Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40831 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40831 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 29/03/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; sentite le richieste del PG NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 28 febbraio 2023, che ha disposto, nei confronti di NOME COGNOME, il sequestro preventivo della somma di euro 460.000, in relazione ai reati di cui agli artt. 416 e 648 cod. pen.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge (in relazione agli artt. 8, 9, 16, 321 e 324 cod. proc. pen.) e illogicità della motivazione, riguardo alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Napoli.
A detta della difesa, si sarebbe irritualmente seguito il criterio residuale della sede del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato, laddove, per il più grave delitto di ricettazione, la competenza si dovrebbe radicare nel luogo in cui è stato commesso il reato, o comunque posta in essere una parte dell’azione, ovvero nel luogo di residenza dell’indagato (in entrambi i casi, dunque, nel circondario di Santa Maria Capua Vetere).
2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura – sotto il profilo della violazione di legge e dell’illogicità della motivazione – la configurabilità del delitto ricettazione, dal momento che la somma sequestrata deriva da pregresse vincite al gioco documentate e non può comunque qualificarsi come provento di reato, a nulla rilevando a tal fine le modalità di conservazione dei contanti.
All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.
Il Tribunale ha dato conto che, procedendosi per i delitti di cui agli artt. 416 cod. pen. (partecipazione a un’associazione dedita alla ricettazione di orologi di pregio) e 648 cod. pen. (ricettazione un orologio Patek Philippe e di un orologio Audemars Piquet, per un valore complessivo stimato in circa euro 120.000), non emerge allo stato dagli atti né la sede operativa del sodalizio, né il luogo di commissione dei singoli delitti satellite, di modo che occorre fare riferimento al criterio del luogo di prima iscrizione.
La soluzione, sulla base del compendio ad oggi disponibile, è corretta, radicandosi la competenza sulla base del reato associativo.
Sono prive di pregio, innanzitutto, le considerazioni difensive in merito allo svolgimento della parte finale dell’azione del più grave delitto di ricettazione presso la stazione di Caserta. Il reato di cui all’art. 648 cod. pen. ha infatti caratter istantaneo e si consuma nel momento in cui la cosa viene in possesso dell’autore: dunque, ai fini della determinazione della competenza per territorio, non può essere attribuito alcun rilievo al luogo in cui è stata accertata la detenzione della cosa (Sez. 2, n. 26106 del 21/03/2019, Bonsanto, Rv. 276057).
Quanto alla competenza determinata dall’ipotesi di connessione oggettiva fondata sull’astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra distinte, fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l’identità del disegno criminos perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione per territorio, solo quando sia comune a tutti i partecipi, giacché l’interesse di un indagato/imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coindagato/coimputato a non essere sottratto al giudice naturale. La competenza territoriale non può dunque essere determinata, in forza dell’art. 16 cod. proc. pen., neppure secondo la regola suppletiva di cui all’art. 9 comma 2, cod. proc. pen., ma va stabilita facendo ricorso al criterio residuale del luogo di prima iscrizione della notitia criminis (Sez. 2, n. 57927 del 20/11/2018, Bianco, Rv. 275519; Sez. 2, n. 17090 del 28/02/2017; Bilalaj, Rv. 269960; Sez. 2, n. 45337 del 04/11/2015, COGNOME, Rv. 265031; Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254799).
Il motivo è dunque infondato.
Le censure contenute nel secondo motivo appaiono, in primo luogo, irritualmente dirette a sollecitare un 4 impossibile apprezzamento della gravità indiziaria.
In tema di sequestro preventivo, non è infatti necessaria una simile valutazione, essendo sufficiente la compiuta verifica in ordine alla sussistenza del fumus criminis, vale a dire alla sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278152; Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, COGNOME, Rv. 273069; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, COGNOME, Rv. 258279). Il Tribunale del riesame, rispondendo agli specifici motivi di impugnazione, ha dato conto dell’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentono di ricondurre in concreto i fatti astrattamente puniti dalla norma penale alle specifiche condotte dell’indagato (captazioni telefoniche che lasciano desumere la partecipazione dell’indagato a un’organizzazione finalizzata a ricettare orologi provento di furto o di rapina, in particolare in danno di turisti in visita a Napoli; conversazioni intercettate in cui COGNOME dà specificamente conto del proprio consistente giro di affari e prova a collocarne taluni pezzi sul mercato clandestino; dialogo con tale NOME, da cui avrebbe ricevuto i due orologi sequestrati alla stazione di Caserta; plurimi precedenti episodi di sequestro di orologi di altissimo valore, a volte seguiti da un provvedimento di restituzione, a volte no; disponibilità di quasi mezzo milione di euro in contanti, tenuti in una scatola all’interno della propria abitazione; telefonata alla moglie, immediatamente dopo il sequestro degli orologi, per farle spostare la scatola, temendo controlli; implausibilità della versione alternativa offerta dall’indagato, secondo cui il denaro sarebbe il provento di vincite alle
scommesse, bonificategli sul proprio conto corrente, negli anni 2016-2019, e poi custodito con le suddette modalità).
Con questo congruo apparato argomentativo, con cui il denaro sequestrato è individuato quale provento dei reati contestati, il ricorrente, reiterando le doglianze già avanzate nel giudizio di merito, evita di confrontarsi appieno.
Il motivo di ricorso deve pertanto considerarsi non consentito, oltre che non specifico.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27 settembre 2023
Il C