Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49783 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49783 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MAGENTA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/06/2023 del TRIB. LIBERTA’ di VERONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME AVV_NOTAIO
Si dà atto che le parti, citate regolarmente, non hanno fatto pervenire tempestiva istanza di trattazione orale e che è stata regolarmente notificata la requisitoria del sig. Procuratore Generale.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art 2:3, comma 8, D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME, quale terzo interessato, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE dell’8/06/2023 che, nel rigettare la richiesta di riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di una somma di denaro, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nei confronti di diversi indagati, tra i quali l’ex coniuge COGNOME NOME, alla quale vengono contestati uno degli episodi di truffa ai danni di ente pubblico di cui al capo 7) dell’imputazione provvisoria e la condotta di autoriciclaggio di cui al capo 11), reati commessi nell’ambito del c.d. bonus facciate.
Con un unico motivo, deduce «la nullità dell’ordinanza impugnata per vizio della motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità».
Si era erroneamente ritenuto che il denaro sequestrato non fosse nella esclusiva disponibilità del ricorrente, travisando il contenuto del verbale di sequestro da cui, invece, risultava che il compendio si trovava nella taverna dell’immobile destinata ad uso esclusivo dell’COGNOME, come da accordi raggiunti con la moglie COGNOME NOME dopo la separazione consensuale dei coniugi, datata nel tempo, a cui aveva fatto seguito la suddivisione dell’immobile, per ragioni familiari, in due autonome aree di pertinenza (la taverna era dotata di ingresso autonomo rispetto al resto della casa), cosi escludendosi qualsiasi ipotesi di separazione fittizia. Peraltro, difettava qualunque prova che i beni fossero riconducibili all’indagata.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, con requisitoria del 29/10/2023, sul rilievo che il ricorso è espressamente riferito al vizio di motivazione del provvedimento impugNOME che non può dirsi né mancante, né apparente, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
3.1. L’unica censura scrutinabile in questa sede, non essendo ammessa, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., la denuncia di vizi di motivazione con riferimento alle ordinanze emesse a norma dell’art. 324 cod. proc. pen., è quella relativa al travisamento in cui sarebbe incorso il Tribunale per non avere apprezzato che, “nel verbale di perquisizione personale locale e sequestro redatto il 23/05/2023 dalla RAGIONE_SOCIALE e dai RAGIONE_SOCIALE” (più precisamente si tratta del verbale in cui sono specificamente documentate le operazioni di cui all’omonimo verbale redatto sempre in pari data dalla G.d.F. e dai CC che invece si compone di
cinque pagine e si dà genericamente atto del sequestro della somma, unitamente ad altri beni su cui è stato apposto il vincolo reale nei confronti dell’indagata), s preciserebbe che il denaro oggetto di sequestro sarebbe stato, rinvenuto in una valigia al piano interrato che, nella prospettazione difensiva, coincide con la taverna di cui il ricorrente avrebbe l’uso esclusivo quale stabile dimora a seguito della separazione dalla moglie.
Tuttavia, se si ha riguardo agli atti uniti al ricorso per cassazione, tale verbale è allegato nelle sole prime tre pagine (di complessive 7 pagine di cui è composto) e non risulta allegata la pagina trascritta dal ricorrente a pag. 3 del ricorso, laddove si legge «..rinvenuti nel piano interrato, area corridoio sito tra il soggiorno adibit a camera da letto e la cameretta, all’interno di una tasca di una valigia di colore nero marca Carpisa».
Inoltre, se si ha riguardo ai motivi di riesame, il profilo relativo alla disponibil esclusiva della somma in capo al ricorrente, anziché della moglie, non venne in quella sede espressamente introdotto facendo riferimento all’allegazione su cui la difesa fonda, nel presente ricorso, il dedotto travisamento, bensì sulla scorta di altri e differenti documenti.
La censura, pertanto, è inammissibile per difetto di allegazione, nonché per fondarsi su un elemento di fatto non sottoposto previamente e specificamente alla valutazione del giudice del riesame ed involgente accertamenti di merito preclusi in questa sede.
3.2. Peraltro, dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta che il Tribunale ha escluso, allo stato, la verosimiglianza della prospettazione del ricorrente sulla base di ulteriori argomenti (quali l’assenza di prova che alla preliminare proposta del legale del ricorrente di occupare la taverna fossero poi seguite formali intese in tal senso tra le parti, nonché l’affermazione, comunque significativa, della ex moglie al momento della perquisizione di avere indicato l’abitazione come “mia residenza” e non di altri; vedi pag. 2) che richiamano valutazioni di merito le quali, essendo scevre da profili di apparenza o apoditticità, non sono scrutinabili in questa sede poiché non foriere di violazioni di legge.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplificata.
Così deciso, il 16/11/2023