Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17733 Anno 2025
Pazienza
NOME la
Presidente
Relatore
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALE
del Popolo Italiano
Cancelleria
raccolta generale
lì, 12/05/2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17733 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
Roma
CORTE
PENALE
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 17/08/1964
avverso l’ordinanza emessa il 12/11/2024 dal Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
l. Con ordinanza del
12/11/2024, il Tribunale di
Foggia ha
rigettato la richiesta di riesame proposta, ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., avverso il
decreto di sequestro preventivo emesso in data 12/07/2024, avente ad oggetto›
per quanto specificamente interessa in questa sede – l’autoarticolato di proprietà
di COGNOME
NOME, titolare
dell’omonima ditta procedimento aperto a carico di
individuale, nell’ambito del
COGNOME NOME
PRINCIPIO NOME in
568/2025
02/04/2025
313/2025
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E E
relazione al reato di cui agli artt. 49, comma 1, e 40, commi 1 e 4, d.lgs. n. 504 del1995.
Ricorre per cassazione il COGNOME a mezzo del proprio difensore, premettendo di essere stato iscritto nel registro degli indagati in data 01/08/2024, in epoca quindi successiva all'emissione del decreto di sequestro, e deducendo:
2.1. Violazione di legge con riferimento alla mancanza di una domanda cautelare nei confronti del ricorrente. Si censura la motivazione del Tribunale, che aveva tra l'altro equivocato sul contenuto della richiesta di riesame (con cui il ricorrente si era doluto non della mancata notifica del provvedimento, ma dell'assenza di una domanda cautelare nei propri confronti, e della conseguente mancanza di motivazione in ordine alla propria posizione).
2.2. Violazione di legge con riferimento al pericufum in mora. Si osserva, per un verso, che il G. i. p. aveva ravvisato esigenze impeditive nei coniTonti dei soli PRINCIOTTA e BASILE, ma non anche nei confronti del ricorrente. Per altro verso, si lamenta che il Tribunale, anzichØ integrare in tal senso la motivazione del provvedimento genetico, aveva individuato ex nova esigenze riconducibili al secondo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., del tutto estranee non solo al decreto di sequestro, ma anche alla domanda cautelare del P.M., tanto piø necessaria ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 504, il quale prevede la confisca del mezzo nei con!Tonti del terzo proprietario nelle ipotesi in cui quest'ultimo non dimostri la propria buona fede, ovvero si rilevi una mancanza di diligenza alla base dell'utilizzo del mezzo.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure difensive.
Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore replica alle deduzioni del P. G., insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo Ł manifestamente infondato.
Prescindendo dal fatto che, dopo il sequestro del mezzo, anche il COGNOME Ł stato iscritto nel registro degli indagati, non può in alcun modo condividersi l'assunto difensivo secondo cui il provvedimento di sequestro del mezzo, di proprietà del ricorrente, avrebbe dovuto essere preceduto da una domanda cautelare (anche) nei confronti di quest'ultimo. ¨ invero evidente che, soprattutto nell'ipotesi in cui sorga la necessità di ITonteggiare esigenze impeditive (come avvenuto nella fattispecie in esame), la richiesta e il provvedimento di sequestro ben possono essere indirizzati al soggetto che ha la disponibilità del bene: ferma
restando, ovviamente, la possibilità per il terzo proprietario di far valere i propri diritti, anche in sede incidentale cautelare.
2. E' invece fondato il secondo ordine di censure.
Nella giurisprudenza
di questa
Suprema
Corte, l'affermazione del
Ł
del tutto
costante principio
secondo cui
«Ł
illegittima l'ordinanza
con cui
il
Tribunale, in sede di riesame del sequestro preventivo disposto su conforme
richiesta del pubblico ministero ai sensi del primo comma dell'art. 321 cod. proc.
pen., confermi la misura cautelare reale per finalità di confisca ai sensi dell'art.
321, comma secondo, cod. proc. pen., atteso che in tal modo lo stesso non si limita- com'Ł nel suo potere- ad integrare la motivazione del decreto impugnato,
ma sostanzialmente adotta un diverso provvedimento di sequestro in pregiudizio del diritto al contraddittorio dell'interessato» (Sez. 5, n. 54186 del 22/09/2016,
COGNOME, Rv. 268748-
01. In senso conforme, da ultimo, cfr. Sez. 6, n. 15852
del 28/02/2023, COGNOME, Rv. 284598- 01).
Tale insegnamento deve trovare applicazione nella fattispecie in esame, in
cui, come già accennato, la richiesta del P.M. e il decreto del G.i.p. hanno preso in considerazione
esclusivamente esigenze
impeditive, mentre
l'ordinanza del
Tribunale, dopo aver accuratamente ricostruito
la vicenda
fattuale ed
aver evidenziato
la sussistenza del
fumus commissi delicti, ha poi
sviluppato la
motivazione sul periculum con esclusivo riferimento alle esigenze di confisca.
3. Le considerazioni An qui svolte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia, competente ai
sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di
Foggia competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Cosi deciso il 02 aprile 2025
Il Consigliere
Il