Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5930 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5930 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME n. a Siena il DATA_NASCITA in qualità di legale rappresentante p.t. della RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del Tribunale di Santa AVV_NOTAIO Capua Vetere in data 23/9/2025
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 611, comma 1 bis, cod.proc.pen.;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen., NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica a firma del difensore, AVV_NOTAIO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di S. AVV_NOTAIO Capua Vetere ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari dello stesso Tribunale in data 1/8/2025, avente ad oggetto il profitto, fino alla concorrenza di euro 952.500,00, conseguito dalla società ricorrente in relazione ai reati ascritti ai capi 6 e 7 dell’imputazione provvisoria e, in caso di accertata insufficienza RAGIONE_SOCIALE disponibilità liquide della società, il sequestro per equivalente dei beni intestati a COGNOME NOME quale dominus della stessa.
La società RAGIONE_SOCIALE è indagata per l’illecito amministrativo contestato al capo 8 a norma dell’art. 5 D. Lgs n. 231/2001 in relazione agli artt. 24, 25, 25 octies del medesimo decreto con riguardo ai reati di cui agli artt. 640bis cod.pen. (riqualificato ai sensi dell’art. 316 ter cod.pen.), 10 quater D. lgs 74/2000 (oggi art. 84 d. lgs 173/24), 648ter.1 cod.pen., ascritti a COGNOME NOME quale legale rappresentante della compagine, e a COGNOME NOME quale gestore di fatto della stessa.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore e procuratore speciale della Ars RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, il quale ha dedotto i motivi di seguito enunziati nei termini strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173,comma 1, disp.att.cod.proc.pen.
2.1 Violazione di legge per carenza e manifesta illogicità della motivazione sul fumus commissi delicti ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc.pen.
Il difensore, dopo aver succintamente ripercorso i pregressi snodi procedimentali, segnati dall’adozione di diverse misure cautelari reali in relazione ad una complessa operazione finalizzata al fraudolento riconoscimento di crediti di imposta collegati alla riqualificazione e alla messa in sicurezza di immobili ubicati in zone sismiche attraverso gli incentivi dei cc.dd. sismabonus acquisti e sisma acquisti di cui alla L. 90/2013 e successive modifiche, contesta la sussistenza del fumus del reato di cui all’art. 316 ter cod.pen., sostenendo che gli indagati hanno agito seguendo le indicazioni fornite dall’RAGIONE_SOCIALE sicché, essendo l’operazione che ha generato i crediti fiscali avvenuta nel pieno rispetto RAGIONE_SOCIALE normative di settore, non è possibile configurare la responsabilità amministrativa dipendente da reato in capo alla società ricorrente atteso che deve, altresì, escludersi la possibilità di ravvisare la fattispecie di autoriciclaggio per difetto del reato presupposto. Aggiunge che, in ogni caso, il collegio cautelare non ha spiegato quale possa essere l’interesse o il vantaggio conseguito dall’ente in virtù RAGIONE_SOCIALE condotte poste in essere dai rappresentanti della società, dovendo escludersi ogni responsabilità della stessa in presenza del perseguimento di fini personali propri o di terzi da parte degli autori dell’illecito.
Secondo la ricorrente l’ordinanza impugnata ha reso sul punto una motivazione sommaria, carente ed illogica, limitandosi a richiamare il transito nel cassetto fiscale della società dei crediti di imposta illecitamente generati, pur riconoscendo in maniera contraddittoria che il COGNOME ha agito anche per interesse personale;
2.2 la violazione di legge per carenza di motivazione sul periculum in mora ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.
Secondo il difensore l’ordinanza impugnata è incorsa in difetto di motivazione non avendo esplicitato le esigenze che giustificano il permanere del sequestro finalizzato alla confisca, limitandosi a richiamare la sostanziale incapienza patrimoniale della società. Così facendo i giudici della cautela reale hanno disatteso l’obbligo di motivazione circa il periculum affermato da Sez. Unite Ellade anche con riguardo alle ipotesi di confisca obbligatoria senza soffermarsi sull’attualità e concretezza di detto presupposto e senza argomentare sul rischio effettivo di dispersione del patrimonio.
3.Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dal momento che il difensore ha dedotto esclusivamente vizi di motivazione che esulano dal perimetro disegnato dall’art. 325, comma 1, cod.proc.pen. Deve, infatti, ribadirsi che in tema di misure cautelari reali il sindacato della Corte adita è limitato ai soli vizi integranti violazione di legge sicché la motivazione del provvedimento impugnato è aggredibile solo ove inesistente o meramente apparente, restando esclusa la possibilità di denunzia dei vizi che attengono la carenza, l’illogicità o contraddittorietà della stessa (in tal senso Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 – 01; Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Rv. 270543-01).
Nella specie l’ordinanza impugnata ha rassegnato un apparato giustificativo contenente una compiuta ricostruzione fattuale degli sviluppi del procedimento, un’esauriente illustrazione del profilo del fumus commissi delicti con puntuale confutazione RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive e l’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni che fondano il periculum di dispersione del profitto sottoposto a vincolo anticipatorio nei confronti dell’ente, dovendo, pertanto, escludersi che siano ravvisabili violazioni di legge connesse alla mancanza o mera apparenza della motivazione.
4.Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 20 gennaio 2026
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME