Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11311 Anno 2026
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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11311 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia nel procediment a carico di
COGNOME NOME, nato a Costa Volpino (Bg) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/9/2025 del Tribunale del riesame di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16/9/2025, il Tribunale del riesame di Brescia rigettava l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica in sede avverso l’ordinanza dell’11/6/2025, con la quale il Giudice delle indagini preliminari del locale Tribunale
non aveva convalidato il sequestro d’urgenza disposto a carico di NOME COGNOME, indagato per il delitto di cui all’art. 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, rigettan anche la richiesta di sequestro preventivo.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, deducendo i seguenti motivi:
inosservanza e violazione degli artt. 125, comma 3, 325 cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe omesso qualunque valutazione circa gli elementi offerti per dimostrare il ruolo di amministratore di fatto svolto dal RAGIONE_SOCIALE l’ordinanza, infatti, sarebbe del tutto priva di motivazione quanto al fumus del delitto contestato, con riguardo al quale sarebbe stata sottolineata soltanto la “non lontana prescrizione del reato”, peraltro con previsione non condivisibile (il relativo termine maturerebbe tra il febbraio 2027 ed il marzo 2029). Ancora, sarebbe assente la motivazione quanto al citato ruolo di amministratore di fatto in capo all’indagato, con riguardo al quale l’ordinanza si sarebbe limitata ad affermare che le dichiarazioni testimoniali acquisite in corso di indagine non sarebbero concordi; nessuna valutazione, pertanto, sarebbe stata compiuta quanto a significativi elementi di segno contrario evidenziati nell’appello, come la presenza dell’indagato presso la sede della società, durante l’accesso effettuato dalla Guardia di finanza nel settembre 2018, e le risultanze del procedimento n. 14991/2017, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese da NOME COGNOME proprio sulla figura del COGNOME;
analoga censura è poi sollevata quanto al periculum in mora, che sarebbe stato escluso con argomento paradossale, ossia che la verifica della capie patrimoniale richiederebbe opportune indagini tese ad accertare se l’indagato detenga beni anche all’estero, anche quando mai dichiarati, sebbene abbia commesso il reato in Italia. Il periculum, peraltro, emergerebbe dal fatto che il COGNOME, autore di un’evasione delle imposte per oltre 20 milioni di euro, avrebbe già all’epoca trasferito la propria residenza all’estero, così denotando la volontà di occultare oltre confine i proventi conseguiti illecitamente in Italia. Non risulterebbe provato, infine, neppure il passo dell’ordinanza in cui si ipotizzerebbero beni detenuti all’estero, in quanto le attività di indagine dimostrerebbero che l’indagato continuerebbe ad operare nel territorio nazionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato.
In primo luogo, occorre ribadire che, in materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., tale dovendosi intendere, quanto alla motivazione del
provvedimento impugnato, il caso in cui questa sia radicalmente assente o di mera apparenza, tale, dunque, da non consentire la comprensione dell’iter logicogiuridico che ha condotto alla decisione.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che l’ordinanza impugnata non sia affatto viziata in questi termini, gli unici consentiti.
Con riguardo al fumus commissi delicti, non si condivide la tesi del ricorso secondo cui il Tribunale avrebbe radicalmente omesso ogni motivazione, limitandosi a prendere atto di una prescrizione non lontana (peraltro erroneamente, in ottica ricorrente).
6.1. La lettura dell’ordinanza, infatti, se consente di riscontrare l’assenza di argomenti che individuino il fumus del delitto, permette altresì di comprenderne le ragioni, legate al secondo profilo della questione, concernente il ruolo di amministratore di fatto contestato al COGNOME. Il Tribunale, infatti, ha concentrato la propria motivazione su questo specifico aspetto, per l’evidente considerazione che la mancanza di gravi indizi circa il ruolo attribuito all’indagato avrebbe reso irrilevante qualunque indagine circa il fumus del reato.
6.2. Ebbene, in ordine alla gestione di fatto della RAGIONE_SOCIALE, da parte del COGNOME, la motivazione dell’ordinanza risulta tutt’altro che assente o apparente, Aitt, ‘ quanto sostenuta da considerazioni ampie e congrue, come tali, dunque, non censurabili in questa sede nei rigorosi termini del già citato art. 325 cod. proc. pen.
6.2.1. In particolare, il Tribunale ha richiamato le informazioni testimoniali rese da numerosi soggetti (pagg. 3-4), acquisite nel corso delle indagini, con precisione e dettaglio, così da risultare adeguatamente argomentata la conclusione per la quale il ruolo di amministratore di fatto in capo al COGNOME non emergeva con caratteri sufficienti, almeno in questa fase cautelare, anche alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità.
6.2.2. A fronte di questa motivazione, peraltro, il ricorso appare sostenuto da un dato inammissibile in questa sede, ossia l’elenco degli elementi che il Tribunale non avrebbe valutato con riguardo alla medesima questione (presenza dell’indagato presso la sede della società durante l’accesso eseguito dalla Guardia di finanza nel settembre 2018; risultanze emerse in un diverso procedimento penale, comprese le dichiarazioni rese da tale NOME COGNOME): tutti questi elementi, infatti, hanno natura di puro fatto, propri della sola fase di merito e non valutabili dalla Corte di legittimità. A ciò si aggiunga, peraltro, che l’ordinanz impugnata dà conto, comunque, di questo argomento, evidenziando che le emergenze di altri procedimenti penali, diffusamente richiamate RAGIONE_SOCIALE richiesta di misura e nell’appello, delineavano sì un contesto di attività illecite nell’ambito del commercio di rottami ferrosi, nel quale il COGNOME è operativo da anni, ma non
contenevano “adeguata e specifica capacità individualizzante” con riguardo al delitto contestato in questo procedimento.
Il primo motivo di ricorso, pertanto, risulta inammissibile.
Con riguardo poi alla seconda censura, relativa al periculum in mora, il Collegio evidenzia che la stessa risulta ancora manifestamente infondata.
7.1. Il Tribunale del riesame, infatti, anche su tale punto ha reso una motivazione non qualificabile come assente o di mera apparenza, evidenziando con valutazione di fatto che questa Corte non può censurare – l’assenza di condotte distrattive o, comunque, volte a fondare un concreto pericolo di dispersione o sottrazione del patrimonio dell’indagato rispetto ad una futura, eventuale confisca in favore dello Stato. Proprio a questo proposito, peraltro, l’ordinanza impugnata ha anche sottolineato l’insufficienza di un dato valorizzato dal Procuratore appellante, qual è la residenza in Svizzera del COGNOME, rilevando che tale situazione è in atto dal 2012, dovendosi pertanto ritenere che il ricorrente abbia legittimamente trasferito proprio in quel Paese interessi e consistenze patrimoniali.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2026
Il C ríSigliere estensore ico COGNOME