Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9824 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9824 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GIOIA TAURO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/11/2025 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
lette le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letti i motivi nuovi presentati dai difensori del ricorrente, AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, in data 10/02/2026, con cui si è insistito nell’accoglimento del ricorso ;
letta la memoria in data 25/02/2026 di replica della ricorrente alle conclusioni della Procura generale.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 26 novembre 2025, confermava il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240bis cod. pen. dei conti correnti, titoli e quote di fondi di investimento perché ritenuto sussistente il fumus del delitto di cui all’art. 416 -bis cod. pen.
A vverso l’ordinanza ricorre per cassazione il difensore della terza interessata NOME COGNOME, eccependo, con un unico motivo, che ove sia disposto un sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240bis cod. pen. sui beni di un terzo, che si assumono essere proprietà di un condannato, l’accusa è gravata di un duplice onere probatorio: a) deve provare che quel bene appartiene all’indagato in quanto l’intestazione al terzo è fittizia ; b) deve provare l’esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato o i proventi dell’attività economica del soggetto interessato ed il valore economico dei beni e la mancanza di una giustificazione credibile circa la loro provenienza; inoltre, il meccanismo di presunzione iuris tantum di cui all’art. 12 -sexies legge n. 356/92 non vale nei confronti del terzo; nel caso di specie, i suddetti princìpi erano stati totalmente disattesi, in quanto il provvedimento del riesame aveva confermato il sequestro su mere presunzioni in violazione dell’onere probatorio in capo all’accusa, col ricorso al tema della sproporzione, trattandosi la ricorrente alla stregua di un’indagata, piuttosto che di una terza interessata; l’assoluta carenza di motivazione sugli elementi probatori che avrebbero dovuto dimostrare la riferibilità dei beni sequestrati all’indagato NOME COGNOME (meramente presunta dalla mera asserita sproporzione) rispetto alla ipotesi di confisca allargata di cui all’art. 240 -bis cod. pen. integrava anche il vizio di nullità del provvedimento per mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 125 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Va in premessa evidenziato come, al di là di un generico riferimento alla presenza di errores in iudicando , i motivi che sono stati in concreto posto dal difensore a fondamento del ricorso investono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’apparato motivazionale del provvedimento impugnato.
Secondo consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, rientrano nella categoria della «violazione di legge» legittimante il ricorso per cassazione, oltre gli « errores in iudicando » e gli « errores in procedendo », anche quei vizi della motivazione che siano però così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, COGNOME, Rv. 269296-01).
Tra essi non possono di certo ricomprendersi eventuali errori ricostruttivi, dei quali peraltro non è stata dimostrata né l’esistenza né, tanto meno, la decisività
nel percorso argomentativo del Tribunale, né, ancor meno, la maggiore o minore persuasività dei canoni logici cui il Tribunale è ricorso per esplicitare il percorso argomentativo. Essi, pertanto, quand’anche sussistenti, non sono suscettibili di essere fatti valere in questa sede.
Peraltro, si deve rilevare come non vi sia alcun confronto con la motivazione dell’ordinanza impugNOME contenuta nelle pagine 2 e 3 dell’ordinanza e, in particolare, con la considerazione che presso l’esercizio commerciale intestato alla ricorrente (RAGIONE_SOCIALE) veniva utilizzato per escludere le investigazioni e favorire le comunicazioni tra gli associati del clan RAGIONE_SOCIALE.
Né può essere presa in esame l’ordinanza prodotta con la memoria depositata dai difensori: si deve infatti ribadire che ‘i n tema di impugnazioni cautelari, eventuali elementi sopravvenuti al momento della chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame non assumono alcun rilievo nel successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatti valere soltanto con una nuova richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare al giudice competente ‘ (Sez. 3, n. 23151 del 24/01/2019, COGNOMECOGNOME Rv. 275982-01, in fattispecie in cui la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti depositati dalla difesa e fondati su documenti formati in un momento successivo alla presentazione del ricorso per cassazione).
3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Quanto alla memoria presentata contenente motivi aggiunti, si deve ribadire che l’inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere saNOME dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l’imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione.
A i sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condanNOME al pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità -al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/03/2026
Il consigliere estensore Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME