Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2696 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2696 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/06/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Foggia. Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12 giugno 2025, il Tribunale di Foggia, Sezione riesame, decidendo in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, Sezione Terza (sent. n. sez. 568/2025, n. R.G. 313/2025 del 02/04/2025), ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo emesso in data 12/7/2024 dal Tribunale di Foggia a carico di COGNOME NOME, indagato per i reati di cui agli artt. 40, commi 1, lett. b) e 4, 49, comma 1, d.lgs 504/1995.
Il sequestro, per quanto d’interesse in questa sede, ha ad oggetto l’autoarticolato di proprietà di COGNOME NOME, titolare dell’omonima ditta individuale.
Innanzi alla Sezione Terza della Corte di Cassazione il ricorrente aveva impugnato l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura reale, dolendosi dell’assenza di una domanda cautelare nei suoi confronti; aveva poi lamentato un difetto motivazionale con riferimento al profilo del periculum in mora.
La Corte di Cassazione, nell’offrire risposta alla prima doglianza, ha rimarcato come, in caso di sequestro preventivo, in cui sorge la necessità di fronteggiare esigenze impeditive, la richiesta ed il provvedimento di sequestro ben possono essere indirizzati al soggetto che ha la disponibilità del bene, ferma restando la possibilità per il terzo proprietario, estraneo al reato, di far valere propri diritti sulla res.
Ha invece rilevato un vizio di motivazione quanto al profilo riguardante il periculum in mora: la richiesta del P.M. e il decreto del G.i.p., si legge in motivazione, avevano preso in considerazione esclusivamente esigenze impeditive, mentre l’ordinanza del Tribunale, dopo aver ricostruito la vicenda fattuale ed avere evidenziato la sussistenza del fumus commissi delicti, aveva argomentato sul periculum facendo esclusivo riferimento alle esigenze di confisca.
L’ordinanza emessa all’esito del giudizio di rinvio, impugnata in questa sede, dopo avere ribadito le ragioni fondanti il fumus del reato, ha ritenuto che la libera disponibilità del mezzo in sequestro potesse agevolare la protrazione dei reati, adducendo le circostanze rappresentate in motivazione.
Avverso l’ordinanza in epigrafe indicata ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, articolando un motivo unico di doglianza, nel quale
lamenta COGNOME la violazione del principio della domanda in relazione all’art. 321, commi 1 e 3 -bis cod. pen.
La difesa, dopo avere rappresentato che il sequestro d’urgenza effettuato dalla Polizia giudiziaria era di tipo probatorio, evidenzia la mancanza in atti del provvedimento con cui il P.M. chiedeva l’emissione della convalida del sequestro e la sua conversione in sequestro preventivo. Il Tribunale del riesame, lamenta il ricorrente, investito della doglianza, ha ritenuto irrilevante la deduzione, evidenziando come il P.M. avesse avanzato un’autonoma richiesta di sequestro preventivo dei beni appresi dalla G. di F. nel corso delle indagini, a cui aveva fatto seguito il decreto di sequestro emesso dal G.i.p. in data 12/7/24.
Il ragionamento del Tribunale, sostiene il ricorrente, sarebbe erroneo.
Dalla disamina degli atti emergerebbe che il P.M. aveva depositato presso la cancelleria del G.i.p. il provvedimento di convalida di altro sequestro probatorio a carico di altri indagati, non quello avente ad oggetto l’autoarticolato di proprietà di COGNOME.
Il provvedimento impugnato non coglie nel segno laddove sostiene che i due tipi di sequestro – probatorio e preventivo – possano coesistere, rispondendo a finalità diverse.
Il Tribunale, in sede di rinvio disposto per mancanza di motivazione con riferimento al profilo del periculum in mora, avrebbe dovuto verificare l’esistenza di una domanda proveniente dal P.M. in cui si rappresentano esigenze impeditive da attuarsi nei confronti di COGNOME.
Né può condividersi l’assunto del Tribunale secondo cui non risulta invalidante la mancanza di una “formale richiesta di conversione” del sequestro probatorio in preventivo. Una volta disposta la convalida del sequestro operato dalla P.G. ai sensi dell’art. 354 cod. proc. pen., il PM avrebbe dovuto necessariamente chiedere l’emissione del decreto di sequestro preventivo adducendo ragioni a sostegno delle esigenze cautelari che riguardano la posizione di COGNOME, proprietario dell’autoarticolato.
Poiché, alla stregua degli atti trasmessi, ciò non è avvenuto, risulta violato il principio della domanda: la circostanza che agli atti non sia presente la richiesta del P.M. induce a ritenere che il G.i.p. abbia convalidato autonomamente il sequestro effettuato dalla Polizia giudiziaria, convertendolo in sequestro preventivo.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
La difesa ha depositato una memoria di replica alle argomentazioni contenute nella requisitoria del P.G., insistendo nel rappresentare che manca in atti la richiesta di sequestro preventivo del P.M. a carico del suo assistito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di doglianza sono manifestamente infondati.
Nel ricorso la difesa sostiene: 1. Che manca in atti la richiesta di sequestro preventivo del P.M.; 2. Che il G.i.p. ha convalidato il sequestro probatorio effettuato dalla Polizia giudiziaria convertendolo in sequestro preventivo autonomamente; 3. Che il Tribunale del riesame non si è attenuto al dictum della Cassazione, non avendo verificato il contenuto della richiesta di sequestro preventivo del P.M., inesistente in atti.
Ebbene, occorre in primis rilevare come, all’esito del giudizio di rinvio, siano precluse la possibilità di dedurre questioni non devolute alla Corte di cassazione con il ricorso che aveva determinato l’annullamento con rinvio ! , e la possibilità di riproporre questioni già decise, coperte dalla decisione della Corte di Cassazione in sede rescindente (ex multis Sez. 5, n. 42329 del 20/10/2022, Russo, Rv. 283877, così massimata:”Nel caso di annullamento con rinvio, è precluso al giudice del rinvio l’esame delle questioni ritualmente devolute al giudice di secondo grado con i motivi di appello, ma non attinte dalle censure formulate con il ricorso per cassazione, perché non sottoposte al vaglio del Giudice di legittimità o perché non rientranti tra i motivi da questo dichiarati assorbiti dalla questione sollevata e decisa”; Sez. 5, n. 29358 del 22/03/2019, Miah, Rv. 276207).
La questione riguardante l’esistenza di una richiesta di sequestro preventivo è stata già affrontata dalla Corte di Cassazione, Sez. Terza, che ebbe ad esaminare il rilievo, illo tempore formulato dalla difesa, riassunto nei seguenti termini: “Violazione di legge con riferimento alla mancanza di una domanda cautelare nei confronti del ricorrente. Si censura la motivazione del Tribunale, che aveva tra l’altro equivocato sul contenuto della richiesta di riesame (con cui il ricorrente si era doluto non della mancata notifica del provvedimento, ma dell’assenza di una domanda cautelare nei propri confronti, e della conseguente mancanza di motivazione in ordine alla propria posizione)”.
Alla doglianza predetta la Terza Sezione aveva fornito la seguent risposta:”Prescindendo dal fatto che, dopo il sequestro del mezzo, anche il COGNOME è stato iscritto nel registro degli indagati, non può in alcun modo condividersi l’assunto difensivo secondo cui il provvedimento di sequestro del mezzo, di proprietà del ricorrente, avrebbe dovuto essere preceduto da una
domanda cautelare (anche) nei confronti di quest’ultimo. È invero evidente che, soprattutto nell’ipotesi in cui sorga la necessità di fronteggiare esigenze impediti ve (come avvenuto nella fattispecie in esame), la richiesta e il provvedimento di sequestro ben possono essere indirizzati al soggetto che ha la disponibilità del bene”.
Dunque, la Sezione Terza, nell’affrontare il tema della domanda cautelare, ha ritenuto esistente il provvedimento di sequestro preventivo avente ad oggetto l’autoarticolato del ricorrente, ed ha già ritenuto che fosse stato validamente emesso detto titolo, indipendentemente dal fatto che la domanda cautelare avesse riguardato altri soggetti coinvolti nella vicenda.
La difesa, impugnando in questa sede l’ordinanza del Tribunale del riesame pronunciata a seguito del giudizio di rinvio, ha riproposto la medesima questione già decisa dalla Corte di Cassazione – quella riguardante la inesistenza del titolo cautelare – ed ha introdotto un nuovo tema che non era stato dedotto innanzi alla Corte di Cassazione – quello riguardante la possibilità che il G.i.p. abbia emesso il provvedimento di sequestro preventivo senza una richiesta del P. M.
In entrambi i casi le questioni proposte esulano dal thema decidendum, segnato dalla sentenza di annullamento, che ha riguardato il solo profilo del periculum in mora, tema sul quale il Tribunale si è adeguatamente soffermato, colmando la lacuna motivazionale rilevata nella pronuncia di annullamento resa dalla Sezione Terza di questa Corte (si veda, in fra, quanto verrà argomentato nel paragrafo successivo).
Si aggiunge, per completezza argomentativa, che risulta allegato dallo stesso ricorrente l’indice atti del fascicolo del P.M. dei fatti di causa, nel quale contenuta la voce riguardante il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Foggia.
Quanto alla possibilità che il G.i.p. abbia, motu proprio, convertito il sequestro probatorio in sequestro preventivo, si tratta di affermazione non documentata e, comunque, palesemente destituita di fondamento, poichè il sequestro probatorio non deve essere trasmesso al G.i.p. per la convalida.
Secondo l’orientamento più rigoroso seguito nella motivazione della Sezione Terza, il Tribunale non ha il potere di confermare il sequestro preventivo richiesto dal pubblico ministero in relazione a tutte le esigenze cautelari tipiche, motivando la decisione con riguardo ad esigenze diverse da quelle poste a fondamento della misura da parte del primo giudice, poiché tale operazione si tradurrebbe in un pregiudizio del diritto al contraddittorio dell’interessato (cfr
Sez. 3, n. 24986 del 20/05/2015, Rv. 264098 – 01; conforme Sez. 6, n. 30109 del 12/07/2012, Rv. 252998 – 01, così massimata: “È illegittima l’ordinanza con cui il Tribunale, in sede di riesame del sequestro preventivo disposto su conforme richiesta del pubblico ministero ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 1, confermi la misura cautelare reale per finalità del tutto diverse, atteso che in tal modo lo stesso non si limita – com’è nel suo potere -ad integrare la motivazione del decreto impugnato, ma sostanzialmente adotta un diverso provvedimento di sequestro in pregiudizio del diritto al contraddittorio dell’interessato”).
La lacuna motivazionale rilevata sul punto nella pronuncia di annullamento, che aveva cassato la precedente ordinanza perché aveva dato rilievo alle sole esigenze di confisca, è stata adeguatamente colmata. Correttamente il Tribunale, nel provvedimento impugnato, ha motivato sulle esigenze impeditive che sorreggono la decisione, diffusamente argomentando sul punto, in aderenza alle indicazioni fornite dalla sentenza rescindente. Ha .in particolare, rilevato che il mezzo era stato impiegato proprio per la consegna illecita del gasolio e che le risultanze istruttorie espletate avevano rivelato la non occasionalità della condotta, essendo stato il mezzo modificato per consentire il pescaggio del gasolio da un serbatoio posticcio. Ha quindi logicamente ritenuto che la libera disponibilità del mezzo possa agevolare la commissione di ulteriori reati.
Trattasi di argomentazioni non censurabili in questa sede, con le quali la difesa non si confronta.
4. In ragione di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In Roma, così deciso il 3 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Pre’identé