titolare del 95% delle quote sociali.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il ricorso è proposto per motivi non deducibili e deve, pertanto, essere dichiara inammissibile.
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Ed invero, va ricordato come il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi dell motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudic (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 – 01). Orbene, nel caso di specie, il ricorso deduce vizi della motivazione sotto forma di violazione di legge posto che il tribunale adeguatamente motivato sulla disponibilità del conto corrente della RAGIONE_SOCIALE caduto i sequestro proprio in capo a COGNOME NOME, facendo riferimento a plurimi aspetti di fatto c vengono contestati in ricorso attraverso una lettura alternativa di elementi di prova consentita nella presente sede di legittimità. In partic:olare, con le osservazioni svolte alle p 6 e 7 del provvedimento impugnato, il tribunale del riesame attestava la concreta e piena disponibilità del conto e delle somme in forza della delega ad operare conferita al COGNOME NOME NOME dell’amministrazione in via di fatto di altra società in concorso con la quale risulta realizzate le condotte delittuose in contestazione. E tale valutazione non è censurabile nel presente sede in un procedimento avente ad oggetto esclusivamente vizi di violazione di legge.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria c:onsegue, per il disposto dell’art cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 13 ottobre 2023
IL CONSIGLIERE EST.