Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1867 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1867 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME OGGERO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore COGNOME NOME avverso l’ordinanza del 26/06/2025 del TRIB. LIBERTA’ di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 26/06/2025, il Tribunale di Taranto ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di ‘RAGIONE_SOCIALE‘ avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto in data 22/05/2025, con la quale era stata, a sua volta, respinta l’istanza di dissequestro dei locali cucina e depositi annessi all’immobile sito in Statte alla INDIRIZZO (locale denominato ‘Castello Spagnolo’).
Il decreto di sequestro preventivo era stato disposto in relazione ai reati ascritti al legale rappresentante della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 5, lett. b), e 6, comma 3, legge n. 283/1962, perchØ nella sua qualità deteneva per vendere 200 kg di generi alimentari in cattivo stato di conservazione e, ai sensi dell’art. 444 cod. pen., perchØ, durante un evento di ristorazione organizzato per la festa di San Valentino, aveva distribuito per il consumo sostanze destinate all’alimentazione, pericolose per la salute pubblica, in quanto in cattivo stato di conservazione.
Le contestazioni erano state elevate a seguito di accertamento ispettivo del responsabile del Servizio settore assetto del territorio e sviluppo economico del Comune di Statte, che aveva previamente accertato che la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ non era munita di alcun titolo autorizzativo per l’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, nØ per l’esercizio di attività di pubblico spettacolo e intrattenimento.
Nei locali cucina e deposito erano stati rinvenuti stivati i 200 kg di prodotti alimentari privi di tracciabilità, scaduti o in cattivo stato di conservazione, taluni insudiciati da presenza di insetti e muffe e delle condizioni igieniche e strutturali dei locali gravemente precarie.
Il Giudice per le indagini preliminari aveva, pertanto, emesso in data 19/02/2025 il decreto di sequestro ravvisando i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora . Successivamente, in data 08/05/2025, ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva avanzato richiesta di
revoca, deducendo che la società effettuava servizi di catering continuativo su base contrattuale e, quindi, non era tenuta a richiedere l’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, che gli alimenti in cattivo stato di conservazione erano stati già smaltiti e che il protrarsi del sequestro preventivo pregiudicava in modo sproporzionato il diritto di proprietà sugli immobili.
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto aveva respinto la richiesta, ritenendo infondati gli argomenti proposti dalla società che aveva, quindi, presentato appello al Tribunale per il riesame di Taranto.
Ai sensi dell’art. 322bis cod. proc. pen., con il provvedimento ora impugnato, il Tribunale per il riesame di Taranto ha respinto l’appello.
Ha motivato la sua decisione, evidenziando che la mancanza di licenza per la somministrazione di bevande o alimenti non era oggetto della contestazione degli illeciti penali, tutti incentrati in punto di fatto sulle circostanze incontestate della cattiva conservazione degli alimenti ed il conseguente pericolo per la salute umana derivante dalla loro somministrazione.
In ogni caso, la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ avrebbe dovuto effettuare l’adempimento previsto dal combinato disposto degli artt. 64 d.lgs. n. 59 del 2010 e 3, comma 6, l. n. 287 del 1990, cioŁ la segnalazione certificata di inizio attività attraverso lo RAGIONE_SOCIALE delle attività produttive sia a fini amministrativi sia per finalità di pubblica sicurezza. Il fatto poi che il COGNOME non abbia dimostrato il possesso di alcun requisito professionale e igienico sanitario riguardo all’attività svolta, certamente da inquadrare quale imprenditoriale, valeva a dimostrare l’insussistenza dei requisiti di legge per proseguire l’attività che intendeva riprendere richiedendo il dissequestro.
Irrilevanti venivano ritenute le considerazioni con le quali la difesa aveva sostenuto la mancanza di prova che gli alimenti in cattivo stato di conservazione fossero quelli che sarebbero stati poi somministrati al pubblico, perchØ il reato di cui all’art. 444 cod. pen. Ł illecito di pericolo e non richiede la prova di un nocumento già verificato.
L’avvenuta distruzione degli alimenti sequestrati non elideva le esigenze cautelari, in presenza di elementi che deponevano per la non occasionalità della condotta. Inoltre, a seguito del sequestro il ricorrente era stato autorizzato ad accedere ai locali per svolgere lavori di rifacimento dell’immobile, di manutenzione e di pulizia, ma gli operanti avevano attestato che non erano stati eseguiti a regola d’arte e che erano ancora sussistenti condizioni di insalubrità e gravi carenze igieniche.
Avverso tale ultimo provvedimento ha proposto ricorso il difensore di ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e ha articolato sei motivi.
2.1. Con il primo lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 275, 321 cod. proc. pen., 42 Cost. e 1 prot. addizionale 1 della CEDU in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nonchØ mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per avere i giudici di merito omesso di rilevare e statuire circa l’insussistenza dei requisiti di proporzionalità, adeguatezza e stretta legalità della gravosa misura cautelare.
In particolare, la motivazione non aveva spiegato perchØ fosse necessario estendere a tutti i locali il sequestro preventivo e non limitarlo ai locali adibiti a cucina e ai depositi annessi, non aveva indicato gli elementi sui quali si fondava la prognosi di recidiva e non aveva valutato la possibilità di applicare altra misura piø proporzionata per conseguire gli obiettivi di cautela.
I locali, peraltro, erano stati riportati in condizioni di ripristinata salubrità e il Tribunale
aveva fondato il proprio diverso giudizio su annotazione della Guardia di Finanza eccessivamente severa nel rilevare sporadiche macchie di umido, unto e ruggine in locali attigui e non in cucina.
Doveva considerarsi altresì abnorme il perdurante mantenimento degli effetti afflittivi del provvedimento anche a carico del proprietario della masseria, soggetto terzo rispetto al reato.
2.2. Con il secondo motivo lamenta erronea applicazione della legge e manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per avere il Tribunale posto a base della decisione una del tutto insussistente nonchØ prescritta accusa di aver realizzato presunti abusi edilizi.
2.3. Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione della legge e manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per avere il Tribunale erroneamente individuato e travisato l’effettivo proprietario dell’immobile oggetto di sequestro, soggetto terzo estraneo ai fatti.
Il proprietario non Ł, infatti, NOME COGNOME, legale rappresentante di ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ma NOME COGNOME, come risulta dall’ordine di demolizione notificato dal Comune di Statte.
2.4. Con il quarto motivo lamenta erronea applicazione della legge e manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per avere il Tribunale desunto arbitrariamente, in assenza di alcuna prova concreta, la pericolosità degli alimenti sequestrati.
2.5. Con il quinto motivo lamenta erronea applicazione della legge e manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per avere il Tribunale valorizzato ai fini dell’applicazione del sequestro preventivo per cui Ł causa dei meri illeciti amministrativi.
2.6. Con il sesto motivo lamenta erronea applicazione della legge e manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per avere il Tribunale fatto ricorso a mere presunzioni concatenate con altre presunzioni in violazione del principio praesumptio de praesumpto non admittitur .
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso perchØ proposto per motivi non consentiti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
E’ noto che la giurisprudenza di legittimità ha fissato confini molto circoscritti al sindacato della Corte di cassazione sui provvedimenti relativi all’emissione e al mantenimento della misura cautelare reale.
Si Ł affermato, anche di recente, che l’erronea valutazione, in provvedimenti in materia di sequestro preventivo o probatorio, della sussistenza dei presupposti fattuali non Ł censurabile con ricorso per cassazione, non rientrando nella nozione di violazione di legge di cui all’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28502 del 08/03/2024, Drewes, Rv. 286835 – 01).
E difatti, «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio Ł ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli ” errores in iudicando ” o ” in procedendo “, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e,
quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice»(così, ad esempio, la recente Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01, in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di un’approfondita valutazione del Tribunale del riesame degli elementi reddituali del ricorrente, aveva riproposto, sotto il profilo dell’omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l’epoca di realizzazione del bene e l’accertamento della sproporzione).
La pronuncia sopra citata consolida un orientamento già continuativamente ribadito da Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01 e ancor prima da Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093 – 01 e si aggancia a Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01, che aveva affermato che «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio Ł ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli ” errores in iudicando ” o ” in procedendo “, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, COGNOME, non massimata sul punto)».
Orbene, i motivi ai quali Ł affidato il ricorso in esame debordano ampiamente da questi limiti.
Tutti i motivi ripropongono la formula della «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione», pur richiamando genericamente anche l’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e si risolvono in una critica alle valutazioni complete e argomentate svolte nel procedimento dal Tribunale del riesame, esaminando tutti i profili di censura a lui dedotti dalla difesa.
3.1. Con il primo motivo si lamenta l’omessa statuizione sulla sussistenza dei requisiti di proporzionalità, adeguatezza e stretta legalità della misura cautelare.
Ma sulla proporzionalità la motivazione Ł articolata e precisa laddove si afferma che la condotta non poteva essere considerata occasionale e che il complesso delle condizioni dei locali rimaneva incompatibile con l’uso o la ripresa dell’attività, nonostante fosse stato pure concesso al titolare dell’impresa di intervenire per sanare le carenze e i rischi che la struttura poteva produrre a chi ne facesse e ai prodotti alimentari che vi si potevano conservare o lavorare.
Il Tribunale si era attenuto alle risultanze dell’ispezione piø recentemente svolta dagli investigatori, che peraltro il ricorrente si limita a contestare nel merito senza argomenti, ma con un generico giudizio circa l’eccessiva severità degli operanti.
La situazione attuale risulta incompatibile con la ripresa dell’attività dell’impresa che chiede la restituzione delle cucine e dei depositi annessi, sulla base di una valutazione di elementi di fatto specifici e di un motivato bilanciamento tra gli interessi in gioco.
3.2. Il secondo motivo lamenta che il Tribunale per il riesame abbia motivato la sua decisione avuto riguardo ad una insussistente nonchØ prescritta accusa di avere realizzato abusi edilizi.
La deduzione Ł infondata, perchØ gli abusi edilizi non sono contemplati nella rubrica e i reati contestati sono integrati da altre ben piø articolate condotte; il riferimento ad essi concorre solo a descrivere le condizioni che producono l’insalubrità. SicchØ le censure che riguardano questo profilo esorbitano, in tutta evidenza, dai confini dei motivi consentiti.
3.3. Il terzo motivo deduce il travisamento del Tribunale per il riesame con riguardo all’effettivo proprietario dell’immobile.
Anche questa doglianza Ł inammissibile, perchØ il provvedimento impugnato ha motivato, evidenziando la carenza di interesse alla deduzione da parte del legale rappresentante della società della presunta lesione di diritti ed interessi di un terzo, asseritamente estraneo, che avrebbe comunque avuto legittimazione ad impugnare la misura cautelare nella misura in cui fosse stato in grado di dimostrare la propria estraneità.
In ogni caso, il Tribunale del riesame ha riportato tutti gli elementi (incontestati dal ricorrente) dimostrativi del fatto che i locali erano nell’esclusiva disponibilità di fatto dell’indagato che ne chiede la restituzione.
Va pure ricordato che gli elementi dovevano essere valutati dai giudici di merito «alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale), sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo, sono sufficienti gli indizi del reato, e non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato» (Sez. 3, n. 38850 del 04/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv. 273812 – 01).
3.4. Il quarto motivo contesta che vi sia prova della pericolosità degli alimenti sequestrati.
Tuttavia, il provvedimento impugnato contiene sul punto un’ampia motivazione in fatto, sottolineando, peraltro, non solo le risultanze ricavabili dagli atti investigativi, ma anche la natura degli illeciti contestati che sono di pericolo e che, pertanto, non richiedono la specifica dimostrazione nØ dell’effettiva somministrazione degli alimenti nØ della misura degli effetti nocivi che potevano produrre.
3.5. Il quinto motivo lamenta che il provvedimento cautelare si fonda sulla contestazione di illeciti amministrativi.
Valga anche in questo caso quanto detto per gli abusi edilizi; si tratta di riferimenti che connotano la ricostruzione in fatto, ma non accedono alla configurazione dei reati, ben piø gravi e basati su ben piø articolate condotte.
3.6. Il sesto motivo Ł del tutto generico e critica il provvedimento impugnato perchØ si baserebbe su presunzioni e sulla violazione del divieto di formulare presunzioni sulla base di altre presunzioni; l’RAGIONE_SOCIALE argomento agganciato alla fattispecie concreta Ł la pretesa occasionalità dell’attività svolta all’interno dei locali sottoposti a sequestro, profilo oggetto di un accertamento in fatto, sul quale vi Ł specifica motivazione aggredita senza confrontarsi con essa e soprattutto affidando il ricorso ad un motivo non consentito.
Per il resto la doglianza Ł del tutto apodittica, visto che in realtà il Tribunale del riesame ha utilizzato risultanze specifiche per articolare un ragionamento indiziario.
Ne consegue che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 07/06/2000 anche della condanna al pagamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 04/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME