Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16461 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16461 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Montalbano Elicona il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/07/2023 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria presentata nell’interesse del ricorrente dall’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 17 luglio 2023 e depositata il 19 luglio 2023, il Tribunale di Messina, pronunciando in materia di misure cautelari reali, in accoglimento dell’appello proposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, e in riforma del provvedimento di rigetto emesso dal G.i.p. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ha disposto il
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sequestro preventivo, a fini di confisca diretta, della somma di denaro di 154.972,99 euro sulle disponibilità esistenti sui conti correnti della “RAGIONE_SOCIALE“, o, in subordine, a fini di confisca per equivalente, di beni nella personal disponibilità di NOME COGNOME fino a concorrenza di tale importo.
Il sequestro è stato disposto con riferimento al reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, ipotizzandosi, a carico di NOME COGNOME, nella qualità di legale rappresentante della “RAGIONE_SOCIALE“, la condotta di omesso versamento, nel termine del 10 dicembre 2020, previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta per l’anno 2019, RAGIONE_SOCIALE ritenute alla fonte operate per gli emolumenti erogati nell’anno di imposta 2019, per un ammontare complessivo di 154.972,99 euro.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe NOME COGNOME, nella qualità di legale rappresentante della “RAGIONE_SOCIALE“, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando tr motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 310, 591 e 589 cod. proc. pen., avendo riguardo al rigetto della richiesta di dichiarazione di inammissibilità dell’appello proposto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO per non avere lo stesso rassegnato le conclusioni in udienza.
Si deduce che la mancata partecipazione del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO all’udienza fissAer discutere dell’impugnazione da lui proposta determina rinuncia implicita alla stessa, come può desumersi dal combinato disposto degli artt. 591 e 589 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 310 e 322-bis cod. proc. pen., avendo riguardo alla dichiarazione di immediata esecutività del decreto di sequestro disposto dal Tribunale in accoglimento dell’appello del AVV_NOTAIO ministero.
Si deduce che, sebbene la questione sia controversa in giurisprudenza, il richiamo effettuato dall’art. 322-bis all’art. 310 cod. proc pen. determina l’applicabilità della disciplina del comma 3 di quest’ultima previsione normativa, secondo cui: «L’esecuzione della decisione con la quale il Tribunale, accogliendo l’appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non è divenuta definitiva». Si aggiunge che la disposizione appena riportata ha una proiezione di carattere AVV_NOTAIO, perché non contiene riferimenti che ne circoscrivano l’operatività alle sole misure cautelari personali.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 321 cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l’applicazione del sequestro preventivo.
Si deduce, in primo luogo, che l’ordinanza impugnata, nel ritenere la sussistenza del fumus commissi delicti, non si confronta con quanto indicato in proposito nel provvedimento di rigetto del G.i.p. Si segnala che il G.i.p. aveva ritenuto insufficiente, a tal fine, il solo dato risultante dalla dichiarazione effettu con il modello 770, evidenziando la necessità di «procedere alla verifica RAGIONE_SOCIALE somme effettivamente risultanti dalle certificazioni di imposta che il sostituto era tenuto a rilasciare ai soggetti RAGIONE_SOCIALE cui prestazioni lavorative si era avvalso», eventualmente anche solo sulla base di un campione statistico apprezzabile.
Si deduce, in secondo luogo, che l’ordinanza impugnata afferma in modo meramente assertivo la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra beni sottoposti a sequestro e reato contestato, specie con riguardo alle quote societarie intestate all’attuale ricorrente, perché non indica alcun elemento fattuale a supporto.
Si deduce, in terzo luogo, che l’ordinanza impugnata è del tutto priva di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, ir quanto, anche per questo profilo, si limita ad indicare enunciazioni giurisprudenziali, ma non opera alcun riferimento ad elementi fattuali rilevanti nella specie.
Nell’interesse del ricorrente, l’AVV_NOTAIO ha presentato memoria, nella quale, in particolare, si sviluppano le censure formulate nel secondo e nel terzo motivo del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate.
Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano il rigetto della richiesta di dichiarazione di inammissibilità dell’appello del AVV_NOTAIO per non avere lo stesso partecipato all’udienza camerale e per non aver rassegnato le sue conclusioni in quella sede.
Secondo un principio giurisprudenziale ampiamente consolidato, infatti, la rinuncia all’impugnazione da parte del pubblico ministero costituisce atto abdicativo di carattere formale, che non ammette equipollent ed è disciplinata, quanto a legittimazione, modalità di presentazione e termini, dall’art. 589 cod. proc. pen. (così, tra le tante, Sez. 6, n. 35267 del 22/06/2021, Crea, Rv. 28198401, e Sez. 2, n. 49038 del 21/10/2014, Colonna, Rv. 261144-C1).
Più in AVV_NOTAIO, anzi, proprio muovendo dalla premessa secondo cui la rinuncia all’impugnazione è atto di carattere formale, che non ammette equipollenti ed è disciplinata, quanto a legittimazione, modalità di presentazione e termini, dall’art. 589 cod. proc. pen., si è anche precisato che, nel giudizio di
appello, l’assenza all’udienza di discussione della parte civile impugnante e la mancata riproposizione RAGIONE_SOCIALE conclusioni non possono essere considerate, di per sé, manifestazione inequivoche di rinuncia implicita al gravame (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 21655 del 09/02/2018, Rivi, Rv 272980-01).
Assorbite, in questa sede, sono le censure formulate nel secondo motivo, che contestano la dichiarazione di immediata esecutività del decreto di sequestro disposto dal Tribunale in accoglimento dell’appello del AVV_NOTAIO ministero.
La questione, oggettivamente controversa (cfr., esemplificativamente, in senso favorevole all’immediata esecutività, Sez. 2, n. 23244 del 08/02/2022, COGNOME, Rv. 283441-01, e, invece, in senso contrario, Sez. 3, n. 25052 del 21/07/2020, COGNOME, Rv. 279864-01), non è rilevante in questa sede, stante la complessiva infondatezza di tutte le altre censure (cfr. supra, § 2, e infra, §§ 4, 4.1, 4.2 e 4.3).
Invero, anche a voler condividere la prospettazione difensiva, il rilievo in questa sede dell’infondatezza di tutte le altre censure determinerebbe comunque l’esecutività del provvedimento del Tribunale impositivo del sequestro, proprio a norma dell’art. 310, comma 3, cod. proc. pen.
Complessivamente infondate, infine, sono le censure enunciate nel terzo motivo, che contestano l’affermazione della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del sequestro preventivo, e precisamente, del fumus commissi delicti, della pertinenzialità dei beni sottoposti a sequestro rispetto al reato contestato, e del periculum in mora.
4.1. Infondate sono le censure che contestano l’affermazione della sussistenza del fumus commissi delicti, deducendo il mancato confronto dell’ordinanza impugnata con le ragioni addotte dal G.i.p. a fondamento della decisione di rigetto della richiesta cautelare, e, in particolare, l’omessa verific della corrispondenza tra ritenute certificate e somme non versate.
L’ordinanza impugnata, infatti, espone che l’attuale ricorrente, quale legale rappresentante della “RAGIONE_SOCIALE“, non aveva versato le ritenute alla fonte relative ad emolumenti erogati nell’anno di imposta 2019, risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare complessivo di euro 154.972,99, entro il 10 dicembre 2020, termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta modello NUMERO_DOCUMENTO.
A fondamento di questa conclusione, si rappresenta che, dopo la comunicazione dell’omesso versamento da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto approfondimenti alla Guardia RAGIONE_SOCIALE, e questa, acquisita l’intera documentazione relativa alla verifica dell’Amministrazione, ha
precisato che: a) l’indagato non ha contestato l’esito della liquidazione né ha presentato istanza di rateizzazione del debito; b) l’accertamento RAGIONE_SOCIALE ritenute certificate e non versate è avvenuto mediante l’analisi incrociata degli importi RAGIONE_SOCIALE ritenute certificate con le somme mensilmente versate o compensate. Si aggiunge che la Guardia di RAGIONE_SOCIALE, ricorrendo alla banca dati “Serpic:o”, ha acquisito le certificazioni uniche rilasciate dalla società ai lavoratori indicati in ciascuna scheda con il relativo codice fiscale, riscontrando, per tale via, l’effettiva corrispondenz tra il dato dichiarato nel modello rilasciato dal datore di lavoro e quello certificato oggetto di verifica. Si conclude, quindi, che le perplessità del IG.i.p. in ordine all corrispondenza degli omessi versamenti alle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti sono completamente fugate dall’esame degli atti acquisiti.
Mediante la motivazione appena riassunta, l’ordinanza impugnata offre una puntuale e corretta indicazione degli elementi necessari per ritenere la sussistenza del fumus commissi delicti, con riguardo al reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, requisito indispensabile per l’applicazione del sequestro preventivo, anche all’esito di un confronto con le ragioni addotte dal G.i.p. a fondamento della sua decisione di rigetto dell’istanza cautelare.
4.2. Manifestamente infondate sono le censure che contesi:ano l’affermazione della sussistenza del nesso di pertinenzialità tra i beni sottoposti a sequestro e il reato contestato.
Invero, l’ordinanza impugnata ha disposto il sequestro a fini di confisca diretta per un importo di 154.972,99 euro nei confronti della società “RAGIONE_SOCIALE” da eseguirsi esclusivamente eif somme di denaro giacenti sui conti correnti della stessa, e, in caso di insufficienza di queste, il sequestro a fini di confisca pe equivalente su denaro, beni mobili o immobili nella disponibilità personale dell’attuale ricorrente fino alla concorrenza del predetto importa.
In altri termini, il sequestro è stato disposto, a fini di confisca diretta, su somme di denaro che costituiscono il profitto del reato per cui si procede, quale risparmio di imposta, ovvero, in subordine a fini di confisca per equivalente, sui beni nella disponibilità dell’indagato. E, per procedere al sequestro strumentale alla confisca per equivalente, come si evince chiaramente anche dal testo dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, non è necessario che sussista un nesso di pertinenzialità tra i beni da sottoporre a vincolo e il fatto di reato per cui si procede
4.3. Manifestamente infondate, infine, sono le censure che contestano l’omessa motivazione in punto di periculum in mora, deducendo il difetto di indicazione di elementi concreti in relazione alla specifica vicenda in esame.
L’ordinanza impugnata, infatti, evidenzia che la società “RAGIONE_SOCIALE” versa in una situazione di notevole precarietà finanziaria e patrimoniale, perché: 1) ha presentato i bilanci di esercizio fino all’anno 2017, omettendone la
redazione per gli anni successivi; 2) è destinataria di ben 22 cartelle esattoriali per un importo complessivo di 921.088,94 euro; 3) risulta gravai:a di ulteriori debiti nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE per 128.961,36 euro, in relazione agli anni 2020, 2022 e 2023. Osserva, poi, che tale situazione di notevole precarietà finanziaria e patrimoniale rende ragionevole ipotizzare l’esistenza del pericolo concreto che la precisata società si spogli RAGIONE_SOCIALE risorse economiche necessarie a far fronte agli obblighi di legge conseguenti all’eventuale riconoscimento di responsabilità per il reato contestato.
Così argomentando, l’ordinanza impugnata offre una puntuale, specifica e corretta indicazione anche degli elementi necessari per ritenere la sussistenza del presupposto del periculum in mora.
Alla complessiva infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure segue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Così deciso in data 08/02/2024
Il Consigliere estensore
GLYPHIl Presidente