Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40410 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40410 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 08/02/2023 del TRIBUNALE DI ISERNIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. La RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore e per il tramite del proprio difensore, impugna l’ordinanza in data 08/02/2023 del Tribunale di Isernia che, in sede di appello, ha confermato l’ordinanza in data 20/01/2023, con cui il G.i.p. del Tribunale di Isernia aveva rigettato l’istanza di restituzione delle somme giacenti sui conti correnti della società e sottoposte a sequestro preventivo con decreto del G.i.p. dello stesso Tribunale in data 11.11.2019.
Deduce:
1.1.Violazione di legge, inosservanza di norma processuale, mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente assume che l’ordinanza impugnata è affetta dal vizio di motivazione apparente, in quanto -pur richiamando correttamente i principi espressi in materia dalla Corte di cassazione- non indica le ragioni per le quali il bene, nell’attesa della definizione del giudizio, potrebbe essere disperso o alienato.
Osserva a tal proposito che la società è terza interessata e non è coinvolta nei fatti per cui si ha il procedimento penale che, a distanza di quattro anni circa, versa nella fase delle indagini preliminari; che nel procedimento vi era stata una discovery immediata con l’applicazione di misure cautelari reali e personali nei confronti degli indagati; che il G.i.p. non aveva indicato gli atti con i quali gli indagat avrebbero potuto disperdere i beni in sequestro; che la società è da anni partecipata e amministrata da persone non coinvolte nell’odierno procedimento penale, né hanno interesse alle sorti processuali del precedente amministratore; che il precedente amministratore non avrebbe alcuna possibilità di disporre delle somme eventualmente restituite.
Rimarca come il denaro non possa considerarsi intrinsecamente pericoloso, per come appare dal provvedimento impugnato che, pur escludendo che la sola natura del bene sia sufficiente a giustificare il sequestro, tuttavia mantiene il vincolo proprio sul presupposto della facile dispersione del denaro.
Aggiunge che risulta paradossale la motivazione del tribunale nella parte in cui ha confermato il vincolo osservando che la società -nonostante la somma in sequestro- aveva proseguito l’attività economica senza particolare difficoltà.
Secondo il ricorrente tale rilievo dimostra l’insussistenza del pericolo di dispersione.
Lamenta, infine, l’omessa motivazione con riguardo all’eccepita capienza del patrimonio sociale e sulla dedotta violazione del principio di proporzione.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Va preliminarmente rilevata l’ammissibilità del ricorso, con il quale si denuncia il vizio di omessa motivazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti per rendere il provvedimento impugnato conforme al modello astratto previsto dal legislatore.
Va ricordato, infatti, che nel vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. sono compresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, NOME,
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,.,
Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, NOME, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).
2. In effetti si rinviene il vizio di omessa motivazione, così come denunciato dal ricorrente, visto che l’ordinanza impugnata, pur affrontando in astratto i temi relativi ai requisiti del sequestro e del periculum in mora, risulta mancante circa le ragioni per cui tali requisiti devono ritenersi sussistenti nel caso concreto in esame.
2.1. In via generale, la misura cautelare del sequestro preventivo può avere una duplice finalità; essa, infatti, può essere funzionale allo scopo di rendere più agevole la successiva confisca del bene sequestrato, sottraendolo al potere dispositivo del titolare, secondo la previsione dell’art. 321, comma 2, cod.proc.pen.; oppure, può avere finalità di carattere impeditivo, quando la privazione del bene al soggetto indagato sia diretta a non consentire che questi, attraverso il reiterato uso del bene, possa protrarre o aggravare le conseguenze del reato posto a fondamento dell’ablazione, ovvero commettere altri reati, per come previsto dall’art. 321, comma 1, cod.proc.pen..
2.2. Nel caso di sequestro con finalità di confisca, in particolare, la motivazione del periculum in mora non può esaurirsi nel prendere atto della confiscabilità del bene, pretendendosi l’esposizione delle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio (in tal senso, cfr. tra molte, Sez. 3 – , Sentenza n. 4920 del 23/11/2022 Cc., dep. il 2023, Beni, Rv. 284313 – 01; Sez. U – , Sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01), per l’esistenza di elementi concreti che facciano ritenere sussistente il pericolo che, nelle more del giudizio, la cosa venga modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata.
A tale ultimo proposito la sentenza delle Sezioni Unite Ellade -ora citata e ampiamente richiamata nel provvedimento impugnato- ha spiegato che l’esigenza anticipatoria correlata alla confisca è «rapportata appunto alla ratio della misura cautelare volta a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l’esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo, di cui non si può non cogliere il parallelismo rispetto al sequestro conservativo di cui all’art. 316 cod. proc. pen. che, analogamente, e con riferimento, tuttavia, alla necessità di garantire l’effettività delle statuizioni relative “pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato”, presenta le stesse caratteristiche di preservazione della operatività di dette statuizioni, anch’esse condizionate alla definitività della pronuncia cui accedono. E proprio in relazione al sequestro conservativo deve allora ricordarsi come queste Sezioni Unite abbiano -chiarito, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sull’estensione del giudizio prognostico richiesto ai fini della valutazione di tale presupposto, che per l’adozione del
sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle obbligazioni di cui all’art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore, necessario solo a fronte di un patrimonio già di per sé adeguato (Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014, Zambito Rv.261118; in termini conformi, da ultimo, Sez. 2, n. 51576 del 04/12/2019, Cavacece, Rv.277813)».
Proprio il richiamo ai requisiti richiesti in relazione al sequestro conservativo consente il riferimento ai principi pure fissati in quella materia quando oggetto dell’ablazione sia una somma di denaro, al cui riguardo è stato spiegato che «ricorre il periculum in mora, presupposto del sequestro conservativo, se il rischio di perdita delle garanzie del credito sia apprezzabile in relazione a concreti e specifici elementi riguardanti, da un lato, l’entità del credito e la natura del bene oggetto del sequestro e, dall’altro, la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l’atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non potesse il “periculum in mora” essere giustificato sulla sola considerazione che la cosa sequestrata si identificasse in un’ingente somma di denaro, per sua natura suscettibile di pericolo di dispersione)», (Sez. 6, Sentenza n. 20923 del 15/03/2012, COGNOME, Rv. 252865 – 01).
2.3. L’ordinanza impugnata risulta silente rispetto a tutti tali aspetti.
I giudici, invero, per un verso giustificano la necessità dell’effetto anticipatorio con la natura stessa del bene, sottolineando come il denaro sia di per se stesso facilmente occultabile, così divergendo dai principi ora indicati, richiamati dallo stesso tribunale, ma immediatamente contraddetti; al contempo -valorizzando la solidità patrimoniale della società nonostante il sequestro- risaltano un elemento che in realtà è dissonante rispetto agli elementi segnalatori di un pericolo di distorsione, così come dianzi esemplificativamente delineati.
Ne discende che il tribunale ha omesso di motivare sul periculum in mora guardando ai criteri richiesti in forza dei principi di diritto sopra enunciati, con la conseguenza che l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al tribunale, per nuovo giudizio alla luce di quanto esposto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Isernia -Sezione per il riesame delle misure cautelari reali- per nuovo esame.
Così deciso il 21 giugno 2023
Il Consigliere estensore