Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2238 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2238 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
visti gli atti, letti il provvedimento impugnato, il ricorso, imotivi aggiunti e la memoria dell’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
sentite le conclusioni del Pubblico ministero nella persona del Sostituto P.G. NOME COGNOME
Sent. n. sez. 27/2026
CC – 07/01/2026
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo del 26/07/2025 (dep. 24/07/2025) che ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dalla Corte di appello di Palermo il 1° luglio 2025.
La difesa, con un unico motivo che sviluppa doglianze di carattere eterogeneo, deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 34, 321 e 323 cod. proc. pen. e agli artt. 240, 416bis , comma 7, cod. pen.
In primo luogo, si lamenta una incompatibilità della Corte di Appello – decidente sulla impugnazione promossa avverso le ordinanza procedimentali e la sentenza di condanna di primo grado emessa nei confronti della ricorrente per il reato ex art. 416bis cod. pen. – ad emettere l’ordinanza genetica di sequestro preventivo oggetto del successivo riesame e dell’odierno ricorso per cassazione. L’ordinanza genetica, infatti, era stata emessa nel corso del processo di appello (per la precisazione nel corso della discussione prima delle conclusioni della difesa) senza alcuna interlocuzione con la difesa, in violazione del principio del contraddittorio e avvalendosi di elementi di prova (si richiamano le informative dei Carabinieri del ROS del 12 maggio 2025 e dell’11 giugno 2025 aventi ad oggetto COGNOME NOME – approfondimenti di carattere economico-patrimoniale) che non formavano oggetto del compendio probatorio legittimamente transitato ed acquisito al fascicolo per il dibattimento, oltre che inutilizzabili in quanto successivi alla scadenza del relativo termine ed allegati dal pubblico ministero soltanto nella parte valutabile a carico della ricorrente. Per tale ragione l’imputata aveva presentato dichiarazione di ricusazione, tenuto conto che i componenti del Collegio, decidendo sull’incidente cautelare, avevano preso conoscenza di documenti e rapporti di p.g. sconosciuti alla difesa, ma poi revocata per sopravvenuta carenza di interesse in conseguenza del fatto che il Presidente della Corte di appello aveva autorizzato i componenti del Collegio che avevano emesso l’ordinanza cautelare ad astenersi dalla partecipazione alla decisione di merito.
In secondo luogo si lamenta che l’ordinanza di sequestro sia stata emessa a carico di beni già oggetto di sequestro probatorio e per i quali la sentenza di condanna di primo grado aveva disposto la restituzione, senza che tale provvedimento di dissequestro fosse però stato eseguito, tanto che la difesa ne aveva avanzato richiesta di esecuzione; si duole in sostanza la difesa del ritardo nella esecuzione del dissequestro che ha condotto il (primo) giudice cautelare ad esaminare congiuntamente tanto la richiesta difensiva di esecuzione del dissequestro disposto nella sentenza di primo grado quanto la sopraggiunta richiesta di sequestro preventivo del pubblico ministero avente ad oggetto gli stessi beni.
In terzo luogo, si lamenta che il Tribunale del riesame – a fronte delle censure devolute dalla difesa (e riassunte alle pagine 11 e 12 dell’odierno ricorso) – abbia reso una motivazione del tutto apodittica in relazione alla sussistenza dei presupposti legali della disposta cautela reale, limitandosi a considerare decisivo, quanto al fumus commissi delicti , il fatto dell’intervenuta sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il delitto associativo di cui all’art. 416bis cod. pen . e, quanto al periculum in mora , quello di dispersione del bene, genericamente indicato facendo riferimento alla relativa formula latina. E tanto pure a fronte di un’allegazione difensiva che attestava la capacità reddituale della famiglia della ricorrente.
Con requisitoria del 09/12/2025, il sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con nota del 12/12/2025, la difesa ha rinunciato alla precedente richiesta di trattazione orale. Con provvedimento in data 15/12/2025 il Presidente titolare della 2^ Sezione penale disponeva non luogo a provvedere, ai sensi dell’art. 611, comma 1ter , cod. proc. pen.
In data 15/12/2025 la difesa della ricorrente ha presentato motivi nuovi con cui ha ulteriormente argomentato in ordine ai motivi di ricorso, con particolare riferimento al profilo di inutilizzabilità dei documenti posti a fondamento della disposta cautela, in quanto acquisti senza conoscenza e consenso della difesa.
Con memoria del 29/12/2025 (a cui Ł allegato il verbale dell’udienza del 24/07/2025 e l’unita ordinanza di non luogo a provvedere sulla dichiarazione di ricusazione avanzata dalla ricorrente nei confronti del collegio della Corte di appello che aveva provveduto sull’istanza cautelare), la difesa ha replicato alle conclusioni di cui alla requisitoria del P.G., insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato.
Preliminarmente deve darsi atto che correttamente con provvedimento presidenziale del 15/12/2025 Ł stato disposto il non luogo a provvedere sull’istanza di revoca della richiesta di conversione del rito camerale in quello partecipato, conseguente all’istanza di trattazione orale che il difensore aveva fatto pervenire l’08/11/2025, nei termini di legge, alla Corte di legittimità. Invero, a norma dell’art. 611, comma 1ter cod. proc. pen., le richieste con cui le parti chiedono, ai sensi dell’art. comma 1bis , la trattazione orale sono ‘irrevocabili’. Ciò in quanto la richiesta – se ritenuta ammissibile – determina, in modo irretrattabile, la trasformazione del rito in cassazione da camerale non partecipato a quello in pubblica udienza o in camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen. secondo i casi menzionati dalla già menzionata disposizione, con effetto nei confronti di tutte le parti processuali, cui conseguono specifici adempimenti in capo alla cancelleria della Corte, nonchØ diverse cadenze in ordine alle facoltà delle stesse parti di presentare motivi nuovi e memorie ovvero alla forma che debbono assumere le conclusioni del pubblico ministero. Alla parte compete, infatti, la facoltà di richiedere il rito partecipato ma, una volta che tale rito sia stato instaurato a seguito del provvedimento presidenziale, ella perde qualsiasi facoltà di poter nuovamente incidere sulla scelta procedimentale operata proprio perchØ tale prerogativa si appunta in una fase antecedente, scaturendo la successiva fase partecipata dal provvedimento di ammissione della Corte.
3. Il primo motivo Ł infondato.
Correttamente il sequestro preventivo Ł stato disposto dalla Corte di appello, posta la competenza ad emettere il provvedimento di cautela reale, ex artt. 321, comma, 1 cod. proc. pen. e 91 disp. att. cod. proc. pen., in capo al giudice competente a pronunciarsi nel merito. NØ la circostanza che tale attribuzione sia demandata al giudice del merito muta la natura incidentale della domanda cautelare, la quale, pertanto, resta domanda inaudita altera parte che si sottrae al preventivo contraddittorio assicurato successivamente dalla procedura di riesame, ovvero dalla immediata possibilità per l’interessato di chiedere la revoca della misura allorchØ, anche successivamente ad esso, risultino mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità (art. 321, comma 3, cod. proc. pen.).
L’assenza, dunque, di sovrapponibilità tra la procedura cautelare e il giudizio di merito
esclude anche qualsiasi profilo di inutilizzabilità degli elementi di prova che il pubblico ministero abbia allegato a sostegno della domanda cautelare che siano differenti rispetto a quelli acquisiti nel corso del processo. La valenza di tali elementi, infatti, con riguardo alla legittimità (e conferma) del sequestro va apprezzata con le regole proprie del giudizio cautelare e non di quello di merito, risultando, invece, riservata a tale ultima sedes la valutazione delle questioni inerenti all’utilizzazione degli atti posti a fondamento della disposta cautela e all’acquisizione secondo le tipiche modalità del contraddittorio. Pertanto, correttamente la Corte di appello ha disposto, con riferimento alla fase cautelare, che tali informative continuassero a far parte del relativo fascicolo, anche al fine di poter decidere su eventuali richiesta di revoca avanzata nel corso del processo e, riguardo alla fase di merito, che venisse escusso nel contraddittorio delle parti dell’ufficiale di p.g. che aveva firmato una di tali annotazioni.
Altro discorso Ł, invece, quello della eventuale forza pregiudicante, rispetto alla successiva fase di cognizione, di tale attività cautelare legittimamente compiuta, questione che, tuttavia, non involge la legittimità della procedura di sequestro e che, peraltro, nella fattispecie risulta – per quanto allegato in ricorso – aver condotto all’astensione dal giudizio di appello dei componenti originario del collegio di appello.
4. Il secondo motivo Ł inammissibile.
La doglianza, infatti, esula da quanto proponibile in sede di impugnazione del provvedimento di cautela, il cui perimetro Ł segnato dai presupposti indicati dall’art. 321 cod. proc. pen.
L’ultimo motivo non Ł consentito in sede di legittimità. L’ordinanza impugnata risulta, infatti, aver dato sufficientemente conto sia del fumus delicti che del periculum in mora .
Quanto al primo aspetto, l’ipotesi che le ingenti somme rinvenute costituissero profitto del reato di associazione mafiosa e che anche i gioielli, i preziosi e gli altri beni fossero stati acquisiti utilizzando la cassa del sodalizio che l’imputata, anche quale custode, gestiva, Ł stata ricavata dagli esiti della sentenza di primo grado che ha condotto alla condanna dell’imputata in ordine al delitto di cui all’art. 416bis cod. pen. riconoscendole, al contempo, tale specifico ruolo. Riguardo all’esclusione della liceità della provenienza e acquisizione dei beni si Ł fatto riferimento alla sentenza di primo grado e alle successive indagini patrimoniali svolte di cui alle note di p.g. che escludono in capo all’imputata la disponibilità di risorse finanziarie e patrimoniali lecite adeguate e proporzionate a giustificare la legittima provenienza del compendio sequestrato.
Quanto al secondo profilo si Ł richiamato il dato costituito dall’assenza di significative disponibilità finanziarie in capo all’imputata che, logicamente, evoca il pericolo di dispersione dei beni.
A fronte di tali elementi, peraltro di carattere pregnante in quanto ‘cristallizzati’ a seguito del rinvio a giudizio e dal primo esito dibattimentale (nel senso che, in tema di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo, l’emissione del decreto di rinvio a GLYPHgiudizio o del decreto che dispone il GLYPHgiudizio immediato preclude la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del “GLYPHfumus commissi delicti”, essendovi, in tali casi, una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell’accusa, v. ex multis Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, COGNOME, Rv. 280694 – 03), le censure della difesa finiscono per assumere valenza di merito e, quindi, ridondano in vizi di motivazione del provvedimento impugnato che, come noto, in questa sede non sono denunciabili essendo il ricorso per cassazione ammesso soltanto per violazione di legge.
In conclusione, nulla aggiungendo di decisivo la memoria con cui la difesa ha replicato alle conclusioni del P.G. e i motivi aggiunti spiegati, il ricorso va rigettato. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, li 07 gennaio 2026.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME