Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34490 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34490 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 02/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Porto Azzurro il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 28/05/2025 del Tribunale di Livorno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 maggio 2025, il Tribunale di Livorno ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno che ha disposto il sequestro preventivo dell’autospurgo tg. TARGA_VEICOLO ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 192 e 255 d.lgs. n. 152 del 2006 perchØ l’indagato, in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, immetteva all’interno di un tombino per le acque piovane i rifiuti liquidi contenuti nell’autospurgo tg. TARGA_VEICOLO.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 321, comma 1, e 125 cod. proc. pen., per omessa o apparente motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus boni iuris.
In sintesi, la difesa deduce che il Tribunale, non avrebbe dovuto limitarsi a qualificare il fumus come astratta configurabilità del reato ipotizzato, in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, ma avrebbe dovuto considerare e valutare tutte le risultanze processuali; nØ ancora era sufficiente il richiamo all’informativa della polizia giudiziaria e alle fotografie che ritraevano l’indagato nell’atto di sversare nella fognatura pubblica il contenuto della cisterna, senza alcun riferimento ai contenuti della stessa ed agli altri elementi indiziari e alle deduzioni difensive secondo cui la polizia giudiziaria non aveva accertato alcunchŁ con sicurezza, in particolare non aveva identificato il rifiuto asseritamente sversato e non aveva attribuito il corretto CER.
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 321, comma 1, e 125, comma 3, cod. proc. pen., per omessa o apparente motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza
del periculum in mora.
In sintesi, la difesa eccepisce che, diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato circa il collegamento immediato tra l’automezzo contenente i rifiuti illecitamente smaltiti e il reato contestato, il vincolo di pertinenza tra la res (ovverosia l’automezzo) ed il reato ipotizzato non esonera il giudice di merito dal dover motivare la connessione con il rischio di reiterazione del reato o di aggravamento delle conseguenze dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł manifestamente infondato.
1.1. In proposito, deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., Ł ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli ” errores in iudicando ” o ” in procedendo “, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, COGNOME, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, COGNOME, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Ed Ł stato anche precisato che Ł ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perchØ sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'” iter ” logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893). Di fronte all’assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell’atto.
E’ necessario anche rammentare che alla Corte di cassazione Ł preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260; nello stesso senso, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362).
Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 30632 del 13/10/2020, COGNOME Martino, Rv. 280018; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non mass.; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099).
1.2. Alla luce di tali principi, la motivazione resa dal provvedimento impugnato, quanto ai dati di fatto valorizzati e alle conclusioni da essi tratte, non risulta affatto apparente, avendo il Tribunale del riesame, adeguatamente e senza vizi logici, dato conto della autonoma valutazione degli elementi indiziari da parte del G.I.P. attraverso il richiamo all’informativa della polizia giudiziaria, laddove Ł stato descritto e documentato fotograficamente che l’indagato era stato sorpreso nell’atto di sversare nella pubblica
fognatura il contenuto dell’autospurgo.
Il richiamo motivazionale del giudice per le indagini preliminari Ł in linea con gli orientamenti di legittimità, avendo questa Corte, in piø occasioni, chiarito che la prescrizione della necessaria autonoma valutazione degli elementi integrativi della fattispecie cautelare non esclude che il provvedimento restrittivo operi un richiamo ad altri atti del procedimento quando l’atto di riferimento, non allegato o non trascritto nel provvedimento da motivare, sia specificato attraverso dati identificativi e, se non conosciuto, sia agevolmente conoscibile dall’interessato, indipendentemente dall’esistenza e dalla validità della sua notificazione, posto che questa non rappresenta l’unico modo attraverso cui gli atti sono conoscibili nel processo (cfr. Sez. 3, n. 26483 del 05/04/2022, COGNOME, Rv. 283394; Sez. 5, n. 11191 del 12/02/2002, COGNOME, Rv. 221127; Sez. 3, n. 3148 del 24/11/1994, COGNOME, Rv. 200303). Nella fattispecie, l’informativa di reato richiamata dal decreto di sequestro preventivo rappresenta atto dello stesso procedimento e certamente conosciuto o conoscibile dal ricorrente, del resto presente nel momento in cui la Guardia di finanza ha effettuato il controllo del suo mezzo per lo spurgo di pozzi neri nell’atto di sversare il contenuto della cisterna nella pubblica fognatura.
NØ può eccepirsi, come fa il ricorrente, il mancato accertamento del codice CER del rifiuto convogliato all’interno di un tombino per le acque piovane, dal momento che la norma contestata punisce l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, anche non pericolosi, in acque superficiali e sotterranee.
Del resto, in tema di sequestro preventivo Ł costante l’orientamento secondo il quale «non Ł necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti Ł operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il “fumus commissi delicti”, vale a dire l’astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato» (Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366; Sez. 5, n. 3722 dell’11/12/2019, COGNOME, Rv. 278152; Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, COGNOME, Rv. 273069; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, PM c. COGNOME, Rv. 258279; Sez.2, n. 2248 del 11/12/2013, COGNOME, Rv, 260047),correlata all’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l’evento punito dalla norma penale alla condotta dell’indagato.
1.3. Il Tribunale ha poi sottolineato il rapporto di strumentalità immediato tra l’automezzo che ha sversato il contenuto della cisterna nella fognatura ed il reato ipotizzato, così concludendo che il richiamo al rischio di agevolazione di altri reati connesso alla libera disponibilità del mezzo assolveva all’obbligo di motivazione, essendo evidente che il ricorrente, rimanendo nel possesso dell’autocarro, potrebbe reiterare la commissione di reati.
Anche le ragioni di opportunità per il mantenimento del sequestro sono state dunque sufficientemente indicate, sottolineando l’evidenza del rapporto che collega la realizzazione della condotta illecita contestata e l’utilizzo dell’automezzo, con la conseguente necessità di sottrarne la disponibilità all’indagato, onde evitare che condotte analoghe a quelle realizzate siano ripetute.
Si tratta di motivazione non apparente nØ errata che sorregge la decisione anche in relazione al presupposto del periculum e si sottrae al vizio denunciato dal ricorso, dovendosi ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, il sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., implica l’esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicchŁ oggetto del provvedimento può essere qualsiasi bene – a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato – purchØ esso sia,
sebbene indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 24065 del 11/04/2024, COGNOME, Rv. 286552; Sez. 2, n. 31914 del 09/07/2015, COGNOME, Rv. 264473; Sez. 5, n. 16583 del 22/01/2010, COGNOME, Rv. 246864).
1.4. Emerge, in definitiva, uno sviluppo argomentativo del provvedimento impugnato tale da far ritenere come il Tribunale non sia venuto meno all’obbligo di esaustiva verifica dei presupposti del sequestro dell’autocarro munito di cisterna attrezzata per spurgo di pozzi neri, sicchŁ l’impugnazione proposta risulta inammissibile, atteso che – sotto la parvenza di una plurima violazione di legge – tende di fatto a sindacare il merito stesso della motivazione redatta dal Tribunale, proponendo una differente e piø favorevole valutazione dei medesimi elementi investigativi già sottoposti allo stesso Collegio di merito; elementi che, per contro, l’ordinanza ha esaminato in termini compiuti, logici e congrui, senza che dunque si possa ravvisare quella radicale assenza – o mera apparenza – di apparato argomentativo che sola potrebbe giustificarne l’annullamento qui invocato..
All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità dei ricorsi, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 02/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME