Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 484 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 484 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 20/11/2025
Composta da
– Presidente –
VITTORIO PAZIENZA NOME COGNOME NOME AMOROSO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME, nato a Taranto il DATA_NASCITA, udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
avverso l’ordinanza del 31/07/2025 del Tribunale di Taranto; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 31 luglio 2025, il Tribunale di Taranto ha rigettato la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Taranto del 7 luglio 2025, con la quale Ł stato convalidato il sequestro preventivo della somma di euro 22.600,00 eseguito d’urgenza dai militari della Questura di Taranto e contestualmente disposto il sequestro preventivo, a fini impeditivi e funzionale alla confisca per sproporzione, della somma di euro 22.600,00, rinvenuta presso l’abitazione di residenza del ricorrente sita in TarantoINDIRIZZO.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME, propone ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in riferimento alla mancanza assoluta di motivazione o per motivazione meramente apparente.
Deduce il ricorrente che la motivazione del provvedimento impugnato consiste nella mera riproposizione di stralci estrapolati dal provvedimento di sequestro preventivo, con adesione acritica alle argomentazioni del G.I.P., e, dunque, con motivazione meramente apparente, tenuto conto che la somma di denaro fosse stata rinvenuta in un luogo differente rispetto a quella in cui veniva detenuta la sostanza stupefacente, per cui sarebbe insussistente il nesso di pertinenzialità tra oggetto di sequestro e reato.
Lamenta, inoltre, il ricorrente, quanto al periculum in mora, la mancanza di motivazione, avendo i giudici del riesame affermato la sussistenza del periculum in mora, in considerazione della natura fungibile e facilmente occultabile del denaro in sequestro, con conseguente pericolo di dispersione e non rintracciabilità ai fini della confisca in caso di condanna, in tal modo considerando esistente il predetto presupposto in re ipsa e mancando una spiegazione del motivo per il quale il denaro sequestrato potrebbe dissolversi nel nulla in attesa del processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., Ł ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli ” errores in iudicando ” o ” in procedendo “, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, COGNOME, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, COGNOME, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Ed Ł stato anche precisato che Ł ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perchØ sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'” iter ” logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893).
Di fronte all’assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell’atto.
Tanto premesso, il ricorso Ł inammissibile, e comunque manifestamente infondato, perchØ del tutto generico e aspecifico rispetto alla valutazione del fumus commisi delicti , non essendo, nel caso di specie, configurabile nØ una violazione di legge, nØ un’apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione di rigetto della richiesta di riesame.
Nel caso di specie, il sequestro Ł stato disposto in relazione al reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 (capo A), a fini impeditivi ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., e perchØ funzionale alla confisca ai sensi degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309/90 e 240-bis cod. pen., nei confronti di NOME COGNOME.
In particolare, il sequestro preventivo Ł stato disposto ravvisando il nesso pertinenziale tra denaro e reato contestato e, quindi, la strumentalità del denaro alla commissione di altri reati attraverso l’acquisto di ulteriori partite di sostanza stupefacente; inoltre, il sequestro preventivo Ł anche stato disposto perchØ funzionale alla confisca allargata o per sproporzione, disponendo l’art. 85-bis d.P.R. n. 309/90 che, nei casi di condanna o di applicazione della pena su accordo delle parti a norma dell’articolo 444 cod. proc. pen., per taluno dei delitti previsti dall’articolo 73 d.P.R. n. 309/90, si applica l’articolo 240-bis cod. pen., che,a sua volta, consente il sequestro di beni di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati di cui l’indagato risulti titolare, anche per interposta persona, dei quali abbia la disponibilità e non fornisca una credibile dimostrazione della lecita provenienza.
E, dunque, nell’ambito del perimetro del giudizio di legittimità in tema di misure cautelari reali, limitato come sopra ricordato ai soli profili di violazione di legge, le censure svolte nel ricorso con riferimento al fumus commissi delicti sono inammissibili, limitandosi a sostenere in modo assertivo la insussistenza del nesso di pertinenzialità tra bene in sequestro e reato, essendo stato il denaro rinvenuto in luogo differente rispetto a quello in cui veniva detenuta la sostanza stupefacente, senza alcun confronto con l’articolata motivazione contenuta nell’ordinanza impugnata che aveva sottolineato a) il rinvenimento di stupefacente e denaro all’interno di ambienti nella diretta disponibilità dell’indagato, b) l’ingente quantitativo di
hashish rinvenuto (oltre dodici chilogrammi), c) il ruolo di distributore svolto dal ricorrente e direttamente desumibile dall’ascolto delle interlocuzioni telefoniche di costui con terzi, circa la qualità e il prezzo di vendita della sostanza stupefacente detenuta, e dalla presenza di un quaderno contenente una sorta di contabilità manoscritta, d) la mancanza di alcun elemento a sostegno in ordine alla affermazione che la ingente somma in contanti di 22.600,00 euro costituisse risparmio del ricorrente e dei suoi familiari (fonti di reddito lecite e orizzonte temporale di costituzione del risparmio).
Ma, soprattutto, il ricorrente omette totalmente di confrontarsi con la ratio decidendi del sequestro allargato o per sproporzione che prescinde dal rapporto di pertinenza del bene in sequestro con l’ipotesi di reato contestata, dal momento che, in tal caso, la misura ablativa ‘non si fonda sulla prova della provenienza del bene da confiscare dal singolo delitto per il quale Ł pronunciata condanna, ma sulla ragionevole presunzione che – in presenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato e il valore dei beni, e in mancanza di una giustificazione plausibile della loro provenienza lecita – essi siano stati acquisiti mediante attività criminose ulteriori rispetto a quella giudizialmente accertata’, rientrando peraltro l’ipotesi criminosa contestata (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) tra i c.d. ‘reati spia’ aventi una ‘potenzialità lucrogenetica’, vale a dire in grado ‘di produrre vantaggi economici in capo al loro autore’ (cfr. Corte cost., n. 166 del 2025).
Quanto al profilo del periculum in mora, la difesa articola la propria doglianza facendo esclusivo richiamo alla giurisprudenza formatasi in relazione all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., ossia al sequestro preventivo di cose destinate alla confisca (tra tutte, Sez. U., n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848, citata nel ricorso), sostenendo la mancanza di motivazione, non avendo i giudici del riesame fornito una adeguata spiegazione del motivo per il quale il denaro potrebbe disperdersi nelle more del processo, sottolineandone in modo non sufficiente la natura fungibile e facilmente occultabile del bene.
Tuttavia, deve rilevarsi come la specifica doglianza non abbia costituito oggetto di riesame (avendo il Tribunale replicato sul punto la motivazione del provvedimento genetico relativa al sequestro funzionale alla confisca) e come il provvedimento genetico di sequestro preventivo (pag. 2, 10 e 11 del provvedimento) concernesse, come già anticipato, sia l’ipotesi del sequestro funzionale alla confisca allargata o per sproporzione, sia quella del sequestro preventivo impeditivo di cui al comma 1 dell’art. 321 cod. proc. pen., in relazione al quale il giudice per le indagini preliminari evidenziava che vi era il concreto pericolo che la libera disponibilità dei beni potesse protrarre e aggravare le conseguenze del reato per cui si procede, agevolando il reinvestimento dell’ingente denaro contante rinvenuto nell’acquisto di nuovi quantitativi di sostanze stupefacenti.
Con tale ratio decidendi il ricorrente omette totalmente di confrontarsi, non chiarendo i motivi per cui non sussisterebbe il periculum in mora oggetto di contestazione. Per contro, il Tribunale del riesame offre ampia motivazione sul punto, evidenziando il rilevante quantitativo di droga reperito e la organicità del traffico concretamente organizzato dall’indagato, la cui qualità di distributore di droga era, tra l’altro, logicamente desunta dalle interlocuzioni telefoniche ascoltate dai militari operanti e dalla presenza di un quaderno contenente contabilità manoscritta, sulla base, dunque, di una motivazione ampiamente esistente, esauriente e comunque sicuramente tale da escluderne quella assenza o apparenza di esistenza che sola concreta il vizio di violazione di legge eccepibile in questa sede.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così Ł deciso, 20/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME