Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2926 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2926 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 14/01/2026
Composta da
– Presidente –
VITTORIO PAZIENZA NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Cosenza il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 01/10/2025 del Tribunale di Cosenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO
COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 01 ottobre 2025, il Tribunale del riesame di Cosenza ha rigettato l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME avverso il decreto emesso in data 01 settembre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza che ha disposto il sequestro preventivo impeditivo, in relazione al reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, in relazione all’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 (capo 1), ed al reato di cui all’art. 733-bis cod. pen. (capo 2), avente ad oggetto il suolo agricolo adibito a parcheggio di autovetture sito in località Fallistro del Comune di Spezzano della Sila, frazione Camigliatello Silano, individuato catastalmente al foglio n. 24, particella n. 159.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
Con i motivi di ricorso, congiuntamente esposti, il ricorrente lamenta violazione di legge, in relazione agli artt. 125, comma 3, 321, comma 1, 606, comma 1, lett. b), 309, comma 9, 275 cod. proc. pen., per mancanza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e degli elementi forniti dalla difesa, nonchØ per mancato rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità; lamenta, inoltre, violazione di legge, in relazione agli artt. 125, comma 3, 321, comma 1, 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost., per mancanza di motivazione, rispetto agli elementi probatori offerti, in ordine al fumus commissi delicti ed al periculum in mora.
2.1. Lamenta la difesa che il Tribunale cautelare aveva escluso la liceità delle condotte del ricorrente, con affermazioni apodittiche, prive di efficacia dimostrativa, non pertinenti rispetto alla vicenda oggetto di giudizio e comunque sganciate dalle critiche difensive, a fronte di una prova documentale satellitare dalla quale emergeva pacificamente che i terreni
erano livellati e privi di alberi da piø di dieci anni, che l’assetto del terreno non era in alcun modo mutato e che, nelle fotografie stradali di google maps ritraenti il fondo nel luglio 2025, il fondo risultava privo di disboscamento, compattamento del suolo e con lo stesso numero di alberi rigogliosi sussistenti nel decennio precedente.
Deduce la difesa, conseguentemente, la mancanza di motivazione in ordine all’accertamento della sussistenza di un quadro indiziario; nØ l’onere motivazionale poteva ritenersi assolto dal richiamo alle comunicazioni del responsabile del SUAP e del responsabile dell’UT del Comune di Spezzano della Sila, essendo tali documenti antecedenti alle osservazioni difensive e comunque incompatibili con la efficacia dimostrativa di queste ultime, non avendo il Tribunale compiutamente motivato in punto di fumus, raffrontando gli esiti delle note informative con le argomentazioni difensive (foto satellitari, foto stradali, indagini difensive).
2.2. Lamenta, inoltre, la difesa, in punto di periculum in mora, la carenza, valutativa e motivazionale, della effettività del pericolo e della sussistenza dei requisiti della concretezza e dell’attualità, a fronte della esistenza di circostanze di segno opposto, segnatamente le dichiarazioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO acquisite in sede di indagini difensive, non esaminate dal Tribunale, in base alle quali era pacifico che il ricorrente, indipendentemente dall’esito della S.C.I.A. del 30/07/2025, avesse spontaneamente interrotto qualsivoglia attività sui fondi in questione, in modo da eliminare in radice qualsiasi forma di periculum in mora, già in epoca antecedente alla emissione della misura.
Lamenta, infine, la contraddittorietà del provvedimento di sequestro, nell’esser stato individuato il custode dei beni nello stesso indagato, vale a dire nel soggetto nei confronti del quale Ł stato ravvisato il periculum.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł manifestamente infondato.
Destituita di fondamento Ł, innanzitutto, la contestazione della mancanza di autonoma valutazione nel provvedimento impugnato, dal momento che l’ordinanza cautelare adottata dal Tribunale del riesame (come anche l’ordinanza emessa dal GUP nell’udienza preliminare o dal giudice nel dibattimento) non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari per le misure personali e del fumus commissi delicti e del periculum in mora per quelle reali, in quanto tale requisito Ł previsto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura “inaudita altera parte”, essendo funzionale a garantire l’equidistanza tra l’organo requirente che ha formulato la richiesta e l’organo giudicante (Sez. 1, n. 8518 del 10/9/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280603; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, Rv. 278122; nello stesso senso, Sez. 4, n. 11044 del 23/02/2022, COGNOME, non mass.).
Tanto premesso, le doglianze relative alla insussistenza del fumus commissi delicti sono infondate, dovendo ricordarsi che, nella valutazione del “fumus commissi delicti”, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell’accusa (Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285966; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272927; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, COGNOME, Rv. 261677; nello stesso senso, piø
recentemente, Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366, secondo cui il compendio complessivo non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali).
2.1. Deve, quindi richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., Ł ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli ” errores in iudicando ” o ” in procedendo “, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, COGNOME, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, COGNOME, Rv. 269296; Sez.2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).
Ed Ł stato anche precisato che Ł ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perchØ sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'” iter ” logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893). Di fronte all’assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell’atto.
2.2. Il Collegio evidenzia ancora che in materia cautelare, pur non potendosi parlare di «doppia conforme», laddove i due provvedimenti cautelari pervengano a conclusioni sovrapponibili, seguendo i medesimi passaggi argomentativi (come nel caso di motivazione per relationem), esse si integrano, formando un unicum.
In tal senso, la giurisprudenza della Corte ritieneche «in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, così come la motivazione del Tribunale del riesame può integrare e completare la motivazione elaborata dal giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo, quest’ultima ben può, a sua volta, essere utilizzata per colmare le eventuali lacune del successivo provvedimento; infatti, trattandosi di ordinanze complementari e strettamente collegate, esse, vicendevolmente e nel loro insieme, connotano l’unitario giudizio di sussistenza in ordine ai presupposti di applicabilità della misura cautelare» (Sez. 2, n. 672 del 23/01/1998, dep. 1999, Trimboli, Rv. 212768).
Analogamente, Sez. 6, n. 32359 del 06/05/2003, COGNOME, Rv. 226517, ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale del riesame integra e completa quello del giudice che ha emesso l’ordinanza applicativa, purchØ questa (come in questo caso) contenga le ragioni logiche e giuridiche che ne hanno determinato l’emissione, con la mera esclusione (Sez. 6, Sentenza n. 18476 del 12/12/2014, dep. 2015, COGNOME, non mass.) del caso in cui il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso grafico oppure ove, pur esistendo materialmente una motivazione, essa si risolva in clausole di stile o in una motivazione meramente apparente e cioŁ tale da non consentire di comprendere l’itinerario logico-giuridico esperito dal giudice.
I due provvedimenti, quindi, andranno considerati unitariamente ai fini di valutare l’ammissibilità e la fondatezza dei motivi di ricorso.
2.3. Alla luce di tali principi, la motivazione resa dal provvedimento impugnato, quanto ai dati di fatto valorizzati e alle conclusioni da essi tratte, non risulta affatto apparente, riproponendo il ricorso per cassazione gli stessi argomenti devoluti al Tribunale del riesame
ed avendo quest’ultimo, sia pure in forma sintetica, ma adeguatamente e senza vizi logici, dato conto della avvenuta realizzazione di un parcheggio, costituente attività imprenditoriale, finalizzato alla sosta dei veicoli di turisti, in zona a destinazione agricola, sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale, sebbene senza opere strutturali di carattere edilizio, ciò comportando il cambio di destinazione d’uso del terreno a vocazione agricola, in mancanza di titolo abilitativo.
L’attività descritta, vale a dire la destinazione abusiva dell’area all’esercizio di un parcheggio a pagamento, era stata svolta senza le necessarie autorizzazioni e senza il nulla osta paesaggistico, ed erano stati i carabinieri, a seguito di plurimi accessi, e dunque a seguito di una verifica in fatto, a riscontrare un’attività di disboscamento e di compattamento del terreno, nonostante il mancato rilascio del titolo abilitativo, ed anche a verificare che l’area di parcheggio era stata approntata per consentire ai turisti di posteggiare i veicoli nell’area a pagamento, posizionando abusivamente, a tal fine, dei segnali stradali che vietavano il parcheggio a bordo strada.
2.4. Priva di fondamento Ł pertanto la critica del mancato confronto con le obiezioni difensive, che, nel contestare l’avvenuta attività di disboscamento e di compattamento del suolo, investono un aspetto fattuale, rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed accertato sulla base di plurimi sopralluoghi dei carabinieri; per contro, le censure mosse non si confrontano con il dato dirimente dell’accertato avvio, da parte del ricorrente, di un’attività imprenditoriale consistita nella gestione di un parcheggio a pagamento per turisti, su un’area a destinazione agricola e sottoposta vincolo paesaggistico ed ambientale, senza essere in possesso dei titoli abitativi, per di piø posizionando abusivamente, a scopo dissuasivo, dei segnali stradali di divieto di parcheggio a bordo strada, così di fatto imprimendo alla zona una modificazione della destinazione d’uso ed integrando pertanto gli estremi della violazione edilizia contestata nel capo di incolpazione provvisoria.
2.5. NØ, ancora, può ragionevolmente prospettarsi, alla stregua della compiuta descrizione dell’intervento abusivo realizzato, un difetto di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare reale, adombrato, del tutto genericamente, nel primo motivo di ricorso, conseguendone perciò la manifesta infondatezza di tale doglianza.
2.6. Anche la doglianza incentrata sulla assenza del periculum in mora Ł manifestamente infondata.
Il Tribunale ha ritenuto che la giustificazione adottata dal GIP, che aveva sottolineato come il pericolo che la libera disponibilità del terreno agricolo abusivamente trasformato in area parcheggio a pagamento potesse aggravare o protrarre le conseguenze dei reati, in quanto l’indagato potrebbe proseguire nell’illecita attività, aggravando ulteriormente il rischio di compromissione di zona sottoposta a vincolo paesaggistico consentiva di ritenere sussistente il periculum in mora e non fosse scalfita dagli argomenti difensivi, intesi a far leva sulla spontanea interruzione dell’attività abusiva in epoca antecedente la misura cautelare reale.
L’ordinanza impugnata appare sul punto logicamente argomentata, facendo riferimento al pericolo di prosecuzione della condotta vietata e di aggravamento delle conseguenze della stessa. Il passaggio motivazionale dell’ordinanza impugnata va, allora, interpretato alla luce dell’ampia descrizione dell’opera illegalmente posta in essere, essendo stato descritto un intervento edilizio illegittimo in un fondo a destinazione agricola, attraverso la realizzazione di un parcheggio a pagamento per turisti, con un abusivo posizionamento di segnali di divieto di parcheggio a bordo strada.
Del resto, il sequestro preventivo può essere disposto al fine di impedire
l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato, pur quando, vertendosi in materia di reati concernenti la tutela del territorio, sia cessata la condotta criminosa, dal momento che perdurano comunque gli effetti lesivi dell’equilibrio urbanistico ed ambientale (cfr., in motivazione, Sez. 3, n. 2384 del 10/10/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287337).
In conclusione, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 14/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME