Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 5348 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5348 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME BRANDA
– Relatore –
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME, nato a Cosenza il DATA_NASCITA, in proprio;
RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore pro-tempore ;
avverso l’ordinanza in data 03/04/2025 del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione per il riesame;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto, in proprio, da COGNOME NOME e che, in accoglimento del ricorso proposto dall’amministratore della ‘RAGIONE_SOCIALE, sia annullata con rinvio l’impugnata ordinanza;
sentito il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, che ha chiesto, in accoglimento del proposto ricorso, l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 03/04/2025, il Tribunale di Reggio Calabria, sezione per il riesame, pronunciando in sede di rinvio,
ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di riesame proposta, nell’interesse di NOME, indagato per il delitto di traffico illecito di rifiuti, avverso il decreto di sequestro preventivo delle quote sociali, del patrimonio aziendale e di quant’altro nella titolarità della ‘RAGIONE_SOCIALE;
ha rigettato la richiesta di riesame proposta, nell’interesse della ‘RAGIONE_SOCIALE, avverso il decreto di sequestro preventivo dei medesimi beni;
ha rigettato l’appello proposto nell’interesse dell’indicata compagine sociale avverso l’ordinanza con cui, il precedente 25/02/2025, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria aveva rigettato l’istanza di dissequestro dei beni dianzi menzionati o di parte di essi.
Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorsi per cassazione il difensore del COGNOME, AVV_NOTAIO, e il patrocinatore della ‘RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, che hanno articolato, rispettivamente, un unico motivo e due motivi, di
seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc.
2.1. Con l’unico motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME il suo difensore lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 322, 568, comma 4, e 591 cod. proc. pen.
Sostiene, in specie, che, con la decisione oggetto d’impugnativa, sarebbe stata dichiarata l’inammissibilità della richiesta di riesame per carenza di legittimazione dell’impugnante sull’erroneo rilievo che questi rivestisse la qualifica di mero socio della ‘RAGIONE_SOCIALE, senza considerare che, negli atti investigativi, era stato indicato come gestore di fatto della compagine associativa e che, al momento dell’adozione della misura cautelare, ne ricopriva la carica di amministratore unico, percependo, per questo motivo, un compenso, circostanze che si vorrebbero in evidente contrasto con la qualifica di socio di fatto riconosciutagli.
2.2. Con il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse dell’amministratore protempore della ‘RAGIONE_SOCIALE, il suo difensore si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dell’inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 127, 322, 324, comma 6, e 179 cod. proc. pen.
Assume, in particolare, che la trattazione della richiesta di riesame presentata dall’amministratore pro-tempore della ‘RAGIONE_SOCIALE sarebbe avvenuta in un’udienza della cui fissazione la compagine sociale, pur se ritualmente costituita in giudizio, non avrebbe avuto alcuna notizia, riguardando l’avviso di fissazione ad essa notificato la sola udienza per la trattazione dell’appello cautelare del pari promosso dall’ente.
2.3. Con il secondo motivo del ricorso in oggetto il difensore dell’amministratore protempore della ‘RAGIONE_SOCIALE lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge rispetto a quanto previsto dall’art. 452quaterdecies cod. pen., in relazione al D.M. n. 188 del 2020 e alla UNI EN 643/2002 e inosservanza delle norme processuali previste dagli artt. 125, 292, 322 e 324 cod. proc. pen.
Sostiene in proposito che la decisione impugnata risulterebbe inficiata, innanzitutto, dalla mancata disamina della prima doglianza fatta valere con la richiesta di riesame, con cui si era dedotta l’assenza di un’autonoma valutazione del giudice; censura, altresì, l’omessa applicazione della normativa eurounitaria relativa alla carta da macero che, in tesi, verrebbe in rilievo, con conseguente cessazione dell’applicabilità del d.lgs. n. 152 del 2006, nel momento in cui i materiali conferiti all’impresa deputata alla trasformazione degli stessi divengono RAGIONE_SOCIALE; assume, ancora, che la decisione del Tribunale del riesame presenterebbe una motivazione apparente nella parte valutativa dell’elemento soggettivo della ricorrente, tale dovendo ritenersi il ricorso all’espressione ‘non poteva non sapere’ , argomentata con la mole del prodotto lavorato e con la continuità delle forniture; rileva, poi, che l’anzidetta decisione difetterebbe di un’effettiva valutazione del periculum in mora e della sua attualità, a fronte dell’accertata volontà della società di dotarsi di un ODV e dell’avvenuta sottoscrizione, antecedentemente al sequestro, di un contratto per la redazione del modello NUMERO_DOCUMENTO; contesta infine, con precipuo riguardo alla reiezione dell’appello, il mancato dissequestro del conto corrente dedicato, evidenziando che le somme che su di esso transitavano risulterebbero di lecita provenienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME in proprio Ł inammissibile, mentre quello presentato nell’interesse dell’amministratore pro-tempore della ‘RAGIONE_SOCIALE Ł manifestamente infondato per le ragioni che, di seguito, si
espongono.
2. Inammissibile Ł l’unico motivo del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, con cui si lamenta l’inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 322, 568, comma 4, e 591 cod. proc. pen., sostenendo che, con la decisione impugnata, sia stata dichiarata l’inammissibilità della richiesta di riesame per carenza di legittimazione dell’impugnante sull’erroneo rilievo che costui rivestiva la qualifica di mero socio della ‘RAGIONE_SOCIALE, senza considerare che, negli atti investigativi, era stato indicato come gestore di fatto della compagine associativa e che, al momento dell’adozione della misura cautelare, ne ricopriva la carica di amministratore unico.
Ritiene in proposito il Collegio, diversamente opinando, che la censura fatta valere con il motivo di ricorso de quo non colga nel segno, non riscontrandosi l’ipotizzata violazione delle evocate norme processuali.
Ciò perchØ il ricorrente NOME, in conseguenza dell’intervenuto trasferimento a persona diversa della carica di amministratore pro-tempore della ‘RAGIONE_SOCIALE, riveste, al momento, la qualifica di mero socio di tale compagine sociale e appare, perciò, privo di interesse all’impugnativa, in assenza della deduzione di specifici elementi di segno contrario.
Al riguardo, giova, infatti, richiamare il consolidato insegnamento della Suprema Corte, secondo cui «L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro» (così Sez. 3, n. 16352 dell’11/01/2921, COGNOME, Rv. 28109801).
Manifestamente infondato Ł il primo motivo del ricorso presentato nell’interesse dell’amministratore pro-tempore della ‘RAGIONE_SOCIALE, con cui ci si duole dell’inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 127, 322, 324, comma 6, e 179 cod. proc. pen., assumendo che la trattazione della richiesta di riesame presentata da tale compagine associativa sarebbe avvenuta in un’udienza della cui fissazione questa, pur se ritualmente costituita in giudizio, non avrebbe avuto notizia, in quanto l’avviso di fissazione notificatole afferiva alla sola udienza di trattazione dell’appello cautelare del pari promosso.
Rileva al riguardo il Collegio che la natura processuale della dedotta doglianza legittima la diretta consultazione degli atti, costituendo principio consolidato quello secondo «In tema di impugnazioni, allorchØ sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un ‘error in procedendo’ ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione Ł giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali» (così: Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, NOME, Rv. 255304-01, nonchØ, in precedenza, Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, NOME , Rv. 230568-01).
Orbene, la disamina dell’incarto processuale rivela che, contrariamente a quanto dedotto, l’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione del riesame, prescritto ex art. 324, comma 6, cod. proc. pen., risulta ritualmente notificato, in proprio e nella qualità di domiciliatario, al difensore di fiducia della ‘RAGIONE_SOCIALE, da tale compagine associativa nominato in epoca susseguente alla sentenza di annullamento con rinvio, pronunziata da questa Suprema Corte.
Destituito di fondamento Ł, ancora, il secondo motivo del ricorso in oggetto, con cui si lamenta violazione di legge rispetto a quanto previsto dall’art. 452 quaterdecies cod. pen., in
relazione al D.M. n. 188 del 2020 e alla UNI EN 643/2002 e inosservanza delle norme processuali previste dagli artt. 125, 292, 322 e 324 cod. proc. pen.
Ritiene al riguardo il Collegio che sia inammissibile per genericità intrinseca la prima doglianza fatta valere con il motivo di ricorso in trattazione, fondata sulla supposta mancanza di un’autonoma valutazione da parte del Tribunale del riesame.
Ciò perchØ, al di là della formale deduzione del vizio, non Ł riscontrabile, nell’impugnativa, alcuna argomentazione valevole a giustificare la fondatezza della prospettata inosservanza delle menzionate norme processuali.
Appare, invece, inammissibile per la sua manifesta infondatezza la seconda doglianza concretamente agitata, fondata sull’ipotizzata non applicabilità della normativa di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 all’impresa cui era conferito il prodotto in cui veniva trasformata la carta da macero.
¨ d’uopo, infatti, evidenziare, innanzitutto, che la questione non Ł stata prospettata al Tribunale del riesame, circostanza che ne preclude, in radice, la deduzione in questa sede.
Va, d’altro canto, posto in rilievo che la deduzione difensiva fonda su un asserto quello secondo cui risulta documentato che quanto trattato dalla ‘RAGIONE_SOCIALE avesse natura di materia prima secondaria – invero del tutto indimostrato.
Da ultimo, deve aggiungersi che la prospettazione di parte confligge con il principio della ‘responsabilità condivisa’, alla cui stregua, secondo la piø recente elaborazione della giurisprudenza di legittimità, debbono essere interpretate le disposizioni normative di settore e, innanzitutto, quelle di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 (in tal senso: Sez. 3, n. 20734 del 28/04/2022, Troiano, n.m.).
Inammissibile per la sua manifesta infondatezza risulta anche la terza doglianza fatta valere con il motivo in trattazione, con cui si assume che la decisione del Tribunale del riesame presenterebbe una motivazione apparente nella parte valutativa dell’elemento soggettivo della ricorrente.
Ritiene, infatti, il Collegio, diversamente opinando, che, nel provvedimento impugnato, la sussistenza dell’elemento soggettivo di colui che, all’epoca dei fatti, rivestiva la qualifica di amministratore pro tempore dell’ente sia stata vagliata, nei limiti entro cui, in fase cautelare, ne Ł previsto lo scrutinio, essendosi poste in rilievo (in specie alle pagg. 48-59 dell’ordinanza indicata) le captazioni telefoniche e gli ulteriori atti di indagine dai quali era inferibile il consapevole coinvolgimento del predetto nella commissione del reato.
Ad analoga conclusione si perviene con riguardo alla quarta doglianza dedotta con il motivo di ricorso in oggetto, fondata sulla supposta mancata disamina del requisito del periculum in mora .
In proposito, giova, infatti, evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto, il profilo cautelare risulta puntualmente vagliato nell’ordinanza oggetto d’impugnativa (in specie, alle pagg. 59-60), circostanza che porta a ritenere che con la lamentazione agitata si sia sollecitata, a ben vedere, una rivalutazione dei fatti preclusa, in radice, in sede di legittimità.
Inammissibile perchØ aspecifica od estrinsecamente generica risulta, infine, la quinta doglianza fatta valere con il motivo in trattazione, afferente, in specie, alla statuizione reiettiva dell’appello cautelare altresì proposto dall’ente.
E invero, reputa il Collegio che, a fronte di un provvedimento, qual Ł quello impugnato, in cui sono compiutamente esposte le ragioni del denegato dissequestro del conto corrente dedicato di cui l’ente aveva la disponibilità, non risultano articolate critiche che ne contestino la fondatezza con argomenti specifici, essendosi il ricorrente limitato a riproporrele medesime osservazioni critiche già fatte valere dinanzi ai giudici della cautela, senza
formulare controdeduzioni valevoli a superare agli argomenti spesi da questi ultimi per confutare le prospettazioni contenute nell’appello cautelare.
Ritiene, quindi, il Collegio, aderendo sul punto al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che siano affetti da aspecificità o genericità estrinseca i motivi di doglianza con cui, a fronte di un argomentato esauriente, siano riproposte le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v’Ł ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» , si dispone che ciascuno dei ricorrenti versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 08/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME