Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5427 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5427 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME NOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1554/2025
NOME COGNOME
CC – 05/12/2025
ANTONELLA DI STASI
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 10/04/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo lÕinammissibilitˆ del ricorso.
1.- COGNOME NOMENOME terza interessata proprietaria dellÕimmobile sito in INDIRIZZO, sottoposto a sequestro preventivo in funzione della confisca diretta, ex art. 12 – bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, nellÕambito di indagini svolte in relazione a plurime violazioni del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, art. 2, 5 e 10 e art. 416 cod.pen. nei confronti di COGNOME NOME, ricorre per lÕannullamento dellÕordinanza del Tribunale di Bologna con la quale era stata rigettata lÕistanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo.
1.1. Premesso che il Giudice RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari del Tribunale di Bologna, nellÕambito di indagini svolte nei confronti di numerosi soggetti indagati di reati fiscali e associazione a delinquere, tra cui COGNOME NOME, padre della ricorrente, ha emesso decreto di sequestro preventivo dellÕimmobile sito in CentoINDIRIZZO, quale profitto in via diretta del reato tributario di cui allÕart. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, commesso da COGNOME NOME in seno alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, lÕordinanza impugnata, in base alle risultanze RAGIONE_SOCIALE indagini secondo cui era risultato che lÕintera provvista per lÕacquisito dellÕimmobile di cui COGNOME NOME è proprietaria, con rogito in data 29/09/2020, per complessivi € 130.000,00, non proveniva da risorse personali dellÕacquirente, bens’ dal conto personale del padre e che sul suddetto conto, in data 15 e 16 settembre, dunque
pochi giorni prima dellÕatto di acquisto, la somma predetta era stata accreditata con assegni circolari, per lÕimporto di 130.000,00, tratti dal conto della RAGIONE_SOCIALE, ha argomentato che lÕacquisito dellÕimmobile era avvenuto mediante impiego di somme di denaro provenienti dalla RAGIONE_SOCIALE, per il tramite intermedio del conto personale del COGNOME, amministratore della stessa, RAGIONE_SOCIALE coinvolta nel sistema di frodi a carosello, sicchè il bene immobile costituiva il diretto reimpiego del profitto del reato tributario della RAGIONE_SOCIALE amministrata dal COGNOME, padre della ricorrente. LÕalto tasso di artificiositˆ RAGIONE_SOCIALE operazioni compiute dagli indagati e tra questi il COGNOME, in uno con la specificitˆ dellÕoperazione compiuta, qualificavano il rischio di dispersione e il
.
– Per l’annullamento dellÕordinanza, il difensore di COGNOME NOME, munito di procura speciale, deduce con un unico motivo la violazione di cui allÕart. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione allÕerronea applicazione dellÕart. 12 – bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, 321 cod.proc.pen. vizio di motivazione in relazione al e in relazione al .
Argomenta la ricorrente la mancanza dei presupposti di sequestrabilitˆ del bene alla ricorrente, terza estranea al reato in buona fede, erronea qualificazione del bene quale profitto diretto del reato tributario e motivazione illogica circa lÕesclusione che, nel caso in esame, di una donazione indiretta di denaro fatta dal padre alla figlia. Vizio di motivazione in relazione al rischio di dispersione e del periculum in mora.
Il Procuratore generale, ha chiesto lÕinammissibilitˆ del ricorso.
Il ricorso è inammissibile perchŽ propone motivi che non sono consentiti in questa sede da parte di un soggetto terzo, ed è anche diretto a rimettere in discussione la motivazione del provvedimento impugnato che, parimenti, non è consentita ai sensi dellÕart. 325 cod.proc.pen.
Secondo lÕindirizzo giurisprudenziale assolutamente consolidato, in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, pu˜ dedurre, in sede di merito e di legittimitˆ, unicamente la propria effettiva titolaritˆ o disponibilitˆ del bene e l’inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all’indagato, senza potere contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare (Sez. 3, n. 35805 del 23/09/2025, Vella, Rv. 288674 Ð 01; Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, COGNOME, Rv. 287165 – 01; Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, COGNOME, Rv. 286439 Ð 01; Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, COGNOME, Rv. 276700 Ð 01, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).
5. Va, poi, ricordato che, ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, la condanna per taluni dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 comporta invariabilmente “la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilitˆ, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto”.
Ora, nel caso in esame, la doglianza della ricorrente, mediante la quale è stata contestata la motivazione del provvedimento impugnato in punto appartenenza del bene immobile, formalmente intestato alla ricorrente, in capo al padre COGNOME NOME, il quale aveva fornito la provvista per lÕacquisto direttamente reimpiegando il profitto del reato tributario, è manifestamente infondata in quanto diretta a richiedere una diversa valutazione del fatto (ovvero a prospettare la effettiva disponibilitˆ del bene in capo alla ricorrente attraverso la valutazione di elementi, quali le pagelle scolastiche e lo stato di famiglia, che non sono conferenti) ed è inammissibile perchŽ diretta a censurare la motivazione resa dal tribunale (su cui vedi par. 1.1), ci˜ che non è consentito ai sensi dellÕart. 325 cod.proc.pen. Allo stesso modo è inammissibile la censura sulla sussistenza del
, e cioè su un presupposto della misura che non è, parimenti, motivo consentito al soggetto terzo (sul punto Sez. 3, n. 35805 del 23/09/2025, Vella, Rv. 288674 Ð 01).
Peraltro, sulla nozione di persona estranea al reato, la giurisprudenza ha chiarito che in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, è persona “non estranea al reato”, ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, anche il soggetto che abbia ricavato un vantaggio tornaconto dallo stesso per aver acquistato, a condizioni apprezzabilmente vantaggiose, un bene che ne costituisce il prezzo o il profitto e che non sia in buona fede, potendo conoscere, con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, la provenienza illecita di detto bene (Sez. 3, n. 42008 del 05/10/2022, Rv. 283713 Ð 01), dunque, a fortiori, la COGNOME non è persona terza estranea rispetto al reato tributario, per cui risulta indagato il padre e rispetto allÕimmobile sottoposto a sequestro in funzione della confisca in via diretta quale profitto del reato tributario perchŽ acquistato con il reimpiego del denaro proveniente dal reato tributario. Infatti, l’orientamento interpretativo da tempo consolidato in tema di profitto del reato (v., ad es., giˆ Sez. U., n. 1811 del 15/12/1992, dep. 1993, Bissoli) lo reputa identificabile con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264436; Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 239924; Sez. 2, n. 53650 del 05/10/2016, COGNOME, Rv. 268854) e, nel caso in cui il profitto consista in una somma di denaro, la natura diretta del profitto è estesa
sino a ricomprendere i beni acquistati con tale somma, quando l’impiego del denaro sia soggettivamente attribuibile all’autore del reato, trattandosi in tal caso di una mera trasformazione del profitto che non impedisce di riconoscere la sua diretta derivazione dal fatto di reato (Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 238700, confermata da S.U. Gubert 10561/2014 e da S.U. COGNOME 31617/2015 e ripresa, tra le altre, da Sez. 6, n. 11918 del 14/11/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 262613 e Sez. 6, n. 7896 del 15/12/2017, dep. 2018, Zullo, Rv. 272482).
6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dellÕart. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Cos’ è deciso, 05/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME NOME