Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6124 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6124 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Lodi nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 02/10/2025 del GIP del Tribunale di Lodi; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Ministero, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 02/10/2025 (comunicata al P.M. in data 6 ottobre 2025), il GIP del Tribunale di Lodi non convalidava il decreto di sequestro preventivo operato in via d’urgenza dalla Questura di Lodi, avente per oggetto la somma di euro 3.095,00, rinvenuta in possesso di NOME COGNOME, indagato per il reato di cui all’articolo 73 d.P.R. 309/1990, ritenendo difettare la prova della sussistenza del nesso di pertinenzialità tra il danaro e il reato di detenzione al fine di spaccio dello stupefacente rinvenuto in possesso dell’indagato, rigettando altresì la richiesta di sequestro preventivo della stessa somma.
Avverso tale provvedimento ricorre il pubblico ministero presso il Tribunale di Lodi
con atto del 6 ottobre 2025 (depositato in Cancelleria del GIP in data 9 ottobre 2025), lamentando violazione di legge in riferimento agli articoli 240 cod. pen. e 321 cod. proc. pen..
Evidenzia, in dettaglio, che la somma Ł stata rinvenuta a seguito di perquisizione domiciliare.
Nell’occasione, venivano rinvenuti, oltre a sostanza stupefacente del tipo hashish , occultata in diversi posti, per complessivi 573,68 grammi, oltre a un bilancino di precisione e un rotolo di pellicola in cellophane.
Venivano altresì rinvenuti sei bigliettini contenenti nomi e cifre significative riconducibili, nella prospettazione accusatoria, ad attività di spaccio, oltre a numerosi messaggi, estrapolati dal telefono cellulare dell’indagato, che venivano univocamente ricondotti a trattative per l’acquisto di stupefacente.
Il danaro, poi, tutto in banconote di vario taglio (da 5 a 50 euro) era custodito dentro una scatola di metallo occultata in cantina.
A tali elementi si aggiunge l’assenza di stabile attività lavorativa, atta a giustificare il
possesso di tale somma in contanti.
Da tale complesso di elementi ritiene il pubblico ministero ricorrente che sussistano elementi tali da ricondurre la somma sequestrata a pregresse attività di cessione di stupefacenti.
Il GIP, invece, ha escluso tale possibilità aderendo a una giurisprudenza (Sez. 3, n. 5500 del 2025) secondo cui, nell’ipotesi di detenzione della sostanza stupefacente, ai sensi dell’art. 240, comma 2, n. 1, cod. pen. la somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell’imputato non costituisce il profitto del reato, perchØ non Ł il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Il pubblico ministero ha impugnato il provvedimento di «rigetto della richiesta di convalida del sequestro preventivo, operato in via di urgenza ex art. 321 cod. proc. pen., dagli ufficiali di polizia giudiziaria della Squadra Mobile di Lodi in data 30 settembre 2025» e non anche il rigetto, pure contenuto nel provvedimento impugnato, della richiesta di sequestro preventivo.
Questa Corte, tuttavia, ritiene (v. da ultimo Sez. 3, n. 30669 del 31/05/2024, COGNOME, n.m.) che il provvedimento oggetto di ricorso, il decreto di non convalida del sequestro preventivo eseguito dalla polizia giudiziaria, non sia autonomamente impugnabile, ciò che determina, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inammissibilità dell’impugnazione proposta contro di esso.
La disciplina dettata con riguardo alle impugnazioni avverso i provvedimenti emessi in materia di sequestro preventivo indica, infatti, analiticamente quelli che, tra questi, sono impugnabili.
In dettaglio, il codice di procedura penale prevede: a) nell’art. 322 cod. proc. pen. il rimedio del riesame contro il decreto di sequestro emesso dal giudice; b) nell’art. 322bis cod. proc. pen. il mezzo dell’appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il provvedimento di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero; c) nell’art. 325 cod. proc. pen., il rimedio del ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 e 322bis cod. proc. pen. e contro il decreto di sequestro emesso dal giudice.
Nel novero di questi provvedimenti non rientrano le ordinanze del giudice di convalida o non convalida di provvedimenti di sequestro provvisoriamente adottati dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria. In questo senso, chiarissimo Ł l’insegnamento delle Sezioni Unite, le quali, nell’esaminare specificamente il problema dell’ammissibilità dell’impugnazione dell’ordinanza di convalida del sequestro, sono pervenute ad una conclusione negativa (Sez. U, n. 21334 del 312/05/2005, Napolitano, Rv. 231055 – 01).
In particolare, le Sezioni Unite Napolitano, con riferimento alla nozione di «ordinanze in materia di sequestro preventivo» di cui all’art. 322bis cod. proc. pen., hanno osservato: «ma il mezzo di impugnazione che piø di frequente si considera applicabile alla convalida Ł quello introdotto dall’art. 322bis che prevede l’appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo. Opinione da stimarsi errata in quanto, come Ł stato giustamente osservato l’espressione ‘ordinanze in materia di sequestro preventivo’, impiegata dalla disposizione in esame, indica, sotto un profilo letterale, le ordinanze che negano la misura o decidono sul suo mantenimento e non quelle che hanno ad oggetto l’autonomo problema del corretto uso dell’attribuzione interinale da parte del p.m., che sono perciò propriamente in materia di
legittimità dell’intervento del p.m.».
Di conseguenza, non essendo espressamente prevista l’impugnabilità delle ordinanze del G.i.p. di non convalida del sequestro preventivo di urgenza disposto dal pubblico ministero o effettuato dalla polizia giudiziaria, la stessa deve essere esclusa in applicazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, fissato dall’art. 568 cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità del ricorso.
Diverso sarebbe stato l’epilogo ove il ricorrente avesse impugnato il provvedimento rigetto della richiesta di sequestro preventivo.
Ed infatti, se va ribadito l’orientamento secondo cui in tema di sequestro preventivo non può essere proposto, ex art. 321 cod. proc. pen., il ricorso per saltum in cassazione che, in materia cautelare reale, Ł proponibile ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. solo contro il «decreto che dispone il sequestro preventivo», nel caso di rigetto della domanda, ove erroneamente esperito, il ricorso per cassazione deve essere qualificato come appello, ai sensi degli art. 322bis e 568, ultimo comma, cod. proc. pen., secondo cui avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo non può essere proposto ricorso immediato per cassazione, ma appello cautelare ai sensi dell’art. 322bis cod. proc. pen. (Sez. 3, Ordinanza n. 44051 del 13/11/2024, Gambale, n.m.).
Il che, tuttavia, non Ł avvenuto.
Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così Ł deciso, 16/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME