Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1634 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1634 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento nei confronti di
Di NOME, nata a Bagheria il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22 aprile 2022 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del PG, in persona del AVV_NOTAIO NOME, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
letta la memoria scritta del difensore della indagata COGNOME, avvocato NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso del PM venga rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Palermo con ordinanza in data 22 aprile 2022 (motivazione depositata il successivo 30 maggio) ha respinto l’appello proposto dal locale Procuratore della Repubblica avverso l’ordinanza emessa il 23 marzo 2022 con la quale il Gip del Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di disporre il sequestro preventivo, anche per equivalente, per la somma di euro 12.528,00 nei confronti della COGNOME in relazione al reato di cui agli art. 316ter c.p.
A carico dell’indagata viene contestata la percezione, nella qualità di rappresentante legale della società “RAGIONE_SOCIALE” esercente attività di felaterie e pasticceria, della somma di euro 33.756,00 – anziché euro 21.228,00 – a titolo di contributo a fondo perduto ai sensi dell’art. 25 d.l. n. 34 del 2020; ciò in quanto la COGNOME avrebbe falsamente dichiarato in euro 337.859,00 l’importo complessivo delle fatture e corrispettivi del mese di aprile 2019 – anziché la cifra reale, pari ad euro 212.581,00 – così conseguendo indebitamente la maggior somma di euro 12.528,00.
Il Tribunale palermitano nell’ordinanza oggetto del ricorso, premesso che detto contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, e che in effetti è risultata la difformità indicata nella contestazione formulata dal PM, nondimeno ha ritenuto che la tesi accusatoria – relativa alla configurabilità del reato a carico della COGNOME – fosse infondata.
3.1. Ciò in quanto la riscontrata differenza era frutto, non di dolosa condotta ingannatoria dell’indagata, ma della circostanza che parte delle prestazioni erano state contabilizzate al momento della emissione delle relative fatture (avvenuta nell’aprile del 2019, pur essendo relative a prestazioni del precedente mese di marzo). Tale scostannento, continua l’ordinanza impugnata, si spiega in ragione della sussistenza di un rapporto contrattuale (affitto di un ramo di azienda) tra la RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE, in base al quale la società dell’indagata gestiva un punto vendita sito presso RAGIONE_SOCIALE con sede a Bologna. Le fatture in contestazioni riguardano prestazioni di servizi nascenti dal contratto che, correttamente, erano state contabilizzate al momento della fattura, secondo quanto previsto dall’art. 6 del
d.P.R. n. 633 del 1972. Pertanto, la COGNOME non ha posto in essere alcuna falsa dichiarazione, avendo invece indicato nella richiesta di contributo a fondo perduto operazioni che da un punto di vista contabile non potevano che essere fatturate nel mese di aprile 2019, pur riferendosi a cessioni di beni avvenute nel mese precedente. In ogni caso, conclude il Tribunale del riesame, anche a voler accedere alla tesi secondo cui l’importo di dette fatture non avrebbe potuto essere computato nella richiesta di contributo, “deve convenirsi che appare arduo ritenere sussistente l’elemento soggettivo del reato, in presenza di operazioni realmente effettuate e comunque fatturate in maniera corretta”.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica di Palermo che nel relativo atto di impugnazione eccepisce violazione di legge in merito all’interpretazione dell’art. 5 (rectius 25) comma 4 del dl. n. 34 del 2020 e correlativo vizio di motivazione.
4.1. In sintesi, sostiene il ricorrente che l’aver dichiarato nella richiesta del contributo a fondo perduto un ammontare, riferito ad aprile 2019, comprensivo in realtà di operazioni riferibili al precedente mese di marzo, integra pienamente la falsità della dichiarazione, elemento costitutivo della fattispecie di cui all’art. 316 ter c.p.
Il ricorso è stato definito con procedura scritta. Il difensore dell’indagata ha formulato richiesta di trattazione orale, ma essa è tardiva in quanto l’art. 83, comma 12 ter del d.l. n. 18 del 2020 stabilisce che nel giudizio di cassazione detta richiesta deve essere presentata a mezzo PEC entro il termine perentorio di 25 giorni liberi prima dell’udienza. Nella specie, l’istanza è stata presentata in cancelleria della Sezione il 17 ottobre 2022 e non risulta quindi rispettato in relazione all’odierna udienza il termine suindicato, atteso che laddove la legge indichi un termine in “giorni liberi” vanno esclusi dal computo il “dies a quo” nonché il “dies ad quenn” (da ultimo, v. Sez. III, n. 30333 del 23 aprile 2021 Rv. 281726). L’istanza dunque risulta presentata 24 (e non 25) giorni liberi prima dell’udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Come evidenziato dal PG il ricorso per cassazione avverso provvedimento in materia di misure cautelari reali è consentito solo per violazione di legge. A tale proposito, questa Corte ha già evidenziato come “in tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l’inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell’art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen.” (Sez. II, n. 5807 del 18 gennaio 2017 – Rv. 269119). Nella specie, nel ricorso – reiterativo delle doglianze formulate dal PM avverso l’ordinanza reiettiva del Gip – si denunciano meri vizi motivazionali (e non anche l’inesistenza o la mera apparenza della motivazione del tribunale del riesame) e pertanto le censure risultano palesemente inammissibili.
Inoltre, le argomentazioni utilizzate dal giudice del riesame in merito all’insussistenza dei presupposti del reato non sono affatto implausibili. Invero, la contabilizzazione di alcuni incassi nel mese successivo a quello della prestazione trova adeguata giustificazione nella natura della prestazione medesima – servizi resi in connessione all’affitto del ramo di azienda – di tal che non appare ravvisabile attività di immutatio veri penalmente rilevante.
Infine, il ricorrente non deduce nulla in ordine alla sussistenza del periculum in mora che deve comunque connotare il sequestro penale, ancorchè finalizzato alla confisca obbligatoria anche per equivalente del profitto del reato. A tale riguardo, questa Sezione ha, anche di recente, evidenziato come requisito del provvedimento di sequestro preventivo – quand’anche finalizzato alla confisca ai sensi dell’art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen. nei procedimenti relativi a delitti contro la pubblica amministrazione – sia la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare – nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale – alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, atteso che la necessità di detta motivazione opera, con la sola eccezione delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, sia con
riguardo alla confisca obbligatoria che a quella facoltativa così come di proprietà o di valore, e senza che possa rilevare la natura, mobiliare o immobiliare, dei beni in sequestro (Sez. VI, n. 32582 del 5 luglio 2022 – Rv. 283619). La mancata evidenziazione nell’impugnazione del PM degli elementi dai quali dedurre l’esistenza di tale pericolo rende – anche sotto tale profilo inammissibile il ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso 1’11 novembre 2022
I Consigliere estensore
Il Pre idente