Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6022 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6022 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore unico, COGNOME NOME
avverso l’ordinanza del 09/09/2025 del Tribunale del riesame di Chieti Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso sentito l’AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento del ricorso; letta la memoria difensiva trasmessa in data 9 dicembre 2025.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Chieti, con ordinanza del 9 settembre 2025, ha rigettato l’appello cautelare proposto dal difensore di RAGIONE_SOCIALE, di cui NOME COGNOME è il legale rappresentante, avverso il decreto del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti, di diniego della seconda richiesta di revoca del sequestro preventivo, limitatamente all’area destinata all’attività di frantumazione e vagliatura, individuata al NCU al F. 18, p.11a n. 87, del Comune di Rapino, in cui insiste l’impianto di frantumazione di materiale lapideo, disposto in relazione al reato di violazione di sigilli.
Il Tribunale, nel provvedimento impugnato, ha evidenziato che NOME COGNOME, indagato per il delitto di cui all’art. 349 comma 2 cod. pen., aveva assunto la qualità di legale rappresentante (nonché socio di maggioranza) delle società a conduzione sostanzialmente familiare, che si erano succedute nella proprietà del compendio immobiliare e nella gestione della coltivazione della cava,
in assenza delle prescritte autorizzazioni. Il Tribunale ha sottolineato che «pare evidente che il vorticoso giro di cessioni e retrocessioni a società facenti tutte capo all’indagato NOME COGNOME e ai suoi familiari, abbia dissimulato e continui a dissimulare la sostanziale continuità dell’impresa di estrazione del materiale lapideo e della sua conseguente lavorazione, svolta in assenza di autorizzazione e proseguita perfino dopo il sequestro amministrativo dell’area». Il Tribunale ha ritenuto l’istanza di restituzione dell’impianto incompatibile con l’esigenza cautelare posta a fondamento del sequestro preventivo (evitare la reiterazione) del reato.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, la RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante, NOME COGNOME, tramite il suo difensore, munito di procura speciale, ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione, sollevando due motivi.
3.1 Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 321 e 275 cod. proc. pen. per inosservanza e/o erronea applicazione del principio di proporzionalità del sequestro preventivo sancito dall’art. 275 cod. proc. pen. e, a livello sovranazionale, dal diritto dell’Unione (art. 5, par. 3 e 4, TUE, ar 49, par. 3, e art. 52, par. 1 della Carta dei diritti fondamentali) e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo così come interpretata dalla Corte Edu.
La difesa sottolinea che la motivazione è erronea perché fonda il rigetto sulla incompatibilità dell’istanza di restituzione con l’esigenza posta a fondamento del sequestro preventivo, laddove l’istanza di revoca parziale è limitata esclusivamente alla utilizzazione, da parte della persona giuridica istante, attuale comodataria, dei macchinari insistenti nel piazzale attraverso materiale proveniente dall’esterno, senza incidere sul sequestro e quindi sulle ragioni dello stesso. Quindi la RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la revoca parziale del sequestro per svolgere attività d’impresa e sostenere gli impegni economici derivanti dai mutui in essere, salvaguardando i posti di lavoro.
La difesa ha poi richiamato la giurisprudenza di legittimità sul principio di proporzionalità che non opera esclusivamente quale limite alla discrezionalità del giudice nella fase genetica della misura cautelare, ma impone al giudice, lungo tutta la fase della sua efficacia, di graduare e modellare il contenuto del vincolo imposto, anche in relazione alle sopravvenienze che possono intervenire.
3.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, poiché la revoca parziale del sequestro preventivo ha ad oggetto esclusivamente i macchinari da utilizzare con materiale esterno e non incide sul sequestro e sulle ragioni di tutela dello stesso. Secondo la difesa, il Tribunale ha motivato in maniera illogica avendo da un canto ritenuto possibile la delimitazione del materiale insistente nel piazzale, ma poi negando la possibilità di utilizzo dei
macchinari strumentali all’attività di impresa, sulle illogiche e apparenti circostanze relative alla impossibilità di controllo in tempo reale e sulla esistenza di condotte precedenti.
Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso a) per genericità nella parte in cui la difesa contesta violazione del principio di proporzionalità; b) per violazione di legge (art. 325 comma 1 cod. proc. pen.) nella parte in cui lamenta – peraltro in modo generico e alternativo – vizi di motivazione.
La difesa ha depositato una memoria, in data 9 dicembre 2025, nella quale ribadisce quanto già sostenuto nei motivi di ricorso, evidenziando che la RAGIONE_SOCIALE non è la società attinta dal sequestro preventivo, bensì trattasi della attuale comodataria della particella dove insiste il piazzale della cava.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Va preliminarmente osservato che, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01; conf., Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01).
Non vi rientra invece l’illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004 COGNOME).
Dunque, allorquando, come nella specie, il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, ovvero la violazione dell’art. 125, comma 3 cod. proc. pen., che impone l’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 – 01).
Quest’ultimo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate e prive dei requisiti minimi di
coerenza, completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez U, n. 25932 cit; sez. 4 n. 23520 del 4/6/2020).
Nel caso in esame, i motivi del ricorso ripercorrono sostanzialmente le stesse deduzioni formulate ex art. 322-bis c.p.p. al Tribunale per il riesame. E tuttavia, in sede di legittimità, vengono ripresentate senza alcun effettivo vaglio critico delle argomentate, logiche e condivisibili motivazioni fornite dall’ordinanza impugnata. Quest’ultima, ripercorrendo l’intera vicenda che ha portato al sequestro preventivo in atto, ha ben evidenziato la strumentale mimetizzazione della stessa persona fisica oggi ricorrente dietro vari schermi societari allo scopo di svolgere l’abusiva attività di coltivazione della cava, nonostante e contro gli interventi regolatori delle autorità competenti.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Deve ricordarsi che i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall’art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, sono applicabili anche al sequestro preventivo ed impongono al giudice di motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva, al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 1, n. 11995 del 20/12/2024, dep. 2025; Sez. 2, n. 29687 del 28/5/2019, Frontino, Rv. 276979 – 01).
La difesa invoca il principio di proporzionalità in maniera del tutto generica senza minimamente confrontarsi con l’articolata motivazione del Tribunale del riesame nella quale si evidenzia che la richiesta di restituzione è finalizzata a consentire l’esercizio dell’impianto di lavorazione del materiale lapideo al medesimo soggetto persona fisica che, sia pure attraverso una pluralità di società di capitali, aveva illecitamente coltivato la cava e che, ad inizio estate, aveva continuato ad utilizzare l’impianto di frantumazione e vagliatura, di cui si chiede il dissequestro, prelevando illecitamente materiale lapideo, previa effrazione dei sigilli di cui egli stesso era custode.
Dunque, i fatti elencati dal Tribunale per il Riesame e, in particolare, l’elaborato ricorso a schermi societari e negoziali, la constatata insufficienza dell’originario sequestro amministrativo, denotano efficacemente la proporzionalità della misura in atto, unica in grado di assicurare le esigenze cautelari preventive poste alla base del sequestro delle varie particelle della zona. Ed infatti, a ben vedere, l’istanza difensiva si risolve nella richiesta di ripristina ponendo nel nulla l’accaduto, la situazione di fatto all’epoca dell’originario sequestro amministrativo inutilmente operato il 26/04/2024, che – come risulta dal decreto di sequestro preventivo del 16/06/2025 allegato al ricorso- aveva colpito esclusivamente la zona della cava, con apposizione di sigilli ed affidamento
in custodia giudiziale all’attuale ricorrente, nella sua qualità di legal rappresentante della RAGIONE_SOCIALE. Nel decreto 16/06/2025 si legge infatti che il cespite produttivo, l’impianto di frantumazione e vagliatura, situato nella p.11a 87di cui si chiede ora il dissequestro parziale con relativi macchinari ivi esistenti- era “collocato al di fuori dell’area originariamente sequestrata” in via amministrativa.
Il sequestro preventivo è stato quindi disposto proprio perché l’indagato – con la sua condotta- ha dimostrato l’inadeguatezza dell’originario più limitato sequestro amministrativo a garantire le esigenze di tutela urbanistica e ambientale a fondamento del presente procedimento. Evidente quindi la proporzionalità e la congruenza del provvedimento impugnato rispetto a tali finalità di tutela e alla posizione del ricorrente. L’ordinanza impugnata ha colto ed evidenziato efficacemente questi profili al § 5.
Inoltre la circostanza che la RAGIONE_SOCIALE non ha mai violato i sigilli non assume alcuna rilevanza, dal momento che il Tribunale del riesame ha precisato che detta società è stata costituita dall’indagato solo come schermo per continuare l’attività illecita.
Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Infatti, la difesa censura l’illogicità e la contraddittorietà della motivazion dell’ordinanza impugnata, censura, che come già detto, non può essere proposta con il ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione, ai sensi dell’art. 325 co. 1 cod. proc. pen.
In considerazione della declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso, la ricorrente società, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., va condannata al pagamento delle spese processuali oltre che – apparendo evidente che essa ha proposto il ricorso determinando le cause dell’inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 08/01/2026