Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16186 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16186 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
Sul ricorso presentato da NOME NOME, nato a Marostica il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del Tribunale della libertà di Vicenza del 28/06/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
terrt 1155:1 le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28/06/2023, il Tribunale della libertà di Vicenza rigettava il riesame proposto da NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP presso il Tribunale di Vicenza, avente ad oggetto alcune strutture e aree abitate in Colceresa, INDIRIZZO.
Avverso il provvedimento ricorre il NOME.
2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione dell’articolo 321 cod. proc. pen, dell’articol 104 disp. att. cod. proc. pen. e dell’articolo 4 del d.P.R. 650/1972, per erronea indicazione dei beni da sequestrare.
Ed infatti, il complesso immobiliare oggetto di verifica da parte della Guardia RAGIONE_SOCIALE si componeva di immobili diversi da quelli oggetto di sequestro. Ad esempio, sul mappale 152, erano ben 4, ognuno con una sua indicazione catastale, che il provvedimento impugnato non individua.
L’individuazione degli immobili tramite il riferimento agli estremi di concessione edilizia erronea, in quanto tali concessioni sono state in parte superate, e non consente la trascrizione sui pubblici registri immobiliari, che è la modalità con cui si esegue il sequestro.
Il provvedimento deve pertanto ritenersi nullo o almeno abnorme.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’articolo 321 cod. proc. pen..
I rifiuti vengono indicati nel provvedimento impugnato come abbandonati su mappali diversi da quelli su cui insistono, così venendo meno il necessario rapporto di pertinenzialità con il reato
Ma la pertinenzialità manca anche sotto altro aspetto: ed infatti, molti di quelli che son indicati come rifiuti, non sono tali.
In alcune fotografie allegate agli atti si vede infatti come gli oggetti sono solo accatastati malo modo, il che esclude la volontà di disfarsi del bene, elemento fondamentale al fine di escludere l’insuscettibilità del bene all’originaria utilizzazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente, il collegio evidenzia come, a mente dell’art. 325 cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità avverso provvedimenti cautelari reali è consentito soltant per motivi attinenti alla violazione di legge nella cui nozione rientrano, oltre agli errores in iudicando o in procedendo, anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093).
Sono, conseguentemente, inammissibili tutti i motivi che, direttamente o sotto l’ombrello della violazione di legge o della assenza o mera apparenza della motivazione, intendono censurare la tenuta logica del provvedimento impugnato.
Tale elemento caratterizza il secondo motivo di ricorso, il quale, oltre a valorizzare elementi puramente fattuali (come le fotografie), richiede alla Corte una valutazione relativa alla natura
di rifiuto degli oggetti in sequestro (ancorato sull’oggettivo e soggettivo «disfarsi» degli stes che sfugge ai limiti dello scrutinio sulla violazione di legge, soprattutto laddove il provvedimen impugnato motiva (pag. 5), sulle ragioni per cui ha ritenuto che tali oggetti costituissero rif (accumulo disordinato e caotico degli stessi, stato di degrado e di abbandono, coerente con la natura di rifiuto contestata e incompatibili con la possibilità di riutilizzo o di inserimen circuito commerciale).
Il motivo è pertanto inammissibile.
3. Anche il primo motivo è inammissibile.
A fronte di analoga censura formulata in sede di riesame, il Tribunale berico, oltre a descrivere in modo preciso i beni oggetto di sequestro (pag. 3), evidenzia, a pagina 4, che il provvedimento di sequestro preventivo, operato in via di urgenza dalla GDF, indicava in modo preciso sia il mappale di riferimento degli edifici, su cui insistono più costruzioni, sia gli es di titolo edilizio, necessari per individuare quelli interessati dall’abbandono dei rifiuti, in as di più precisi riferimenti catastali, precisando anche che l’unico immobile con destinazione residenziale non era stato interessato dal sequestro.
Il Collegio evidenzia, inoltre, che il riferimento all’articolo 4 d.P.R. 650/1972 è inconferen posto che esso si riferisce alle “volture” immobiliari.
Irrilevante è poi il riferimento all’articolo 104 disp. att. cod. proc. pen. Esso stabi effettivamente, che il sequestro sugli immobili o mobili registrati si esegue «con la trascrizion del provvedimento presso i competenti uffici»; tuttavia, la previsione attiene alla fase dell «esecuzione» del provvedimento, e non anche a quella della sua «esistenza» e «validità», per cui, in caso di difficoltà nella procedura esecutiva, è sempre possibile procedere ad una integrazione o rettifica del provvedimento al fine di consentirne l’esecuzione.
Va in ogni caso esclusa qualsiasi forma di nullità, e tantomeno di abnormità.
Quest’ultima, infatti, è una forma di patologia dell’atto giudiziario (priva di riconoscimen testuale in un’esplicita disposizione normativa, ma) frutto di elaborazione da parte della dottrin e della giurisprudenza, tramite cui si è inteso porre rimedio, attraverso l’intervento del giudi di legittimità, agli effetti pregiudizievoli derivanti da provvedimenti non previsti nominatim come impugnabili, ma affetti da tali anomalie genetiche o funzionali, che li rendono difformi e eccentrici rispetto al sistema processuale e con esso radicalmente incompatibili (Sez. U., n. 20569 del 18/01/2018, COGNOME, Rv. 272715 – 01).
Le Sezioni Unite hanno affermato in una prima, risalente, pronuncia, che «è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi prev al di là di ogni ragionevole limite.
Ipotesi, in tutta evidenza, non ricorrente nel caso di specie.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/04/2024.