Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9955 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9955 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/11/2023 del TRIB. LIBERTA’ di LA SPEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH In data 7 novembre 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di La Spezia convalidava il sequestro preventivo disposto in via urgenza dal Pubblico Ministero della somma di € 120.000,00 nei confronti di COGNOME NOME, indagato per il reato di cui all’art. 648-ter.1 cod. p Tribunale di La Spezia, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del novembre 2023, rigettava la richiesta di riesame proposta.
1.2 Il difensore lamenta inoltre che il tribunale aveva omesso di valuta periculum in mora, non essendosi soffermato sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene avrebbe potuto essere disperso, utilizzato o alie dimenticando che il denaro apparteneva, per tabulas, alla RAGIONE_SOCIALE; infine, contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza impugnata, COGNOME era in macchina con i figli NOME NOME NOME, soci della RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1 In via preliminare, osserva questa Corte che in tema di ricorso cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod.proc. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violaz legge: nella nozione di “violazione di legge” rientrano, in particolare, gli ” in iudicando” o “in procedendo”, ma anche i vizi della motivazione così radicali rendere l’apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutt mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l’itiner logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 25489 Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093). Non può, invece, esser dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui al 606 cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 COGNOME in proc. COGNOME, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003 Pellegrino S., Rv. 224611).
Nel caso in esame, il ricorrente contesta gli elementi di fatto posti a della decisione, per cui il ricorso appare inammissibile: in particolare, il Tri ha evidenziato: 1) che l’indagato era stato trovato nel possesso di un’import somma di denaro (pag.6 e 7 ordinanza); 2) che il reato presupposto ben potev essere individuato nell’ipotesi prevista dall’art. 4 D.L.vo n.74/2000, at evidente alterazione dei bilanci(pag.4 e 5 ordinanza) della RAGIONE_SOCIALE che, secondo quanto dichiarato dall’indagato, era proprietaria della somma; tutto irrilevante è che tale reato non sia addebitabile a COGNOME, non poten riciclatore rispondere del reato presupposto.
Pertanto, il Tribunale ha ritenuto condivisibile la tesi secondo cui il d presupposto dovesse essere individuato in quello di frode fiscale e di guadagni dichiarati nell’esercizio di attività commerciali, evidenziando la condot COGNOMECOGNOME COGNOME nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non h fornito una plausibile giustificazione, dovendo, per il luogo e le modali occultamento della stessa, possa, ritenersene la provenienza illecita.
1.2 Quanto al requisito del periculum, a fronte della motivazione del giudice per le indagini preliminari, che ave nlevato come il denaro, se lasciato disponibilità dell’indagato, potrebbe aggravare le conseguenze del reato in qua facilmente occultabile, la censura contenuta nella richiesta di riesam estremamente generica, per cui nessun onere motivazione aveva il Tribunale dul punto.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; ai sensi de 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spe
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del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione de causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende dell somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2024