Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40953 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40953 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 30 marzo 2023 emessa dalla Corte di cassazione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore general NOME COGNOME, che ha concluso, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 29 agosto 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di revoca dell’ordinanz
con la quale è stata disposta l’assegnazione in custodia giudiziale, con facol d’uso, al RAGIONE_SOCIALE dell’autovettura Lamborghini Urus targata TARGA_VEICOLO, di proprietà RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE
Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, nell’interesse RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in data 12 settembre 2022 hanno presentato ricorso per cassazione avverso tale ordinanza e ne hanno chiesto l’annullamento.
La Corte di cassazione, con sentenza n. 11854 del 30/03/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto il difensore dell’ente nominato d rappresentante indagato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo, secondo quanto statuito da Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, COGNOME, Rv. 264311 01, è privo di legittimazione a presentare l’impugnazione da parte.
AVV_NOTAIO, nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, ha proposto richiesta di correzione dell’errore materiale RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 3854 d 30/03/2023, rilevando come non vi sia stata alcuna violazione dell’art. 39 d.lgs n. 231 del 2001.
La nomina del difensore dell’ente sarebbe, infatti, stata operata, nel pien rispetto di tale disposizione, da NOME COGNOME, in qualità di procuratore specia e rappresentante ad hoc dell’ente, in virtù RAGIONE_SOCIALE procura speciale al medesimo rilasciata in data 23 febbraio 2021.
Il difensore ha chiesto, dunque, di assumere ogni provvedimento ritenuto opportuno per la correzione dell’errore materiale, dal quale era discesa, in v esclusiva, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
AVV_NOTAIO, nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, richiede la correzione dell’errore materiale presente nella sentenza n. 18854 del 30/03/2023.
Il difensore ha, invero, compiutamente documentato come non vi sia stata alcuna violazione dell’art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001.
Il ricorso permane, tuttavia, inammissibile, in quanto è rivolto avverso un atto dell’autorità giudiziaria non ricorribile in cassazione.
L’art. 9, comma 9, RAGIONE_SOCIALE legge 16 marzo 2006, n. 146, come modificato dalla lettera m) dell’art. 8, connma 1, RAGIONE_SOCIALE legge 13 agosto 2010, n. 136, sancisce ch «L’autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in custo giudiziale, con facoltà d’uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne faccia richiesta per l’impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo ov per lo svolgimento dei compiti d’istituto».
Secondo il constante orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili, né ricorribili per cassazione e le eventuali questioni ad e attinenti vanno proposte in sede di incidente di esecuzione (ex plurimis: Sez. 1, n. 8283 del 24/11/2020 (dep. 02/03/2021), COGNOME, Rv. 280604 – 01; Sez. 2, n. 44504 del 03/07/2015, COGNOME NOME, Rv. 265103 – 01; Sez. 6, n. 16170 del 02/04/2014, Stollo Rv. 259769-01; Sez. 3, n. 26729 del 23/03/2011, Lannino, Rv. 250637-01).
Sono, inoltre, impugnabili con appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. i provvedimenti che, esorbitando dalla mera gestione del bene sequestrato e comportando una modifica del vincolo cautelare, non possono essere considerati atti di natura sostanzialmente amministrativa (Sez. 3, n. 6743 del 2/12/2022 (dep. 17/02/2023, RAGIONE_SOCIALE Finanze, Rv. 284188 – 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto impugnabile il provvedimento con il quale un natante, di cui era stata disposta la confisca con sentenza di primo grado, era stato riassegnato all’RAGIONE_SOCIALE, qualificando come appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza di assegnazione).
La disposizione di cui all’art. 322-bis cod. proc. pen., che prevede la general appellabilità RAGIONE_SOCIALE ordinanze adottate in materia, invece, non trova applicazion per quei provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa che intervengono nella fase dell’esecuzione RAGIONE_SOCIALE misura cautelare e che attengono alla mera gestione del bene sequestrato, e, quindi, si presentano come atti di ordinaria amministrazione (Sez. 2, n. 40130 del 29/09/2015, Piazzalunga, Rv. 264499 – 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non impugnabile con l’appello cautelare provvedimento del giudice che aveva revocato l’autorizzazione all’utilizzo dei macchinari sequestrati).
Secondo il costante orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, inoltre, non è suscettibile di impugnazione il provvedimento di affidamento agli organi di polizia che ne facciano richiesta, dei beni mobili iscritti in pubblico regis automobilistico appartenenti all’imputato e sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, in quanto ha l’esclusivo effetto di individuare il soggetto c rimesso l’ufficio di custode giudiziario dei veicoli sequestrati, fatta salv necessità di garantire il contraddittorio qualora i beni appartengano a terzi (ex
plurimis: Sez. 1, n. 56138 del 13/12/20918, COGNOME, Rv. 274654-02, con riferimento a un provvedimento di affidamento del mezzo sequestrato disposto ai sensi dell’art. 12, comma 8, del d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286; nonché, co riferimento a provvedimenti di affidamento dei beni sequestrati adottati ai sensi dell’art. 100 del d.P.R. 9 ottobre 1990; Sez. 6, n. 9727 del 21/02/2013, COGNOME, Rv. 255723 – 01, così Sez. 4, n. 28123 del 12/06/2007, COGNOME, Rv. 237099; Sez. 6, n. 6249 del 15/01/2003, NOME, Rv. 223663).
Il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione osta, dunque, all’immediata ricorribilità per cassazione del provvedimento impugnato di rigetto dell’istanza di revoca dell’affidamento del bene sequestrato in custodia giudiziale con facoltà d’uso, agli organi di polizia giudiziaria disposto ai sensi dell’a comma 9, RAGIONE_SOCIALE legge 16 marzo 2006, n. 146.
Tale provvedimento ha, infatti, natura esclusivamente amministrativa e non comporta una modifica del vincolo cautelare.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La società ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell’art 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento.
In virtù RAGIONE_SOCIALE statuizioni RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale del 1 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso si stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che la società ricorrente versi la somm determinata invia equitativa, di tremila euro in favore RAGIONE_SOCIALE cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, 1’11/07/2023.
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