Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28367 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28367 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a BUIE( CROAZIA) il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE IN PERS.LEGALE RAPPR. E AMMINISTRATRICE UNICA SIG.RA NOME NOME UNICA
avverso l’ordinanza del 30/11/2023 del TRIB. LIBERTA’ di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
rilevato che nessuno è presente in difesa RAGIONE_SOCIALE ricorrenti, nonostante l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza di trattazione orale;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Il Tribunale di Trieste, con ordinanza del 30 novembre 2023, in parziale riforma del decreto di sequestro preventivo emesso il 9 novembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, confermava il suddetto decreto limitatamente all’importo di euro 77.581,20.
1.1 Avverso l’ordinanza ricorrono per Cassazione i difensori di COGNOME NOME e di RAGIONE_SOCIALE, premettendo: di avere presentato istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 9 novembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste relativo a due distinte somme di denaro (C 156.625,00 ed C 45.800,00); che il Tribunale di Trieste, con ordinanza del 30 novembre 2023 aveva annullato parzialmente il decreto e convertito in equivalente la misura reale eseguita, in origine come probatoria, sul contante (pacificamente successivo ed autonomo rispetto al denaro che si assumeva riciclato), la cui destinazione finale era stata indubbiamente l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; che successivamente altro provvedimento per le identiche somme e con le identiche motivazioni era stato emesso nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, iscritta nel registro degli indagati per responsabilità amministrativa, e l’impugnazione proposta aveva avuto identico esito; che la cautela reale, di cui ci si doleva, aveva ad oggetto per un verso denaro contante, derivante dagli incassi di corrispettivi per contanti RAGIONE_SOCIALE merci vendute al pubblico dal negozio, denaro contante costituente la cassa RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE (soggetto terzo rispetto all’indagata) per un totale di euro 45.800,00, e per altro verso un credito finanziamento soci infruttifero alla società RAGIONE_SOCIALE di titolarità RAGIONE_SOCIALE‘indag COGNOME; che in fatto era incontestato che la società RAGIONE_SOCIALE, non indagata, aveva necessità di disporre RAGIONE_SOCIALEa cassa per far fronte alle obbligazioni verso l’Erario e che il contante oggetto di sequestro era del tutto autonomo e totalmente diverso da quello oggetto del preteso reato, perché non aveva nulla a che fare con l’impiego finale del pagamento all’Erario. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ciò premesso, i difensori eccepiscono la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 648-quater cod. pen., 125 cod. proc. pen., 240 e 240-bis nonché 329 e 648-quater cod. pen. per mancanza di motivazione sul profitto da confiscare: il profitto non era costituito da tutte le migliaia di euro ricevuti per soddisfare il fisco nell’ambito di un procedura concorsuale, non vi era stato alcun accrescimento del patrimonio a seguito RAGIONE_SOCIALE‘investimento di 157m11a euro a titolo finanziamento soci infruttifero, non vi era un vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato, mancava un beneficio aggiuntivo di tipo patrimoniale, mancava la pertinenzialità del contante del 2023 con il reato del 2021, avendo la COGNOME fornito la prova che le somme in contanti non derivavano in alcun modo dal reato; non vi era,
inoltre, una mancata rintracciabilità del reato ed era del tutto car quantificazione.
1.2 I difensori eccepiscono la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 125 cod. proc. pen., vis mancava del tutto il pericolo nel ritardo: la motivazione del Tribunale sul p era del tutto incongrua.
1.3 I difensori lamentano la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 240-bis cod. pen. per er applicazione del sequestro per equivalente senza giustificazione di sorta.
1.4 I difensori presentavano poi motivi aggiunti nei quali rilevavano la mancan del fumus commissi delicti, in quanto non vi era stato un impiego in attività economiche o finanziarie, posto che il denaro era confluito nelle casse RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, sotto il controllo giudiziale, non vi era stato alcun investime un pericolo di inquinamento del mercato finanziario; contrariamente a quant ritenuto del Tribunale, anche il reato di cui all’art. 648-ter cod. pen. richie tipico effetto dissimulatorio finalizzato ad ostacolare l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa o delittuosa del denaro; ribadiscono la mancanza di motivazione sul pericolo n ritardo e la mancanza di pertinenzialità del contante del 2023 rispetto ad un commesso nel 2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Relativamente al ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, si deve rilevare la mancanza in atti RAGIONE_SOCIALEa procura spe necessaria per la proposizione del ricorso, che deve pertanto essere dichia inammissibile.
1.1 Si deve poi ribadire che in tema di ricorso per cassazione propos avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod. proc. pen. consen sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge nozione di “violazione di legge” rientrano, in particolare, gli “errores in iudi o “in procedendo”, ma anche i vizi RAGIONE_SOCIALEa motivazione così radicali da rende l’apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come ta apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico se dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254893; Sez. 5, 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l’illogicità manifesta RAGIONE_SOCIALEa motivazione, la quale può denunciarsi nel giudiz legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all’art cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. in proc. COGNOME, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S Rv. 224611).
Nel caso in esame, non vi è alcuna contestazione sul reato presuppost commesso, in ipotesi di accusa, dalla RAGIONE_SOCIALE, né sul fatto che RAGIONE_SOCIALE effettuato bonifici in favore RAGIONE_SOCIALE‘indagata; quanto alla tracciabilità del de deve ribadire l’orientamento da ultimo consolidatosi in questa Corte secondo c “Ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità del reato di cui all’art. 648-ter cod. pe necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissimulatorie vo ad ostacolare l’individuazione o l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa provenienza illecita dei in quanto tale delitto tutela, in via residuale rispetto a quelli di rici autoriciclaggio, la genuinità del libero mercato da qualunque forma inquinamento proveniente dall’utilizzo di beni di provenienza illecita” (Sez.2 24273 del 18/02/2021, COGNOME, Rv. 281626).
Ancora, il Tribunale ha motivato sia sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemen soggettivo, rilevando che l’indagata non ha mai affermato che vi fossero rappo economici con RAGIONE_SOCIALE, né prodotto in contratto di finanziamento; ha osserv quanto al fatto che la somma sequestrata sarebbe servita quale contante per cassa RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, che la somma era occultata in un bag dentro a contenitori del tipo destinato a rifiuti; relativamente poi a fatto somma sia servita per provvedere a pagamenti in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ciò non incide affatto sul profitto conseguito, posto che il r concretizza quando vengono destinati ad un impiego economicamente utile i capitali illeciti, con la consapevolezza, anche solo generica, RAGIONE_SOCIALEa loro proven delittuosa.
1.2 II Tribunale ha anche motivato sulla sussistenza del requisito periculum a pag.13 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata e giustificato la quantificazione RAGIONE_SOCIALE somma a pag.5; né si può ritenere fondata la censura difensiva in ordine passaggio da sequestro probatorio a sequestro preventivo, e da sequestro in v diretta a sequestro per equivalente, avendo peraltro sul punto il GIP evidenz l’inevitabilità del sequestro, quale profitto o per equivalente, nei confr NOME NOME, RAGIONE_SOCIALEa somma.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, in qu proposto per contestare la motivazione del provvedimento impugnato e non per “violazione di legge” nel senso sopra indicato ; ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte pri che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione del causa di inammissibilità – al pagamento a favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende RAGIONE_SOCIALE somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
L’inammissibilità dei motivi di ricorso proposti si estende, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ar comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire vv-
“l’inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può es sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ult vizio radicale che inficia i motivi originari per l’imprescindibile vinc connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evita surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione” (Sez.5, n. 480 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE s processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila ciascuno in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa del ammende.
Così deciso il 10/07/2024