Sequestro Preventivo: Il Cambio di Gestione Non Basta a Evitarlo
Il sequestro preventivo è uno strumento potente nelle mani della magistratura, finalizzato a impedire che un reato venga portato a ulteriori conseguenze. Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: il semplice subentro di una nuova gestione alla guida di un’attività non è sufficiente, di per sé, a interrompere il legame tra l’azienda e il presunto illecito, giustificando così la revoca della misura. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda riguarda una società, proprietaria di uno studio odontoiatrico, colpita da un decreto di sequestro preventivo impeditivo. Il provvedimento era stato emesso nell’ambito di un’indagine che vedeva due soggetti accusati dei reati di esercizio abusivo della professione e lesioni colpose.
Successivamente al sequestro, una nuova socia accomandataria, subentrata nella gestione, aveva presentato un’istanza di riesame per ottenere la revoca del vincolo. A sostegno della sua richiesta, evidenziava di aver regolarizzato la posizione dello studio, anche dal punto di vista sanitario, e che la sua gestione rappresentava un netto punto di rottura con il passato. Sosteneva, inoltre, che il provvedimento fosse sproporzionato e basato su elementi ormai superati dai fatti, ledendo ingiustamente il suo diritto al lavoro.
Il Tribunale di Napoli, tuttavia, rigettava la richiesta, confermando il sequestro. Contro questa decisione, la nuova amministratrice proponeva ricorso per cassazione.
La Decisione della Corte e il Sequestro Preventivo
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il punto centrale della decisione non risiede tanto nel merito della vicenda, quanto nei limiti intrinseci del giudizio di legittimità in materia di misure cautelari reali.
La Corte ha ricordato che, ai sensi dell’art. 325 del codice di procedura penale, il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo è consentito solo per violazione di legge. Ciò significa che non è possibile, in sede di Cassazione, contestare la valutazione dei fatti o la logicità della motivazione adottata dal giudice del riesame, a meno che questa non sia del tutto assente o meramente apparente.
Le Motivazioni: I Confini del Giudizio di Cassazione
Secondo gli Ermellini, la ricorrente, pur denunciando formalmente una violazione di legge, in realtà criticava il merito della decisione del Tribunale. Contestava, infatti, la valutazione delle prove e l’adeguatezza della motivazione sulla persistenza del periculum in mora (il pericolo che la libera disponibilità del bene potesse aggravare le conseguenze del reato) e del nesso di pertinenzialità tra lo studio e i reati contestati.
La Cassazione ha osservato che il Tribunale aveva fornito una motivazione tutt’altro che apparente, argomentando in modo adeguato sulla sussistenza del pericolo e sulla persistenza del legame tra l’attività e l’illecito, anche dopo il passaggio di gestione. Pertanto, le censure della ricorrente, volte a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti, esorbitavano dai poteri della Corte di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. In materia di misure cautelari reali come il sequestro preventivo, gli spazi per contestare la decisione del Tribunale del riesame sono molto stretti e limitati alla sola violazione di legge.
Per gli operatori economici, la lezione è chiara: il subentro in un’attività precedentemente coinvolta in illeciti non garantisce automaticamente la ‘sterilizzazione’ del bene. L’autorità giudiziaria può ritenere che, nonostante il cambio formale di gestione, persista il rischio che l’attività continui a essere uno strumento per la commissione di reati. È quindi cruciale dimostrare con fatti concreti e inequivocabili una reale e totale discontinuità con la gestione precedente, ma tale valutazione di merito è di competenza esclusiva del giudice del riesame e non può essere devoluta alla Corte di Cassazione.
Perché il ricorso contro il sequestro preventivo è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, pur lamentando formalmente una violazione di legge, le critiche sollevate dalla ricorrente riguardavano in realtà il merito della valutazione fatta dal Tribunale. La Corte di Cassazione, in materia di misure cautelari reali, può giudicare solo sulla violazione di legge e non sulla logicità o completezza della motivazione del giudice precedente, se questa non è meramente apparente.
Il cambio di gestione di un’azienda è sufficiente per ottenere la revoca di un sequestro preventivo?
No, non automaticamente. Secondo la Corte, il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la persistenza del pericolo e del legame tra l’attività e i reati contestati anche dopo il passaggio di gestione alla nuova amministratrice. Il solo cambio formale non è quindi di per sé sufficiente a far venir meno le esigenze cautelari.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nella sentenza.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1163 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1163 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 11/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nata a Vico Equense il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 31 luglio 2025 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, quale socio accomandatario della RAGIONE_SOCIALE, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli che ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo impeditivo dello studio odontoiatrico e dei materiali ivi contenuti, disposto in relazione ai reati d cui agli artt. 348 e 590 cod. pen. provvisoriamente contestati a NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Con un unico motivo di ricorso deduce vizi di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione relativa al periculum in mora.
Sostiene la ricorrente che: i) la stessa ha assunto ufficialmente la gestione del centro a far data dall’11/11/2024, provvedendo alla sua regolarizzazione, anche sul piano della conformità alla disciplina sanitaria; ii) il Tribunale ha fondato il rigetto della richiesta di riesame sulla base delle sole sommarie informazioni delle persone escusse il 27/2/2025 e delle annotazioni di Polizia Giudiziaria, tutte prive del requisito dell’attualità, in quanto cristallizzano la presenza del padre, NOME COGNOME, all’interno dello studio solo nel periodo compreso nell’imputazione provvisoria; iii) l’assunzione della gestione del centro da parte della ricorrente costituisce un momento di cesura del nesso di pertinenzialità, impedendo il sequestro del bene di proprietà del terzo, e rivela la sproporzione della misura applicata che, da un lato, incide ingiustamente sul diritto al lavoro del terzo in buona fede e, dall’altro lato, persegue una finalità impeditiva che avrebbe potuto essere realizzata anche con una meno gravosa misura inibitoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto, nonostante il vizio enunciato, in realtà, deduce vizi della motivazione che esorbitano dal perimetro del giudizio riservato a questa Corte in tema di misura cautelari reali, circoscritto alla sola violazione di legge (art. 325 cod. proc. pen.). Invero, contrariamente a quanto assume la ricorrente, il Tribunale, con motivazione tutt’altro che apparente, ha adeguatamente argomentato sulla sussistenza del periculum e sulla persistenza del nesso di pertinenzialità anche dopo il passaggio alla ricorrente della gestione del centro (cfr. le pagine 2, 3 e 4).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 11 dicembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore