Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37170 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37170 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 17/05/2024 del TRIBUNALE DEL RIESAME di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del PG COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Tribunale del riesame, ha confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 26 aprile 2024, che ha disposto il sequestro preventivo della somma di euro 6.870,00 nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 648 e 416 b/s.1 cod. pen.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione, con cui contesta, sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 125, comma 3, e 321 cod. proc. pen.) e della carenza di motivazione, la supposta provenienza delittuosa dei contanti
rinvenuti nella sua disponibilità, avendo dato ampia giustificazione documentale della liceità del possesso del denaro.
Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti.
In materia di cautela reale, l’art. 325 cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge (nel cui ambito deve includersi anche la motivazione omessa o soltanto apparente). Non sono, dunque consentiti, i profili di censura diretti in concreto – come nel caso di specie – a contestare semplicemente la tenuta logica dell’apparato argomentativo (che, congruamente, dà conto della radicata contiguità dell’indagato ad ambienti di criminalità organizzata e della ragionevole conclusione – allo stato degli atti – che il denaro rinvenuto in sede di perquisizione gli fosse stato consegnato dalla moglie del boss locale, ritenendo implausibile la alternativa versione offerta dalla difesa).
Le stesse serrate critiche ai singoli «segmenti motivazionali» evidenziano, peraltro, la tangibile consistenza grafica e argomentativa della motivazione, a cui si tenta soltanto di sostituire una ricostruzione dei fatti più favorevole al posizione del ricorrente.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 25 settembre 2024
Il Consigliere estensore a Presidente