Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24325 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24325 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo legale rappresentante pro tempore, NOME nato a Benevento il DATA_NASCITA
avverso l’ ordinanza resa il 9 Febbraio 2024 dal Tribunale di Benevento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Benevento ha respinto l’istanza di riesame proposta nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, con sede in Benevento relativa al sequestro preventivo disposto dal GIP il 18 gennaio 2024 e alla convalida del sequestro probatorio emesso dalla Procuratrice europea delegata il 25 gennaio 2024. Detta misura cautelare nasce dalle indagini nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, indiziati per il reato di truffa aggravata per l’importo di 315.000 C, somma ottenuta a titolo di contributi erogati da RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE.
Avverso detta ordinanza,propone ricorso la RAGIONE_SOCIALE, nella persona del rappresentante legale NOME, deducendo:
-violazione di legge e vizio di motivazione poiché il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento con l’ordinanza del 18 gennaio 2024 ha disposto il sequestro diretto dei conti correnti e delle somme in essi depositati fino alla concorrenza di euro
315.000, somma considerata provento dei reati contestati, nonchè il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente di detto profitto del reato.
Rileva eckricorrente che il GIP,che aveva emesso la misura cautelare personale nei confronti degli indiziati, dopo l’interrogatorio di garanzia, ha revocato dette misur escludendo la ritenuta gravità indiziaria a carico degli indagati. Tale determinazione, a giudizio della società ricorrente, non può non incidere sulla sussistenza del fumus del reato posto a base dei provvedimenti di sequestro operati nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.
Anche nei confronti delle esigenze cautelari e del periculum in mora della dispersione delle somme di denaro conseguite dalla società, 14. ricorrente lamenta che GLYPH il provvedimento non fornisce adeguata motivazione e non considera che la RAGIONE_SOCIALE è proprietaria di beni immobili e mobili registrati per valore di gran lun superiore all’importo sottoposto a confisca e ha già subito il sequestro anche di 79 veicoli, il che costituisce un’ulteriore garanzia di restituzione delle somme elargite. All stato attuale, dunque, la misura cautelare ha un ingiustificato effetto paralizzante dell’attività della società e non vi è ragione per mantenerla ferma in assenza di esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché in parte manifestamente infondato e in parte basato su motivi non consentiti.
Occorre premettere che il ricorso in tema di misura cautelari reali è consentito solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione.
In tema di impugnazione di misure cautelari reali, rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche l’assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente, sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al “fumus commissi delicti”, è tenuto, nei limiti del giudizio cautela a fornire adeguata motivazione circa l’infondatezza, l’indifferenza o la superfluità degl argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata “violazione di legge”, cui consegue l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza. (Sez. 2 , Sentenza n. 37100 del 07/07/2023 Cc. (dep. 11/09/2023 ) Rv. 285189 – 01)., Nel caso in esame il tribunale ha reso esaustiva e idonea motivazione e , rispondendo alle specifiche censure sollevate con il riesame e reiterate nel ricorso, ha osservato che il rinvenimento in un luogo diverso dalla sede della società di alcuni macchinari, non ancora assemblati e allo stato inutilizzabili, che si asserisce essere stati acquistati co finanziamenti ricevuti, non incidono sulla sussistenza del fumus del reato di truffa, in ragione delle circostanze in cui sono stati rinvenuti e considerato che sarebbero stati acquistati con erogazioni pubbliche al fine di attivare progetti produttivi; sicchè
ritenuta assenza di gravità indiziaria nei confronti dei singoli autori della condotta illec ipotizzata non inficia le considerazioni svolte dal Tribunale in ordine al fumus commissi delicti, che legittimano la misura cautelare reale.
Ricorrendo infatti detto presupposto, non è necessario pervenire alla gravità indiziaria in ordine alla colpevolezza dei singoli indagati, e legittimo risulta il sequestro del disponibilità finanziarie della società, considerata l’esigenza di impedire che i contributi in denaro possano essere oggetto di dispersione.
Le ulteriori censure in merito alla titolarità di altri beni da parte della società avrebbero potuto essere appresi in sostituzione e in relazione all’intervenuto sequestro di autovetture di cui la società ha la disponibilità, non sono fondate su adeguata allegazione e documentazione e mmizr, comunque la non sono consentite poiché non si riferiscono a vizi genetici del provvedimento di sequestro e non denunciano omessa motivazione, ma propongono valutazioni di merito che attengono alla fase esecutiva del sequestro. Inoltre,sono generiche poiché non si confrontano con le motivazioni rese dal Tribunale sulle esigenze cautelari, laddove ha evidenziato la necessità di non disperdere i finanziamenti in denaro che la società ha ricevuto e che non sono stati investiti nel progetto produttivo per i quali sono stati erogati, facendo riferimento a beni patrimoniali all’evidenza meno agevolmente liquidabili.
Per le ragioni sin qui esposte, si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende,
Roma 23 MAGGIO 2024
Il Consigliere estensore
NOME
Il Presidente
NOME COGNOME