Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 521 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 521 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ERICE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/06/2025 del TRIBUNALE di TRAPANI
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile e dell’AVV_NOTAIO che ne ha chiesto l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30 giugno 2025, il Tribunale di Trapani, in funzione di giudice dell’appello cautelare reale, ha rigettato l’impugnazione proposta nell’interesse di COGNOME NOME avverso il provvedimento del GIP del medesimo Tribunale datato 5 giugno 2025 con cui era stata respinta l’istanza di revoca del sequestro preventivo, disposto ai sensi dell’art. 321, comma 1, c.p.p., sulla somma di euro 19.960,00, rinvenuta nella disponibilità del COGNOME nell’ambito di un procedimento penale che lo vede indagato per il reato di cui agli artt. 56 c.p. e 73 d.P.R. 309/90.
Avverso la predetta ordinanza, COGNOME, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione con cui si denuncia “la violazione dell’art. 606, comma 1,
lett. b) c.p.p. in relazione all’errata applicazione dell’art. 321, comma 1, c.p.p.”. Assume la difesa che il sequestro originario era stato qualificato dal GIP come “preventivo-impeditivo” ai sensi del comma 1 dell’art. 321 c.p.p. e fondato sul pericolo che la disponibilità della somma di denaro potesse agevolare la commissione di ulteriori reati, specificatamente l’acquisto di altre partite di droga, mentre lo stesso provvedimento di convalida aveva escluso la possibilità di applicare il comma 2 del medesimo articolo, non ravvisando la prova della provenienza illecita del denaro.
Si lamenta, quindi, che il GIP, che aveva esamiNOME e respinto l’istanza di revoca, e il Tribunale in sede di appello avevano “spostato il piano della valutazione sull’ipotesi delittuosa”, così finendo per mutare illegittimamente la natura della misura cautelare, cui, sostanzialmente, era stata assegnata una funzione anticipatoria della confisca.
La difesa sostiene, ancora, di aver fornito ampia documentazione attestante la provenienza lecita del denaro e la sua specifica destinazione al pagamento di un debito contratto dalla coniuge dell’indagato per la fornitura di attrezzature per la propria attività commerciale, come da fattura n. 14 del 19/03/2025 emessa dalla ditta RAGIONE_SOCIALE. Versione, si sottolinea, che era stata resa da COGNOME già in sede di convalida.
A fronte di ciò, il ricorrente argomenta che il periculum in mora, ovvero il concreto pericolo che la libera disponibilità del denaro potesse agevolare la commissione di altri reati, non sarebbe più configurabile. Tale conclusione sarebbe corroborata dalla proposta, avanzata dalla difesa, di svincolare le somme direttamente in favore del creditore (la RAGIONE_SOCIALE), escludendo così “in radice qualsiasi rischio anche astratto di destinazione diversa delle somme rispetto a quella dichiarata”.
L’errore di diritto censurato consisterebbe, pertanto, nell’aver i giudici della cautela fondato il rigetto non sulla persistenza del pericolo di reiterazione criminosa (unico presupposto del sequestro impeditivo), ma su una valutazione attinente alla gravità indiziaria del reato già commesso, trascurando la documentazione prodotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato su argomenti non consentiti o manifestamente infondati e ne va dichiarata l’inammissibilità.
Giova, innanzitutto, rammentare che, secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per Cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in
procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da risultare inidoneo a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice ovvero si sviluppi secondo linee argomentative talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez. U., n. 25932 del 29/5/2008, COGNOME, Rv 239692; Sez. U. n. 5876 del 28/1/2004, Ferazi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele Rv. 254893).
Nel caso di specie, diversamente da quanto dedotto, il Tribunale ha valutato la versione difensiva, incentrata sulla fattura, rilevandone la palese inverosimiglianza e ha giustificato il pericolo di reiterazione del reato con il quantitativo di droga rinvenuto, la varietà delle sostanze stupefacenti, l’ingente somma sequestrata e la storia criminale dell’indagato e dei familiari.
Trattasi di un percorso argomentativo che si confronta con i rilievi difensivi disattendendoli attraverso l’analisi degli elementi di fatto che, dimostrando l’inserimento di COGNOME nel “circuito del traffico di stupefacenti all’ingrosso e a dettaglio” e la sua “pericolosità sociale”, giustificano la configurazione del periculum in mora contestato dall’indagato.
2.1 Né si comprende perché un tale logico e articolato processo inferenziale verrebbe scardiNOME dalla proposta di mettere a disposizione della RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME l’importo sequestrato, comportando, a tutto voler concedere alla difesa, l’estinzione del debito lo svincolo delle risorse che a tal fine sarebbero state destinate rendendole disponibili a scopi illeciti.
2.2 La proposta difensiva, inoltre, non assume rilievo neppure sotto il profilo dell’omessa motivazione denunciata.
Va, infatti, osservato che il giudizio di non veridicità della versione difensiva formulata dai giudici di merito ha come immediata conseguenza logica l’irrilevanza, sulla configurazione del periculunn, della proposta di rilascio del denaro in favore della ditta che si assume creditrice, così da rendere superflua una esplicita risposta sul punto da parte del Tribunale del riesame.
Non è superfluo ricordare che in caso di c.d. “doppia conforme”, ipotesi che ricorre nella presente vicenda, avendo GIP e Tribunale del Riesame adottato identici parametri di valutazione giungendo alle medesime conclusioni, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi
implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-01; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277593-01; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, COGNOME, Rv. 281811-01; Sez. 4, n. 25730 del 01/07/2025, COGNOME, Rv. 288493 – 01).
E’ anche opportuno richiamare il consolidato principio secondo cui il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una diversa pronuncia o quella che avrebbe intaccato la struttura portante della motivazione (cfr. Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 257967-01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Rv. 267723-01).
Requisito che, per quanto innanzi esposto, con riferimento alla proposta difensiva di svincolo del denaro in favore della ditta creditrice, non può certamente ravvisarsi.
2.3 La motivazione, pertanto, nella parte fino a ora esaminata, oltre a risultare del tutto immune da vizi logici o di diritto, si rivela pienamente idonea a giustificare il sequestro impeditivo imposto sul denaro e il rigetto dell’istanza difensiva.
2.4 Né la finalità della misura viene stravolta dall’ultima parte dell’ordinanza, laddove si rappresenta che il denaro, essendo il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 giunto a consumazione, costituisce prezzo del reato e, quindi, in quanto rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 240 comma 2 c.p.p., la sua restituzione troverebbe, comunque, ostacolo nella previsione dell’art. 324 comma 7 c.p.p., la cui operatività prescinde dalla natura impeditiva o anticipatoria( Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, COGNOME, Rv. 276690 – 02; Sez. 7, ord. n. 38739 del 31/10/2025, Pavan).
2.5 L’omesso confronto con tale argomento, inoltre, di per sé idoneo a giustificare il rigetto dell’istanza di restituzione, costituisce un ulteriore motivo inammissibilità, essendo onere del ricorrente censurare tutte le diverse “rationes decidendi” poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Binnonte, Rv. 272448 – 01).
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/11/2025