Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10798 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10798 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/03/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME nato a Gioia Tauro il DATA_NASCITA
in qualità di rappresentante legale pro-tempore avverso l ‘ordinanza del Tribunale di
della società RAGIONE_SOCIALE, Reggio Calabria del 12 novembre 2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, riportandosi alla memoria trasmessa.
Sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che insiste per l’accoglimen to dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto l’istanza di riesame presentata nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, da parte del rappresentante legale pro tempore NOME COGNOME, e per l’effetto ha confermato il decreto di sequestro preventivo adottato dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria il 23 settembre 2025, avente ad oggetto il 50% di un terreno intestato alla suindicata società, avendo ritenuto sussistente il fumus del delitto di turbata libertà degli incanti di cui all’art. 353 cod. pen.
aggravato dall’essere la condotta destinata ad agevolare un’associazione di stampo mafioso.
Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso COGNOME NOME, deducendo:
2.1. Violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 353 cod. pen. in quanto il medesimo compendio probatorio posto a fondamento del provvedimento cautelare era stato inizialmente valutato come inidoneo a contestare il reato di cui al capo 36 della rubrica nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, cui veniva attribuito un ruolo meramente passivo nella vicenda che portava la RAGIONE_SOCIALE, all ‘ aggiudicazione del bene sottoposto a sequestro. Solo a seguito della nota dei Ros del 10 settembre 2025, che nulla aggiungeva al precedente quadro indiziario, veniva iscritta nei confronti dei COGNOME notizia di reato, ritenendo che costoro si fossero scientemente rivolti al COGNOME per essere autorizzati a partecipare all’asta e avessero accettato le condizioni da questi imposte per ottenere l’esito positivo dell’asta giudiziaria, falsata dal condizionamento ambientale.
Osserva la difesa che questa circostanza troverebbe smentita nella conversazione registrata tra NOME COGNOME e sua moglie NOME COGNOME, dalla quale si desume che era stato COGNOME a cercare COGNOME per chiedere informazioni sul terreno di NOME, da individuarsi verosimilmente in NOME COGNOME, altro soggetto che aveva chiesto l’intervento del COGNOME, e che anche altre conversazioni tratte dal compendio indiziario non consentono di confermare la prospettazione accusatoria e dimostrano che i COGNOME erano persone offese in questa vicenda e subivano il condizionamento del COGNOME.
Non esiste un singolo passaggio o singola intercettazione tra NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME o qualche altro soggetto legato al COGNOME, e quest’ultimo nel corso di una intercettazione escludeva di avere rapporti con i COGNOME, sebbene questa frase sia stata interpretata dal Tribunale nella ordinanza impugnata in modo del tutto erroneo.
3.Con memoria trasmessa il 17/2/ 2026 l’AVV_NOTAIO ha replicato alla memoria trasmessa dalla Procura generale, allegando a sostegno dei motivi di ricorso perizia trascrittiva del dialogo registrato il 26/10/2021 al progressivo 3572.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
Va premesso che il ricorso avverso le misure cautelari reali può avere ad oggetto soltanto eventuali violazioni di legge e non anche pretesi vizi della motivazione: nel caso in esame non ricorrono i presupposti della violazione di legge, intesa come falsa applicazione dei criteri di cui all’art. 321 cod.proc.pen., in quanto il collegio del riesame
ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza e ha reso articolata e non apparente motivazione, confrontandosi con gli assunti difensivi.
Dalla lettura del ricorso, emerge che la difesa della società ricorrente non ha inteso contestare il fumus del reato di turbativa d’asta tout court , quanto piuttosto l’idoneità della portata indiziaria degli elementi investigativi acquisiti in relazione al consapevole contributo concorsuale dei COGNOME alla realizzazione del reato de quo .
Ma va ricordato che per disporre una misura cautelare reale è sufficiente la sussistenza del fumus del reato ipotizzato e il rapporto tra questo e il bene sequestrato e non è necessario pervenire ad un giudizio di gravità indiziaria a carico dei soggetti coinvolti.
Nel caso in esame si ipotizza che il terreno sia stato assegnato alla RAGIONE_SOCIALE a seguito di un’asta giudiziaria, il cui esito è stato condizionato dal COGNOME e in ordine a questa prospettazione la difesa nulla deduce.
Quanto al ruolo dei COGNOME, nell’ordinanza si afferma che la società RAGIONE_SOCIALE è riconducibile ai fratelli COGNOME e il ricorrente non espone motivi specifici per contestare tale affermazione.
Va poi osservato che il Tribunale ha risposto puntualmente alle doglianze assunte dalla difesa, evidenziando a pag. 6 dell’ordinanza quei passaggi del compendio intercettivo da cui emerge che NOME COGNOME aveva sollecitato l’intervento del COGNOME per garantirsi l’aggiudicazione del terreno e aveva rispettato le indicazioni del capo cosca in ordine alle modalità di condotta da tenere in relazione alla vendita all’asta.
Tale assunto è dimostrato dal fatto che non erano state presentate offerte in due precedenti aste, così comportando un significativo abbassamento del prezzo di vendita, sebbene i predetti avessero lo specifico interesse di vedersi assegnato il lotto che era stato loro promesso in vendita e che, tuttavia, era stato pignorato prima della registrazione del contratto preliminare.
Tutte le considerazioni e le censure formulate dal ricorrente deducono pretesi vizi della motivazione, che non consentono la proposizione del ricorso e addirittura censure nel merito della valutazione del compendio intercettivo, che è stato oggetto di puntuale ricostruzione da parte del Tribunale e che, a maggior ragione, non possono essere sollevate in sede di legittimità avente avverso una misura cautelare reale.
In conclusione va affermato che il Tribunale -contrariamente agli assunti difensivi -ha reso motivazione idonea, di certo non apparente e tantomeno apodittica, priva di vizi così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, affrontando i profili ritenuti essenziali della vicenda per affermare che non poteva essere accolta l’istanza di riesame, tanto meno sotto il profilo dell’assen za del fumus . (Sez. 2 – , Sentenza n. 20393 del 22/05/2025 Rv. 288156 -01).
Per le ragioni sin qui rassegnate, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
L’inammissibilità dell’impugnazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma 4 marzo 2026
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME