Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 19083 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 19083 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nata a Casablanca (Marocco) il 23/11/1979
avverso l’ordinanza del 28/11/2024 del Tribunale di La Spezia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette per l’imputata le conclusioni scritte dell’avv. NOME COGNOME che ha concluso insistendo nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28/11/2024, il Tribunale di La Spezia rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di La Spezia in data 16-18.10.2024, ai sensi degli artt.240-240bis cod.pen., 12bis e 12ter d.lgs 74/2000, in relazione al reato di cui agli artt. 416 cod.pen. ed a plurimi reati tributari.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce erronea applicazione dell’art. 240 cod,pen,
Lamenta che il Tribunale aveva ritenuto legittimo il sequestro di somme accreditate sul c/c dell’indagata successivamente ad una prima esecuzione del sequestro impugnato; in particolare, dopo che in data 12/11/2024 venivano sequestrate tutte le somme presenti sul suo conto corrente presso la BPER, successivamente perveniva sul medesimo un accredito di ero 322,34 che veniva sequestrato in data 21/11/2024; la nuova apprensione era illegittima in mancanza di una specifica argomentazione circa l’origine della nuova somma di denaro sequestrata, non potendosi presumere essere le stesse profitto o provento del reato.
Con il secondo motivo deduce inosservanza degli artt. 292, comma 2 lett. c), 324, comma 7, 309, comma 9, cod.proc.pen. e carenza di motivazione.
Lamenta che il decreto genetico andava annullato per carenza di motivazione in ordine alla determinazione complessiva del prezzo e del profitto del reato, in quanto il richiamo operato alle annotazioni della Gdf non costituiva motivazione autosufficiente delle ragioni autoesplicative dei fatti costituitivi della pretesa cautelare; tale censura era stata mossa con l’atto di riesame, ma il Tribunale del riesame rimaneva silente sul punto.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza genetica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è infondato.
Va richiamato il condivisibile principio di diritto, secondo cui, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta ex art. 12-bis digs. 10 marzo 2000, n. 74, è legittima l’apprensione di somme di denaro confluite su un conto corrente bancario dopo l’esecuzione della misura, in quanto anch’esse costituiscono profitto del reato, a nulla rilevando che siano state corrisposte o
siano entrate nella disponibilità dell’avente diritto in un momento success rispetto alla materiale esecuzione del sequestro (Sez.3, n. 41589 del 16/05/202
Rv.285168 – 01). Da tale principio di diritto, che trova applicazione nella spec discende la manifesta infondatezza della doglianza proposta.
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché generico.
La ricorrente lamenta l’omessa motivazione in ordine alla determinazione complessiva del prezzo e del profitto del reato, ritenendo insufficiente il rich
effettuato nel decreto genetico alle annotazioni della Guardia di Finanza, sen indicare alcun elemento di concretezza al riguardo.
Il motivo, quindi, caratterizzandosi per assoluta genericità, integr violazione dell’art. 581 lett. d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale,
anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel prop l’impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunci
tra gli altri, “I motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritt elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”; violazione che, ai sensi dell
591 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., determina, per l’appunto, l’inammissibili dell’impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087).
Tale genericità caratterizzava anche la doglianza proposta con l’atto riesame (cfr punto III-ulteriori considerazioni giuridiche) e, quindi, alcun obb motivazionale si poneva a carico del Tribunale, in base al consolidato principi secondo cui il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancat accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per generici o per manifesta infondatezza (Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, Rv.261423; Sez.3, n.53710 del 23/02/2016, Rv.268705).
In definitiva, il ricorso è per un motivo infondato e per altro inammissibi e, come anticipato, va rigettato nel suo complesso, con condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen, al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Così deciso il 08/04/2025