Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41008 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41008 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME n. in Albania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Bergamo in data 23/7/2025
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 611, comma 1 bis, cod.proc.pen.;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
letti i motivi nuovi con contestuale memoria di replica a firma del difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Bergamo ha rigettato la richiesta di riesame proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari di Bergamo in data 30/6/2025, avente ad oggetto la somma di euro 48mila, in relazione al procedimento che vede il RAGIONE_SOCIALE indagato per il delitto di
ricettazione. La somma era già stata sottoposta a sequestro probatorio d’urgenza da parte della P.g., provvedimento convalidato dal P.m. ma annullato dal Tribunale del riesame per omessa indicazione delle finalità probatorie perseguite, con conseguente ordine di restituzione all’avente diritto. Nelle more dell’esecuzione , il P.m. aveva adottato un autonomo sequestro preventivo d’urgenza ai sensi dell’art. 321 , comma 3 bis, cod.proc.pen. che il Gip di Bergamo aveva tempestivamente convalidato con emissione del decreto di sequestro preventivo a fini impeditivi, ai sensi del comma primo dell’art. 321, codice di rito.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore d ell’indagato, AVV_NOTAIO, il quale ha dedotto i motivi di seguito sunteggiati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 ,comma 1, disp. att. cod.proc.pen.
2.1 Violazione degli artt. 125, 309,324 cod.proc.pen. per avere il Tribunale di Bergamo omesso di rispondere alle doglianze esposte nel motivo di riesame sub II) e, comunque, violazione degli artt. 321,commi 3bis e 3ter, cod.proc.pen.
Il difensore lamenta che il Tribunale cautelare non ha fornito risposta all’eccezione difensiva sollevata con il secondo motivo di riesame con cui si denunziava l’illegittimità del sequestro preventivo d’urgenza, emesso dopo l’annullamento del sequestro pr obatorio e a distanza di un mese dal rinvenimento della somma, in contrasto con i criteri ermeneutici dettati dalla giurisprudenza di legittimità e con la ratio dell’art. 321, commi 3 bis e 3ter , secondo cui il sequestro preventivo d’urgenza deve intervenire nelle successive 48/96 ore dai fatti , pena la perdita d’efficacia, profilo che l’ordinanza impugnata ha omesso di valutare.
2.2 Violazione degli artt. 125,309,324 cod.proc.pen. nella parte in cui il Tribunale di Bergamo ha omesso di rispondere alle doglianze esposte nei motivi di riesame sub III) e IV) in tema di fumus , con riguardo alla mancata specificazione del delitto presupposto della contestata ricettazione o, comunque, degli indici in grado di sussumere la condotta nell’alveo della norma incriminatrice.
Il difensore lamenta che il collegio cautelare non ha fornito risposta ai rilievi difensivi che censuravano il percorso argomentativo del Gip e, in particolare, alle deduzioni concernenti l’inidoneità del mero possesso del danaro, della discrasia tra lo stesso e i redditi dell’indagato ovvero dell ‘assenza di giustificazion i dell’interessato a fondare il fumus del delitto ex art. 648 cod.pen. e la misura ablativa.
2.3 L a violazione dell’art. 648 cod.pen. e dell’art. 321 cod.proc.pen. con riguardo alla ritenuta sussistenza del fumus e della provenienza illecita del danaro sulla scorta del fatto che lo stesso fosse occultato all’interno del furgone.
Il difensore, dopo aver richiamato gli orientamenti di legittimità che richiedono in relazione al delitto di ricettazione l’individuazione della tipologia del reato presupposto o, quantomeno, di elementi che facciano ritenere certa la provenienza delittuosa del danaro,
deduce che il Tribunale cautelare si è discostato da dette indicazioni ermeneutiche valorizzando in via esclusiva l’occultamento del danaro all’interno del furgone sebbene si tratti di un elemento presuntivo cui devono necessariamente aggiungersi anche ulteriori dati a conferma della certa provenienza da delitto del bene, esemplificati in plurime pronunce di legittimità, e da solo inidoneo a fondare il fumus del delitto provvisoriamente contestato.
2.4 La violazione degli artt. 253 e 321 cod.proc.pen. in relazione al requisito della proporzionalità. Il difensore, premesso che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità deve governare ogni misura cautelare reale, sostiene che il Tribunale è incorso in duplice vizio ritenendo, da un lato, legittimo il sequestro perché ha riguardato il corpo del reato, facendo evidente ma improprio riferimento alla natura probatoria della misura e, dall’altro, omettendo di considerare che nella specie difettano evidenze in ordine al rapporto di pertinenzialità tra il denaro sequestrato e il reato di ricettazione oggetto di contestazione provvisoria come pure circa la proporzionalità tra il sequestro e il prezzo o il profitto del reato che avrebbe conseguito l’attuale indagato.
2.5 Con il motivo nuovo tempestivamente proposto ad integrazione della denunziata violazione dell’art. 648 cod.pen. , il difensore , a confutazione delle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale, ha ulteriormente illustrato la giurisprudenza di legittimità in materia, riconducibile a due distinti orientamenti, segnalando come debba ritenersi preponderante quello che richiede l’individuazione almeno tipologica del reato presupposto anche nella fase investigativa e come, ad ogni buon conto, l’ordinanza impugnata non si conformi nemmeno alle indicazioni ermeneutiche dell’indirizzo minoritario che richiede la presenza di plurimi e convergenti elementi attestanti la provenienza delittuosa del danaro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con riguardo al primo motivo deve osservarsi che, sebbene il Tribunale cautelare non abbia affrontato l’eccezione proposta dalla difesa di inefficacia della misura per inosservanza dei termini per la convalida , all’omissio ne non consegue, come richiesto , l’annullamento del provvedimento impugnato in ragione della originaria manifesta infondatezza dell’eccezione stessa, dovendo trovare applicazione il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263157 -01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019 Liberti Rv. 276745 -01;Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281 -01). Infatti, la difesa incorre nell’errore di parametrare i termini previsti dall’art. 321, comma 3 bis, ultimo periodo, al rinvenimento del danaro ad opera della P.g.
mentre il chiaro tenore della disposizione riconosce al P.m. il potere di disporre il sequestro preventivo con decreto motivato quando non è possibile attendere il provvedimento del giudice, imponendogli di richiederne ‘al giudice la convalida e l’emissione del decreto pr evisto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro …’ , rendendo evidente che il termine di riferimento è costituito dall’adozione del provvedimento d’urgenza da parte del P.m. Peraltro , nella specie non potrebbe essere utilmente invocato il mancato rispetto dei termini di legge rispetto al provvedimento di sequestro probatorio effettuato d’iniziativa dalla P.g. trattandosi di provvedimento annullato dal Tribunale del riesame , privo di alcun collegamento funzionale con il decreto di sequestro preventivo emesso dal P.m. e convalidato dal Gip nel rispetto dei termini di legge. Deve aggiungersi in punto di interesse alla censura che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermazione del principio per cui l a circostanza che sia scaduto il termine di 48 ore previsto dall’art. 321, comma terzo-bis, cod. proc. pen. per la convalida del sequestro preventivo disposto dal P.M., non determina l’inefficacia del provvedimento cautelare, potendo il giudice avvalersi delle attribuzioni conferitegli dall’art. 321 cod. proc. pen. e imporre lui stesso il vincolo reale sul bene; il termine per la convalida, infatti, non costituisce presupposto o condizione di legittimità dell’emissione del provvedimento da parte del giudice, in quanto non è possibile ritenere che l’esercizio del potere attribuitogli in via ordinaria sia assoggettabile a condizioni dipendenti dalla sfera di discrezionalità del P.M. (Sez. 3, n. 42898 del 28/09/2004, COGNOME, Rv. 229895 -01;Sez. 1, n. 5062 del 22/11/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 195927 -01; nello stesso senso più recentemente, Sez. 6, n. 29960 del 06/07/2022, COGNOME, Rv. 283881 -01; Sez. 5, n. 21920 del 04/05/2010, COGNOME, Rv. 247309 -01; Sez. 3, n. 15717 del 11/02/2009, COGNOME, Rv. 243249 – 01).
2. Il secondo motivo è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. La difesa lamenta che il Tribunale cautelare ha delibato la sussistenza del fumus senza farsi carico di tutte le argomentazioni difensive a sostegno dell’insussistenza dell’ipotizzato delitto di ricettazione, facendo valere più che una violazione di legge (la sola ammessa in sede di ricorso in materia di misure cautelari reali) un dife tto di motivazione, dal momento che l’ordinanza impugnata ha affrontato le censure svolte nel secondo motivo di riesame alle pagg 3-6, spiegando le ragioni alla base della reiezione dell’impugnazione e correggendo la motivazione del gip emittente con riguardo alla sperequazione tra somma rinvenuta e redditi dell’indagato, stimata non rilevante ai fini della prova della provenienza delittuosa della provvista caduta in sequestro. Deve al riguardo ribadirsi in aderenza al risalente ma mai smentito insegnamento di questa Corte che il giudice di merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato
il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 5, n. 8411 del 21/05/1992, COGNOME, Rv. 191488 -01; n. 9446 del 11/10/1983, COGNOME, Rv. 161130 -01, Sez. 2, n. 953 del 14/07/1981, dep. 1982, Riviera, Rv. 151896 – 01).
3. Il terzo motivo è infondato. Va preliminarmente evidenziato a fronte dell’insistito richiamo da parte del difensore ai differenti orientamenti di questa Corte in ordine allo standard probatorio richiesto ai fini della dimostrazione dell’esistenza del reato presupposto, che le soluzioni giurisprudenziali appaiono non di rado condizionate dalla specificità dei casi esaminati. Così non può dirsi superato l’insegnamento secondo cui non è necessario che il reato presupposto sia giudizialmente accertato nei confronti del suo autore, essendo sufficiente che esso risulti avvenuto e che il giudice ne dimostri, anche con prova logica, la effettiva esistenza (Sez. 2, n. 4429 del 13/01/1984, COGNOME, Rv. 164166 – 01), principio che ben si attaglia ai casi in cui la provenienza delittuosa del bene posseduto può desumersi dalla natura e dalle caratteristiche dello stesso (in tema di ricettazione di arma da guerra Sez. 1, n. 15496 del 22/09/1988, dep. 1989, Corrias, Rv. 182493 -01; Sez. 1, n. 29486 del 26/06/2013, COGNOME, Rv. 256108 -01; di ricettazione di veicolo con targhe di cartone che presentava la forzatura delle portiere e la asportazione del numero di telaio, Sez. 4, n. 11303 del 07/11/1997, COGNOME, Rv. 209393 -01; ovvero di autovettura con numero di telaio contraffatto, Sez. 2, n. 10101 del 15/01/2009, COGNOME, Rv. 243305 -01; o, ancora, in ipotesi di possesso di documenti provenienti da archivi di Stato, non commerciabili liberamente, Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, COGNOME, Rv. 251028 – 01).
3.1 Più articolata e complessa risulta l’individuazione di un collegamento strutturale, come richiesto dall’art. 648 cod.pen., tra il possesso di somme di danaro e la specifica fattispecie delittuosa che ne ha generato la disponibilità. Se appare d’indubbia esattezza il richiamo della giurisprudenza alla necessità dell ‘ individuazione quantomeno della tipologia del reato presupposto al fine di evitare la surrettizia reviviscenza della sanzionabilità penale del mero possesso ingiustificato di valori, simile standard deve essere opportunamente armonizzato con la precoce fase investigativa in cui abitualmente si collocano i sequestri e con il principio secondo cui il giudice, nel valutare il “fumus commissi delicti”, presupposto del sequestro preventivo, è tenuto ad accertare l’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell’evento alla condotta dell’indagato, pur se il compendio complessivo non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali (Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366 -01;Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278152 -01; sul punto anche Sez. U, n. 4 del 25/03/1993, COGNOME, Rv.
193117 -01 e Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, AVV_NOTAIOno, Rv. 215840 -01 secondo cui la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare del sequestro preventivo da parte del tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale). La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente chiarito che l’indagine demandata al giudice del riesame non può incentrarsi in un accertamento preventivo e diffuso quanto all’esatta configurazione in concreto del reato che forma oggetto del procedimento principale (Sez. 6, n. 1442 del 18/04/1995, Di, Rv. 201893 – 01) ma limitarsi alla verifica in ordine all’esistenza di concreti elementi conferenti nel senso della sussistenza del reato ipotizzato.
3.2 Le pronunce sottoposte a critica dal provvedimento impugnato che hanno evidenziato che in tema di sequestro preventivo la sussistenza del “fumus” del delitto di ricettazione non può essere desunta, nel caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro o di preziosi della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, dalle sole modalità di occultamento dei beni e dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti, in assenza di elementi ulteriori, significativi della certa provenienza dei primi da un delitto presupposto, con indicazione a titolo esemplificativo di indici ulteriori della provenienza delittuosa dei beni vincolati quali gli accertati contatti del detentore con esponenti della criminalità, il precedente coinvolgimento dell’agente in fatti di reato produttivi di profitto e il contestuale possesso di oggetti strumentali alla perpetrazione di altri reati (Sez. 2, n. 28587 del 03/07/2024, COGNOME, Rv. 286727 -01; Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024, dep. 2025, Bernaschino, Rv. 287719 – 01) non costituiscono un vincolo quanto alla rilevanza da assegnare ai dati circostanziali emersi in sede investigativa, competendo in via esclusiva al giudice di merito l’apprezzamento della loro capacità rappresentativa, ma ribadiscono la necessità che la derivazione delittuosa del compendio sequestrato sia sorretta da elementi qualificanti, coerenti con la fluidità della fase e suscettibili di affinamento investigativo al fine dell’esatta individuazione del delitto presupposto.
3.3 In detta ottica la motivazione rassegnata dal Collegio cautelare sfugge a censura in questa sede in quanto l’ordinanza impugnata ha legittimamente valorizzato la circostanza che il danaro rinvenuto fosse occultato in un vano segreto ricavato sotto la scocca del cambio del furgone, intestato a un terzo, alla cui guida trovavasi l’indagato, che non ha rivendicato la somma né fornito giustificazioni sul suo possesso, rimarcando come le peculiari modalità di trasporto su un veicolo evidentemente predisposto per simile utilizzo siano indicative di un’attendibile provenienza illecita della s omma sequestrata e di qualificati collegamenti del prevenuto con ambienti criminali, tali da giustificare nell’odierna fase la cautela reale imposta
in ragione della sussistenza del fumus dell’ipotizzato reato. Infatti, la sottrazione al circuito legale di circolazione monetaria di importanti somme di danaro, clandestinamente trasportate tramite veicoli all’uopo predisposti , è logicamente incompatibile con una lecita acquisizione della provvista e non può trascurarsi che il decreto legislativo n. 195/2021, in ottemperanza alle direttive eurounitarie, ha introdotto nell’art. 648 cod.pen. il comma secondo che sanziona condotte di acquisto, ricezione o occultamento di danaro o cose provenienti da contravvenzioni punite con l ‘arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi.
Non appare, dunque , nell’odierna fase investigativa ragionevolmente esigibile l’adozione dello standard probatorio proprio della fase di cognizione in punto di sussistenza degli elementi costitutivi del delitto, dovendo invece ritenersi sufficienti seri elementi fattuali dotati di capacità predittiva rispetto alla derivazione causale del compendio in sequestro, suscettibili di approfondimento nel corso delle indagini.
Né a diversi esiti può condurre la previsione da parte dell’art. 648 cod.pen. della clausola di esclusione del reato in ipotesi di concorso dell’agente nel reato presupposto, che presuppone in dettaglio accertato l’illecito pr ioritario, condizione non richiesta neanche dalla più rigorosa giurisprudenza, della quale il ricorrente invoca l’applicazione.
4. Il conclusivo motivo che lamenta la violazione del principio di proporzionalità è aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. L’ordinanza impugnata ha chiarito che nella specie il sequestro della somma di danaro ha carattere impeditivo, ai sensi dell’art. 321,comma 1,cod.proc.pen., e la sua apprensione è giustificata dalla necessità di elidere il rischio che la libera disponibilità della stessa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, considerazione che dà conto della necessità di appo sizione del vincolo sull’intero compendio, non essendovi spazio per l’applicazione dei principi evocati dalla difesa e riferibili al sequestro a fini di confisca del profitto del reato. Infatti la giurisprudenza ha reiteratamente chiarito che nel sequestro cosiddetto “impeditivo” di cui all’art. 321 comma primo, cod. proc. pen. non trova applicazione il principio della corretta determinazione del valore del profitto, che opera, invece, in caso di sequestro finalizzato alla confisca (tra molte, Sez. 2, n. 30049 del 11/06/2014, COGNOME, Rv. 260052 – 01) e ha evidenziato che, ai fini dell’adozione della misura cautelare del sequestro preventivo delle cose “pertinenti al reato” allo scopo di evitare la protrazione del reato, non è necessario accertare, a differenza di quanto richiesto per il sequestro ai fini di confisca, l’esistenza di un collegamento strutturale fra il bene da sequestrare e il reato commesso, in quanto la “pertinenza” richiesta dal primo comma dell’art. 321 cod. proc. pen. comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate
solo indirettamente alla fattispecie criminosa (Sez. 3, n. 9149 del 17/11/2015, dep. 2016, Plaka, Rv. 266454 – 01).
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, stante la complessiva infondatezza, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, 6 Novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME