Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 912 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 912 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 03/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AREZZO il 20/01/2003 avverso l’ordinanza del 31/05/2023 del TRIB. della LIBERTA’ di AREZZO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME per l’inammissibilità del ricorso letta la memoria dell’Avvocato NOME COGNOME che ha richiamato le conclusioni del ricors chiedendone l’accoglimento
Ricorso a contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Arezzo ha rigettato l’istanza di ries propostq. da NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso ex art.32 commi 1 e 3 bis c.p.p. dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezz maggio 2003 avente ad oggetto la somma di C 66.678,27 quale saldo attivo presente su un conto corrente on-line intestato all’indagato.
Il giudice ha ritenuto sussistente a carico del COGNOME i gravi indizi della commissione truffa nell’ambito del commercio di materiale prezioso, aggravata dal danno patrimoniale rilevante entità ai danni dell’acquirente che,a fronte di un pagamento effettuato con bon del valore superiore ai C nomoo, riceveva ottone placcato in oro in luogo del semilavorato oro a 14 carati che era stato oggetto della stipulazione contrattuale.
Avverso l’ordinanza NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione fondato su due motivi.
2.1 Con il primo motivo si lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivaz (art. 606 lett. e c.p.p.) nonché violazione di legge (art.606 lett. b c.p.p.) per mancan condizioni previste dall’articolo 321 c.p.p. in punto di fumus commissi delicti.
Il tribunale, si sostiene nel ricorso, ha travisato tanto il fatto che i presupposti norm l’adozione del provvedimento.
In primo luogo il tribunale, pur prendendo atto della discrasia tra i documenti contrattu possesso delh) ricorrente e quelli allegati alla querela (i primi recano la dicitura placcato” mentre nei secondi tale indicazione non risulta), predilige acriticamente immotivatamente quelli in mano al querelante nonostante gli elementi circostanziali forn dalla difesa.
In secondo luogo il tribunale è incorso in un errore matematico che rende la motivazione dell’ordinanza impugnata palesemente illogica e contraddittoria. In particolare , il valore della “calatura” corrispondente a 608,0 4/1000 non va, come erroneamente ritenuto, a “maggiorare il punteggio normalmente applicato per la calatura” ma, al contrario a ridurre il valore del del metallo non prezioso che poi va moltiplicato per il valore pattuito per grammo di utilizzato per ricoprire il metallo vile.
2.2 Con il secondo motivo si lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà de motivazione (art. 606 lett. e c.p.p.) nonché violazione di legge (art.606 lett. b c.p. mancanza delle condizioni previste dall’articolo 321 c.p.p. in punto di periculum in mora.
La condotta postfattuale dell’imputato dimostra non solo la sua buona fede ma anche l’assenza di intenzione di “far sparire” l’importo ottenuto dalla transazione e non vi è pe il concreto ed attuale pericolo che la disponibilità delle somme da parte dell’indagato po aggravare o protrarre le conseguenze del reato a lui ascritto.
Con memoria inviata per PEC il sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; con analogo mezzo l’Avvocato NOME COGNOME ha richiamato le conclusioni del ricorso chiedendone l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché i motivi sui quali si fonda non sono consentiti.
E’ bene partire dalla osservazione preliminare che entrambi i motivi appuntano la critica provvedimento impugnato su aspetti della valutazione del fatto e della relativa motivazione.
Infatti, il primo di essi denuncia il travisamento del fatto sull’oggetto della comprave come risultante dagli ordini dell’acquirente (con la indebita ed immotivata ‘prefere accordata alla ‘versione’ prodotta dal querelante, recante il riferimento alla cessione di 14 carati, piuttosto che a quella del ricorrente, che faceva invece riferimento a “ot dorato”), nonché un errore di calcolo, ritenuto idoneo a ‘travolgere’ la conclusione tratt tribunale sull’oggetto della transazione.
Il secondo motivo è incentrato sulla erroneità della valutazione giudiziale della sussist del periculum in mora alla luce del fatto che se NOME COGNOME (unitamente a NOME COGNOME) avesse voluto “far sparire” l’importo ricevuto dal querelante, non si sarebbero fatti scrup prelevare interamene la somma bonificata da RAGIONE_SOCIALE nel conto corrente delle società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE A sostegno della valutazione sull’insussistenza del periculum va poi considerato che l’importo di (oltre) € 300.000,00 ricevuto dal querelante proviene in ve
dalle società clienti di costui che quindi lper sé non può lamentare alcun pregiudizio alla propria posizione patrimoniale.
Così ricapitolati i motivi, è di tutta evidenza che essi involgono valutazioni di fatto relativo riflesso motivazionale ex art. 606 lett. e) c.p.p., puntualmente richiamato ne rubrica dei due motivi) che per definizione esulano dal novero delle questioni che possano essere sottoposte in questa sede a questa Corte. Va infatti ricordato che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art.325 c.p.p), cioè per censurare errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l’apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minim coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dall’organo investito del procedimento (ved Sez. U., n. 5876 del 13.2.2004, COGNOME, Rv. 226710- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279284- 01), inidoneità non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino ove la motivazione risulta ampia e certamente sufficiente a superare eventuali critiche in ta senso (peraltro nemmeno ventilate nel ricorso).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condann del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 3 novembre 2023
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