Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 50702 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 50702 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Caltagirone il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza emessa il 18.07.2023 dal Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore, avvocato AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha rigettato la richiesta
di riesame presentata da NOME COGNOME, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 23 giugno 2023 e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Con tale provvedimento il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha convalidato il sequestro della somma di euro 129.750,00, eseguito d’urgenza nei confronti di NOME COGNOME e finalizzato alla confisca allargata di cui all’art. 240-bis cod. pen.
Il vincolo reale è stato emesso all’esito della perquisizione domiciliare disposta in seguito all’arresto di NOME COGNOME nella flagranza del reato di estorsione aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., posta in essere sino al 20 giugno 2023, in concorso con il genero NOME COGNOME, ai danni di NOME COGNOME.
Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, nell’interesse dell’indagato NOME COGNOME e del terzo interessato NOME COGNOME hanno presentato ricorso avverso tale ordinanza e ne hanno chiesto l’annullamento, deducendo due motivi.
Premettono i ricorrenti che il Tribunale del riesame ha ritenuto che le numerose banconote sequestrate, per l’ammontare complessivo di euro 129.750,00, non fossero riconducibili alla disponibilità di NOME COGNOME, quali proventi leciti del chiosco che gestiva; NOME COGNOME, infatti, ancorché formalmente residente con la famiglia di origine, non risultava abitare in Misterbianco presso l’abitazione del padre NOME COGNOME, ma a Catania con il suo nucleo familiare.
Il Tribunale ha, inoltre, rilevato che l’ammontare dei redditi dichiarati da NOME COGNOME dal 2009 al 2022 non era idoneo a giustificare la somma rinvenuta in contanti presso l’abitazione del padre, in quanto i guadagni realizzati dalla gestione del chiosco dovevano pur sempre essere destinati alla prosecuzione dell’attività di impresa e al sostentamento della famiglia, composta dai genitori e da tre figli.
2.1. Con il primo motivo i difensori deducono la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla non riconducibilità delle somme in sequestro all’attività lavorativa di NOME COGNOME, in quanto sarebbe verosimile che questo abitasse presso i propri genitori; non si potrebbe, peraltro, escludere che NOME COGNOME conservasse i propri risparmi presso l’abitazione paterna.
2.2. Con il secondo motivo i difensori deducono la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in ordine all’inidoneità dei redditi da lavoro di NOME COGNOME a giustificare l’ammontare della somma in sequestro.
Rilevano i difensori che NOME COGNOME era titolare di un chiosco bar ad alta produttività e che i redditi dal medesimo dichiarati tra il 2009 e il 2022 ammontavano a circa 350 mila euro; tale somma sarebbe del tutto congrua a giustificare l’accumulo negli anni della somma sequestrata, quale profitto della vendita al dettaglio di bibite e di alimenti.
Unitamente alla somma di danaro sarebbero, inoltre, stati sequestrati dagli inquirenti nell’abitazione del COGNOME vari fogli, che riportano scritte in pennarello relative ai beni offerti in vendita dal chiosco, e questo elemento ulteriormente avvalorerebbe che le somme in sequestro, per lo meno in parte, costituiscono il profitto lecito di tale attività d’impresa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli previsti dalla legge.
Con entrambi i motivi di ricorso proposti i ricorrenti hanno, infatti, dedotto vizi di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione.
Tali motivi, che, peraltro, si limitano a proporre una ricostruzione di fatto alternativa, quanto alla titolarità delle somme, rispetto a quella accolta dal Tribunale del riesame, sono inammissibili, in quanto non sono consentiti dall’art. 325 cod. proc. pen.
Tale disposizione ammette il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio ammesso solo per «violazione di legge».
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tale nozione si devono ricomprendere esclusivamente gli errores in iudicando o in procedendo e quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis: Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01; conf. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01, nella fattispecie, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies D.L. 306 del 1992, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di una approfondita valutazione, da parte del tribunale del riesame, degli elementi reddituali del nucleo familiare interessato dal sequestro, aveva riproposto, sotto il profilo della omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l’accertamento della sproporzione).
Non sono, dunque, deducibili in cassazione i vizi attinenti alla verifica in concreto dei presupposti di fatto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca
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di cui all’art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. dalla legge. n. 356 del 1992, con conseguente inammissibilità del ricorso (Sez. 3, n. 20432 del 04/03/2009, Puppa, Rv. 244074 – 01, nella specie, le doglianze concernevano la mancata giustificazione del possesso di beni da parte dell’indagato per reati connessi al traffico di stupefacenti e la sproporzione rispetto al reddito dichiarato ai fini Irp ed all’attività economica svolta dall’indagato).
Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Non essendovi ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, deve, altresì, disporsi che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2023.