Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 555 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 555 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA, quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE;
avverso la ordinanza n. 500091/22 TLR del Tribunale di Torino del 21 aprile 2022;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
lette, altresì, le conclusioni scritte redatte, nell’interesse del ricorrent NOME COGNOME, del foro di Torino, con le quali si è insistito per raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Torino, operando quale giudice del riesame cautelare reale, ha, con ordinanza pronunziata in data 21 aprile 2022, confermato, così rigettando l’avversa richiesta presentata dall’attuale ricorrente, i provvedimento con il quale, in data 1 febbraio 2022, era stato disposto, nel corso di una complessa indagine in tema di illeciti nella gestione di rifiuti, dal Gip del medesimo Tribunale il sequestro preventivo di taluni beni riferibili alla RAGIONE_SOCIALE.
Ciò era avvenuto sulla base della ritenuta riferibilità di tale compagine societaria alla diretta disponibilità di tale COGNOME NOME, soggetto sottoposto ad indagini nell’ambito della predetta inchiesta.
Avverso il ricordato provvedimento cautelare ha interposto ricorso per cassazione la difesa della RAGIONE_SOCIALE, in persona di COGNOME NOME, il quale ha assunto di essere titolare di quote sociali della società in questione oltre che suo Amministratore unico, lamentando, in sostanza, che non sussistevano allo stato gli elementi necessari per ricondurre la RAGIONE_SOCIALE, e, di conseguenza il suo patrimonio, alla persona di COGNOME NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Trattasi di ricorso inammissibile.
Come è, infatti, pacifica acquisizione normativa, secondo l’espresso tenore dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., per i provvedimenti cautelari aventi ad oggetto, sia in sede di riesame che in sede di appello, misure di carattere reale, il ricorso per cassazione è ammesso solamente nel caso in cui sia dedotta, quale ragione di illegittimità del provvedimento in tale guisa assunto la violazione di legge.
Ora, va ricordato come sia consolidata la giurisprudenza di questa Corte nell’affermare che ricadano nel vizio di violazione di legge – data la previsione di cui all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., secondo la quale i provvedimenti giurisdizionali aventi carattere decisorio debbono essere, a pena di loro nullità, corredati da motivazione, e che siano, pertanto, sindacabili di fronte questa Corte di cassazione – le ordinanze rese in sede di “gravame” cautelare anche nel caso in cui le stesse – oltre che del tutto prive, anche dal punto d vista formale, di motivazione – siano dotate solo di una motivazione che, per non consentire la ricostruzione critica del percorso logico che ha condotto il giudicante ad assumere una determinate decisione, risulti essere solo un
mero simulacro di essa (si vedano, ad esemplare nel senso dianzi illustrato, le decisioni di: Corte di cassazione Sezione II penale, 20 aprile 2017, n. 18951; Corte di cassazione, Sezione IV penale, 17 ottobre 2014, n. 43480).
Pur tanto considerato, si osserva che le doglianze formulate avverso la ordinanza impugnata, ancorchè formalmente rubricate siccome afferenti ad una violazione di legge in punto di “ritenuta riconducibilità della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’indagato COGNOME” attengono nella realtà a doglianze riguardanti la motivazione in base alla quale il Tribunale del riesame ha ritenuto, sulla scorta anche delle indicazioni provenienti dalla ordinanza geneticamente impositiva della misura cautelare, siffatta riconducibilità.
Inequivoci sono al riguardo i passi del ricorso ora in esame in cui la ricorrente difesa censura: la sufficienza degli “elementi addotti nel provvedimento impugnato per ritenere soddisfacente il quadro indiziario in ordine alla amministrazione di fatto della società da parte di RAGIONE_SOCIALE“; il comportamento del Gip, che “si è limitato in alcuni passaggi ad affermare che la RAGIONE_SOCIALE, così come alcune altre società (…) devono ritenersi riconducibili a COGNOME, senza spiegare in alcun modo per quali ragioni e sulla base di quali elementi di prova” avendo il Tribunale “neppure affrontato l’argomento, limitandosi a rilevare (la sufficienza de)gli elementi addotti a conforto del presunto ruolo di amministratore occulto” dello COGNOME.
Si tratta, indubbiamente, di censura rivolte alla adeguatezza della motivazione della ordinanza impugnata.
Ciò posto deve essere esaminata, alla stregua dei criteri sopra esposti in punto di sindacabilità del vizio di motivazione delle ordinanze cautelari di fronte alla Corte di cassazione, la ammissibilità delle censure per come formulate dal ricorrente nella spiegata qualità.
Riguardo alla adeguatezza motivazionale della ordinanza impugnata, rileva il Collegio che essa è – dati i noti e sopra rimarcati limiti della sindacabilità in sede di legittimità, cioè nei limiti della mera apparenza pienamente appagante, avendo il Tribunale chiarito, negli attuali limiti cognitivi propri della fase cautelare del giudizio, la riconducibilità della RAGIONE_SOCIALE allo COGNOME.
Il detto organo giudiziario, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente ; il quale afferma che il Tribunale neppure abbia affrontato l’argomento, ha illustrato attraverso ampie indicazioni le ragioni per le quali
alla cessione da parte di tale COGNOME NOME dei rami aziendali della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, della gestione della quale era in realtà già interessato lo COGNOME, ed alla loro conseguente trasformazioni in distinte società a responsabilità limitata, una delle quali è appunto la RAGIONE_SOCIALE, abbia fatto ulteriore seguito la perdurante gestione di fatto da parte di quello delle nuove realtà commerciali in tal modo venutesi a creare.
Essendo state chiarite le ragioni del legame fra la RAGIONE_SOCIALE e l’indagato COGNOME il ricorso presentato dalla citata Società deve essere dichiarato inammissibile e, visto l’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato, nella spiegata qualità, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022
Il AVV_NOTAIO estensore
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