Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47040 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47040 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/04/2023
SENTENZA
sul ricorso di NOME, nato a Terni il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 03/01/2023 del Tribunale di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 3 gennaio 2023 il Tribunale del riesame di Bologna ha rigettato l’istanza di riesame di NOME COGNOME avverso il decreto in data 26 ottobre 2022 con cui il GIP del Tribunale di Bologna aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente dei beni di alcune società e persone fisiche nell’ambito di un procedimento ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.
2. Il ricorso è articolato su cinque motivi.
Con il primo il ricorrente lamenta la violazione di legge, di norme processuali e il vizio di motivazione. Espone che un precedente decreto di sequestro era stato annullato per difetto di motivazione sul periculum e che il
GIP ne aveva emesso un altro sanando il vizio. Ma il PM non aveva portato all’attenzione del Giudice tutto il materiale a disposizione comprese le memorie difensive del precedente provvedimento da cui la violazione dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Con il secondo deduce la violazione di legge, la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione. La decisione era stata assunta sulla base di atti d’indagini inutilizzabili perché eseguiti in data successiva alla scadenza del termine per le indagini.
Con il terzo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione per violazione del giudicato cautelare.
Con il quarto eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al peri culum in mora
Con il quinto contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all’accertamento del ruolo di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il primo motivo attiene a una questione processuale del tutto nuova, perché non sottoposta all’esame del Tribunale del riesame, e cioè l’obbligo di valutare gli elementi addotti dalla difesa nel precedente procedimento nonché gli elementi addotti dalla difesa degli altri ricorrenti.
La questione è inammissibile perché attiene al merito della difesa / che rientra nella disponibilità dell’indagato. Peraltro, il ricorrente non ha allegato la decisività dei suddetti elementi, e cioè l’assoluzione in altri procedimenti e il ruolo di collaboratore e consulente RAGIONE_SOCIALE società coinvolte nella frode carosello. Il primo profilo è generico i non essendo noti i suddetti procedimenti, mentre il secondo profilo è inconsistente, svolgendo il NOME un’attività qualificata idonea a integrare il requisito soggettivo del reato ascritto.
Il secondo motivo riguarda l’utilizzabilità degli atti d’indagini dopo il decorso dei termini d’indagine. E’ tuttavia inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si eccepisce la inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE informative di polizia giudiziaria, per decorrenza del termine di durata RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari, senza, tuttavia, individuare con precisione l’atto specifico, in esse contenuto, asseritamente inutilizzabile, non spettando alla Corte, in mancanza di specifiche deduzioni, di verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di att del procedimento che, non apparendo manifeste, implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata
rappresentare adeguatamente (Sez. 2, n. 35659 del 27/06/2018, COGNOME Gioia, Rv. 273602-01). Nel caso in esame, il ricorrente non ha indicato la data o l’epoca di iscrizione della notizia di reato per cui non è possibile verificare il termine di scadenza RAGIONE_SOCIALE indagini.
Il terzo motivo relativo al giudicato cautelare ha trovato ampia evidenza nell’ordinanza impugnata. La nullità del sequestro è stata infatti pronunciata per motivi di rito, stante il difetto assoluto di motivazione del periculum. Pertanto, non può dirsi maturata alcuna preclusione cautelare.
Nel nuovo sequestro il GIP ha poi assolto l’onere motivazionale osservando che il valore dei beni rinvenuti nella disponibilità del ricorrente era di gran lunga inferiore al profitto confiscabile. L’ordinanza è in linea con i principi di diritto RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite Ellade (sent. n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 282848, in motivazione al par. 7). Quindi, anche il quarto motivo è inconsistente.
E’ manifestamente infondato il quinto motivo sul fumus, con riferimento al ruolo dell’indagato come amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, desunto dalle dichiarazioni accusatorie della soda e segretaria commerciale della società, NOME COGNOME. Infatti, bastano a tal fine i concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentono di ricondurre l’evento punito dalla norma penale alla condotta dell’indagato (Sez. 5, n. 3722 del 1171272019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152-01).
Infine, va ricordato che il controllo sulle ordinanze cautelari reali è limitato, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., alla violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01). Tale vizio non ricorre nel caso in esame.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, sì dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Così deciso, il 27 aprile 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente