Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43859 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43859 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PESCARA nel procedimento a carico di:
DE COGNOME NOME nato a SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE il 13/06/1944 il
COGNOME NOME COGNOME nato a PESCARA il 01/10/1948
COGNOME NOME nato a ROMA il 27/03/1943
avverso l’ordinanza del 19/06/2024 del TRIB. LIBERTA’ di PESCARA udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio; lette le conclusioni dei difensori, avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno chiesto il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Pescara in funzione di riesame, all’esito di annullamento disposto da questa Corte, sezione Quinta penale, con sentenza n. 7392 – 24, in data 16 novembre 2023, ha accolto l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, emesso in data 1 ° giugno 2023.
1.1.11 primo Giudice aveva disposto il sequestro preventivo dei titoli nominativi n. 143, 144, 145, intestati rispettivamente e nominativamente a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentativi, ciascuno, di n. 466.666 azioni della società per azioni RAGIONE_SOCIALE (da ora RAGIONE_SOCIALE) pari, per ogni titolo, al 3,46% del capitale sociale.
Il Giudice aveva ritenuto che dalle indagini espletate era emerso il fumus del reato di cui all’artt. 476 e 479 cod. pen., in relazione all’atto che aveva permesso agli indagati di acquisire la proprietà dei titoli, ossia la firma di gira l’autentica notarile con la quale NOME COGNOME prossima congiunta degli indagati, aveva loro trasferito, in parti uguali, la nuda proprietà di tutta la s partecipazione azionaria nella società per azioni, incorporata nel titolo nominativo a sé intestato e corrispondente al 10,39°/0 del capitale sociale, conservandone l’usufrutto fino alla propria morte.
Il Giudice riscontrava il requisito del periculum in mora nella circostanza che la libera disponibilità dei titoli, in capo agli indagati, avrebbe potuto aggravare protrarre le conseguenze del delitto di falso, agevolando la commissione di altri reati in particolare potendo gli indagati vedere a terzi le proprie azioni.
1.2. La prima ordinanza, resa dal Tribunale di Pescara con funzione di riesame, in data 6 luglio 2023, aveva accolto l’istanza proposta nell’interesse degli indagati, disponendo l’annullamento del provvedimento e la restituzione dei titoli nominativi e delle relative azioni ai COGNOME.
In quella sede, il Tribunale riteneva che, ferma la sussistenza del fumus commissi delitti, difettasse il requisito del periculum in mora atteso che gli odierni indagati avevano, nelle more, in data 27 aprile 2021, stipulato una transazione novativa, con i coeredi legittimi NOME, NOME e NOME COGNOME i quali avevano lamentato perplessità sulla genuinità nella firma di girata per la quale vi è procedimento penale.
Con tale atto i coeredi COGNOME, a fronte del versamento da parte degli indagati del corrispettivo di un milione di euro, avevano riconosciuto in via definitiva in capo ai predetti COGNOME, la qualità di unici, pieni ed esclusiv proprietari del 10,39% della Molino COGNOME e del corrispondente numero di
azioni, contestualmente rinunciando a ogni azione, pretesa, iniziativa intrapresa o da intraprendere sul piano civile o penale che potesse trovare origine nell’eventuale accertamento dell’invalidità o inefficacia della suddetta girata.
Si tratta di transazione che aveva permesso ai COGNOME, a parere del Tribunale del riesame, di acquisire definitivamente la proprietà delle partecipazioni azionarie, da ciò essendo derivato il definitivo esaurimento degli effetti dannosi dell’ipotizzata falsità.
Si trattava, infatti, di atto dispositivo dei propri diritti, quello dei COGNOME, secondo il Tribunale, non poteva ritenersi invalido (come i COGNOME assumevano) trattandosi di transazione novativa ai sensi dell’art. 1972 cod. civ., conoscendo le parti la falsità della firma che ne aveva dato occasione, così da doversi dare applicazione al disposto degli artt. 1972 e 1973, comma 2, cod. civ.
Quanto alla sussistenza del fumus, comunque, si considerava il contenuto delle consulenze, dei denuncianti e del pubblico ministero, che avevano concluso per la non autenticità della firma dell’avente diritto, giudizio reputato no adeguatamente confutato, allo stato degli atti, dalla consulenza tecnica delle difese.
Venivano, infatti, valutate anche le dichiarazioni, rilasciate da più soggetti informati sui fatti, che avevano riferito dell’astio intercorrente fra la defunta NOME COGNOME ed i presunti suoi beneficiati (gli odierni indagati per il reato di falso) dell’assenza di rapporti personali fra costoro, così da rendere incongrua l’intervenuta cessione di titoli. Ancora, si considerava la circostanza, riferita d un dipendente della COGNOME COGNOME, che sul libro soci della s. p. a., il trasferimento delle azioni di NOME COGNOME apparentemente risalente al 2016, non risultava annotato, quantomeno fino all’assemblea del 2019, operazione che non emergeva neppure da una fotocopia del libro risalente al 3 settembre 2018.
1.3. La sentenza rescindente ha, con riferimento al periculum in mora, accolto il ricorso del Pubblico ministero rilevando che il Tribunale aveva scisso il proprio giudizio sul punto, apparendo ritenere il periculum in conseguenza dell’accertata volontà degli indagati COGNOME di cedere i titoli pervenuti loro a cagione del reato di falso, a terzi (per due volte alla controllante F.COGNOME COGNOME), ma finendo, poi, per negarlo in base alla considerazione che i soli possibili danneggiati dal reato di falso, cioè i coeredi COGNOME avevano rinunciato ai loro eventuali diritti con la ricordata transazione.
Secondo la Corte di legittimità, con tale conclusione il Tribunale, aveva fatto impropriamente coincidere le conseguenze di rilievo penale del delitto di falso, contestato in via provvisoria e per il quale era stato riconosciuto il fumus anche in sede di riesame, con le eventuali ragioni di danno civile, derivanti da tale condotta. Aveva così omesso di considerare, il Tribunale del riesame, che era stato proprio il delitto di falso, come contestato e in relazione al quale era stato
ritenuto sussistere il fumus commissi delicti, a consentire ai tre indagati di disporre, fin dal 2016, della nuda proprietà di quel rilevante (anche in termini di controvalore economico) pacchetto di azioni nominative, prima intestate a NOME COGNOME e ad acquisirne, nel 2019 al decesso della cedente rimastene usufruttuaria, la piena proprietà.
Titolarità che, secondo la sentenza rescindente, aveva consentito ai COGNOME di disporre dei titoli, di incassarne i dividendi, di esercitare qualsivoglia diritto, discendente dalla loro proprietà (prima nuda, poi piena), di concludere con i coeredi COGNOME la ricordata transazione, muovendo comunque dalla circostanza che le stesse risultavano nominativamente a loro intestate e di cederli alla controllante, nel 2021 e nel 2023 con atti, questi ultimi, ancora non perfezionati.
Dunque, la pronuncia perveniva all’annullamento in accoglimento del ricorso della parte pubblica, in quanto in sede di rinvio andava valutato, anche alla luce di tali considerazioni se, ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., la disponibilità delle azioni, sottoposte dal Gip al sequestro preventivo, “possa aggravare o protrarre le conseguenze” del reato contestato.
1.4. L’ordinanza impugnata nella presente sede, resa all’esito del giudizio di rinvio, ha confermato il pronunciato annullamento del decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, in accoglimento del ricorso di NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione ai titoli nominativi n. 143, 144, 145 e delle relative azioni della s. p. a.
2.Avverso l’indicata ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Pescara, denunciando violazione e/o erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione.
2.1. In primo luogo, osserva il ricorrente che, in materia di riesame, il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto affermato nella sentenza rescindente e l’esame è limitato all’indagine devoluta sul punto oggetto di annullamento, con divieto di estenderla a vizi non riscontrati in sede di legittimità.
L’ordinanza impugnata, nel ribadire la insussistenza del requisito del periculum in mora, osserva come non siano ravvisabili l’attualità e la concretezza della compronnissione dei beni giuridici penalmente tutelati.
Il Tribunale sottolinea che con riguardo alla fase precedente alla morte di NOME COGNOME – dovendosi tenere conto che l’offensività dei reati di falso va valutata non solo sul piano della pubblica fede, ma anche con riguardo alla reale e diretta incidenza del falso sulla sfera giuridica di determinati soggetti – la falsità della firma per girata non abbia determinato alcun pregiudizio penalmente rilevante il cui pericolo di aggravamento o protrazione fosse necessario tutelare
attraverso il disposto sequestro preventivo. Infatti, il titolare dei diritti e facoltà connesse alle partecipazioni sociali ai sensi delle disposizioni ricordate era rimasta, comunque, NOME COGNOME in quanto usufruttuaria dei titoli azionari.
Con riguardo alla fase successiva, si osserva che, intervenuta la riunione del diritto di usufrutto e quello di proprietà in capo agli eredi COGNOME, si è stipulata la transazione tra i COGNOME e i coeredi COGNOME atto indicato come di decisivo rilievo ai fini di escludere la perdurante offensività del falso, condividendo l’osservazione dei difensori dei ricorrenti secondo cui il presupposto giuridico per addivenire alla transazione non è stato la girata o la sua riferita falsità, bensì l qualità di coeredi, spettante ai COGNOME e ai COGNOME concludendo, dunque, nel senso che l’origine della transazione del 23 aprile 2021 non è identificabile nel delitto di falso oggetto di contestazione provvisoria.
Il ricorrente osserva che, dunque, con tale ragionamento e secondo la prospettazione del Tribunale, il falso finirebbe per risultare inoffensivo.
Per l’ordinanza impugnata, infatti, la girata della nuda proprietà di un rilevante, anche in termini economici, pacchetto azionario non avrebbe determinato alcun pregiudizio penalmente rilevante: né prima, né dopo la morte di NOME COGNOME con ogni conseguenza in punto di insussistenza del fumus requisito, invece, riconosciuto in ‘maniera definitiva con la sentenza rescindente dalla Corte di legittimità (n.d.r. oltre che dallo stesso Tribunale del riesame, sin dall’emissione della prima ordinanza annullata con rinvio).
Dunque, il Giudice del rinvio disattende, a parere del ricorrente, le premesse della decisione adottata, non attenendosi agli accertamenti già contenuti nell’ambito di questa pronuncia ed estendendo, anzi, la propria indagine a questioni non devolute, che costituiscono il presupposto della pronuncia di annullamento quanto alla già ritenuta sussistenza del fumus.
In relazione, poi, al punto annullato dalla Corte di cassazione cioè al fatto che il Tribunale, nella prima ordinanza, aveva fatto, impropriamente, coincidere le conseguenze di rilievo penale del delitto di falso con le sole ragioni di danno avanzate dai coeredi COGNOME, si osserva che, su tale argomento, la motivazione reitera le stesse considerazioni già esposte in quella ordinanza oggetto di annullamento con rinvio.
Infatti, il Tribunale valorizza la transazione intervenuta con i coeredi come elemento atto a recidere ogni esigenza cautelare. Si tratta di atto che assume rilevanza decisiva trattandosi di fatto sopravvenuto, idoneo a determinare il venir meno delle esigenze cautelari, sotto il profilo della reale incidenza del falso sulla sfera giuridica dei soggetti.
Nella specie, i coeredi COGNOME unici soggetti la cui sfera giuridica poteva essere lesa – dopo la riunione dell’usufrutto e della proprietà in capo ai COGNOME – dalla commissione della falsità, in quanto eredi legittimi di NOME COGNOME
COGNOME e, quindi, potenzialmente privati di una rilevante voce dell’asse ereditario, hanno deciso, di propria iniziativa, di elidere ogni pregiudizio derivante dalla falsità della girata, proprio attraverso la stipula della transazione.
Tanto, richiamando, il Tribunale del riesame, la giurisprudenza di questa Corte anche a Sezioni Unite, in punto di offensività del reato di falso, secondo cui questa non va valutata solo sotto il profilo della pubblica fede ma anche con riguardo alla reale e diretta incidenza della falsità sulla sfera giuridica di sogget determinati.
Inoltre, il ricorrente rileva che il Tribunale, in sede di rinvio, osserva come non sia ravvisabile, all’esito dell’intervenuta transazione, l’attualità del compromissione del bene giuridico della fede pubblica. Anzi l’esigenza di poter fare affidamento sulla genuinità e veridicità della firma per girata e della sua autentica notarile ha perso concreta rilevanza, risolvendo l’atto, in via definitiva, ogni questione controversa, avendo i coeredi COGNOME riconosciuto, in capo agli odierni indagati, coeredi al pari loro, la qualità di unici ed esclusivi proprietari 10,39% della RAGIONE_SOCIALE.
Ancora una volta, quindi, osserva il ricorrente, l’impianto motivazionale, nell’annullare la misura cautelare genetica, fonda sul rilievo dell’intervenuta transazione, già oggetto di esame da parte della sentenza rescindente, così ripetendo lo stesso ragionamento della prima ordinanza impugnata e recidendo ogni valutazione del profilo pubblicistico del delitto di falso.
Anzi, il Giudice del rinvio, a parere del ricorrente, avrebbe omesso di colmare le lacune, evidenziate con la sentenza rescindente, pervenendo alla decisione sulla base delle medesime argomentazioni, senza integrare la motivazione in ordine al presupposto del periculum, unico punto devoluto. Infatti, oggetto del giudizio di rinvio demandato al Tribunale era di verificare, a di là dell’aspetto privatistico dei rapporti tra coeredi e dell’intervenu transazione, se la disponibilità delle azioni, in capo agli indagati, potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato di falso come contestato.
2.2. In secondo luogo, si osserva che l’ordinanza è errata laddove non ricollega effetti giuridici a un documento falso cioè la falsa girata.
Il primo comma dell’art. 321 cod. proc. pen. presuppone il rapporto di pertinenza dei titoli con il reato, il concreto pericolo che la disponibilità di titoli nominativi posso aggravare o protrarre le conseguenze del reato.
I titoli nominativi n. 143, 144 e 145 e le relative azioni della s. p, a. son pervenuti agli indagati in virtù di falsa girata e del conseguente annullamento dell’originario titolo nominativo n. 138 intestato a NOME COGNOME sostituito dai tre oggetto di cautela reale. Sicché sussiste senz’altro il vincolo pertinenziale tra i cespiti in sequestro e il reato di falso della girata per il quale si procede perché l azioni possedute sono il provento e il prodotto del reato.
Concreto, inoltre, è, per il ricorrente, il pericolo che la disponibilità dei be possa aggravare o votare le conseguenze del reato atteso che i titoli detenuti ben potrebbero essere oggetto di ulteriori negozi giuridici e, quindi, non possono dirsi consumati effetti dannosi della falsità.
Di qui la necessità, all’attualità, del vincolo reale del sequestro preventivo rispetto a tali titoli nominativi e alle relative azioni della s. p. a. pervenuti a Cecco in virtù della falsa girata dell’originario titolo nominativo n. 138 onde evitare perché la libera disponibilità degli stessi, in capo agli indagati, possa aggravare o adottare le conseguenze del reato.
Si richiama giurisprudenza di legittimità in tema di sequestro preventivo di cui all’art. 321 cod. proc. pen. secondo il quale si bloccano i reati in itinere non solo interrompendo la condotta, ma anche evitando che coloro i quali hanno violato la legge possano continuare a trarre vantaggio dall’illecito posto in essere, come si verifica quando quest’ultimo ancorché consumato con l’esaurimento della condotta tipica, possa produrre conseguenze dannose e antisociali. Infatti, nella specie, i titoli recanti la falsa girata possono continuar circolare e produrre effetti giuridici.
Del resto, accertata la falsità di un atto o di un documento, il giudice penale deve dichiarare detta falsità, sia con la sentenza di condanna, sia nel caso di proscioglimento, allo scopo di tutelare un interesse che non è privatistico ma collettivo all’eliminazione dal circuito legale degli atti dei quali si è accertata falsità, ai sensi dell’art. 537 cod. proc. pen. Dunque, i titoli nominativi poich pervenuti agli indagati in virtù di falsa girata e del conseguente annullamento del titolo originario, sono falsi anch’essi.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso con requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento con rinvio, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale ex art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, applicabile a impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024, ai sensi dell’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.
La difesa, avv. NOME COGNOME ha fatto pervenire, il 2 ottobre 2024, memoria con allegata documentazione, concludendo richiedendo il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conferma dell’impugnata ordinanza.
La difesa, avv. NOME COGNOME per NOME COGNOME ha depositato memoria in data 25 settembre 2024, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati.
Va premesso che, in ipotesi di annullamento con rinvio per vizi della motivazione, la cognizione devoluta al giudice di merito – entro i motivi proposti con l’originario gravame – è limitata solo dalla preclusione derivante all’obbligo di conformarsi all’interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questione di diritto e dal divieto di ripetizione del percorso logico, censurato dal giudice rescindente, mentre si estende, nell’ambito tracciato dai predetti limiti, alla rivalutazione integrale delle censure articolate, comprese quelle non esaminate dalla Corte di legittimità in quanto ritenute assorbite perché logicamente implicanti la necessaria rivalutazione della questione accolta.
Siffatti principi trovano applicazione anche in materia di riesame delle misure cautelari, essendo il giudice del rinvio, ex art. 627 cod. proc. pen., vincolato, al pari del giudizio di merito, al principio di diritto affermato da Corte di cassazione e limitato, nell’indagine di merito devoluta, all’esame del punto della prima decisione attinto da annullamento (tra le altre, Sez. 2, n.16359 de112/03/2014, Uni Land S.p.a., Rv. 261611, N. 1733 del 2000 Rv. 216480, N. 15757 del 2011 Rv. 249939).
Di guisa che anche nel procedimento de libertate il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato (Sez. 6, n.41376 del 25/10/2011, COGNOME, Rv. 251064).
Tanto, considerato, deve rilevarsi che, con la sentenza rescindente, come notato dal Sostituto Procuratore generale nella requisitoria scritta fatta pervenire a questa Corte, i margini del giudizio di rinvio sono stati circoscritt precisamente.
Invero, la Suprema Corte aveva riscontrato l’assenza di motivazione limitatamente al profilo del periculum, segnalando che la prima ordinanza del Tribunale del riesame, aveva fatto, impropriamente, coincidere le conseguenze di rilievo penale del delitto di falso contestato in via provvisoria e per il quale er stato riconosciuto il fumus, con le eventuali ragioni di danno civile derivanti da tale condotta, omettendo di considerare che era stato proprio il delitto di falso contestato, in relazione al quale era stato ritenuto sussistere il fumus commissi delicti, a consentire ai tre indagati di disporre, fin dal 2016, della nuda proprietà di quel rilevante (anche in termini di controvalore economico) pacchetto di azioni nominative, prima intestate a NOME COGNOME e ad acquisirne, nel 2019, al decesso della cedente, rimastene usufruttuaria, la piena proprietà.
Tale titolarità, secondo la sentenza rescindente, aveva comunque consentito ai COGNOME di disporre dei titoli, di incassarne i dividendi, di esercitare
qualsivoglia diritto, discendente dalla loro proprietà (prima nuda, poi piena), oltre che di concludere, con i coeredi COGNOME, la descritta transazione, muovendo comunque dalla circostanza che gli stessi risultavano nominativamente a loro intestati e di cederli alla controllante, nel 2021 e nel 2023, con atti questi ultim indicati dalla Suprema Corte, nella sentenza rescindente, come non ancora perfezionati, seppure per determinati aspetti.
Dunque, la pronuncia perveniva all’annullamento in accoglimento del ricorso della parte pubblica, demandando al giudice del rinvio la valutazione, anche alla luce di tali considerazioni se, ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., la disponibilità delle azioni, sottoposte dal Gip al sequestro preventivo, “possa aggravare o protrarre le conseguenze” del reato contestato.
3.0rbene, il Collegio osserva, a fronte di tale delimitato ambito cognitivo del Giudice del rinvio, che la motivazione del provvedimento impugnato, da un lato, trascura la circostanza che i delitti contro la fede pubblica, per la loro natura plurioffensiva, tutelano direttamente anche l’interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, oltre a quello dei soggett privati sulla cui sfera giuridica l’atto sia destinato a incidere concretamente (cfr. Sez. 3, n. 2511 del 16/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263416 – 01), secondo il principio di diritto richiamato dalla sentenza rescindente in relazione a un aspetto che, nell’ordinanza impugnata, viene trascurato.
Così omettendo di verificare l’incidenza o meno del periculum in mora derivante dall’aggravamento dell’offesa per l’interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, concentrandosi, invece, il Tribunale, essenzialmente, a valutarne l’incidenza sulla sfera giuridica dei soggetti privati (coeredi o indicati come tali).
3.1. Dall’altro, si osserva che punto centrale della motivazione del Tribunale per tutta la porzione della condotta successiva al decesso di NOME COGNOME e al consolidarsi della proprietà piena dei titoli nominativi e delle corrispondenti azioni, in capo agli indagati (successivamente alla morte della de cuius intervenuta il 29 novembre 2019), resta la valutazione dell’intervenuta transazione risalente al mese di aprile 2021, perfezionata con i (possibili) danneggiati dal reato, coeredi (o presunti tali) con i ricorrenti COGNOME.
Infatti, il Tribunale sottolinea in termini tali da escludere il periculum, che, ormai, l’attualità della compromissione del bene giuridico della pubblica fede è venuta meno e ha perso concreta rilevanza, proprio in virtù dell’atto, stipulato davanti al pubblico ufficiale, circostanza che aveva, peraltro, consentito di attribuire carattere fidefacente all’assetto delle posizioni giuridiche soggettive determinatesi con tale atto, risolvendo in via definitiva ogni questione controversa atteso che i coeredi COGNOME hanno riconosciuto, in capo agli odierni
indagati, la qualità di unici ed esclusivi proprietari della s. p. a. nella percentual indicata del 10,39%.
Il Collegio osserva che si tratta di punto della decisione già attinto dalla sentenza di annullamento, alla quale il Giudice del rinvio, tuttavia, risponde con motivazione, in sostanza, reiterativa rispetto al ragionamento svolto dalla prima ordinanza annullata e, comunque, insoddisfacente.
Appare evidente, infatti, che il titolo in base al quale i COGNOME addivengono alla transazione descritta, con i coeredi COGNOME, è la loro piena proprietà acquisita a titolo originario per effetto del consolidamento dell’usufrutto già dal 2019, non anche la loro qualità di coeredi legittimi (in quote percentuali, peraltro, non chiarite nemmeno dagli indagati nelle memorie difensive fatte pervenire, da ultimo, a questa Corte).
Invero, si rileva che nella scrittura transattiva risalente al 23 aprile 2021 (denominata “scrittura privata di transazione in prevenzione e/o liquidazione azioni RAGIONE_SOCIALE De RAGIONE_SOCIALE“, cfr. all. 11 della produzione difensiva memoria avv. NOME COGNOME) intercorsa tra i COGNOME e i presunti coeredi, le parti escludono espressamente che le azioni in questione, pervenute agli odierni indagati, quanto alla nuda proprietà, per effetto della firma di girata autenticata di NOME COGNOME tacciata di falsità, siano da ricomprendere nella massa ereditaria della stessa de cuius NOME COGNOME.
Invece, gli indagati contraggono e compiono la transazione escludendo, espressamente, nella citata scrittura di agire iure ereditai – 1. s affermando la propria qualità di titolari della proprietà piena, per effetto del consolidamento dell’usufrutto, dunque già dalla data del 29 novembre 2019 (morte della de cuius) così incidendo l’operazione sull’attuazione e, anzi, la protrazione delle conseguenze del reato.
Trascurano, infatti, i resistenti COGNOME sul punto, pur a fronte delle articolate argomentazioni svolte con le memorie fatte pervenire a questa Corte, nonché la motivazione del provvedimento impugnato che, come già notato nella sentenza rescindente, vi è un periodo ampio, dalla morte di NOME COGNOME e sino alla transazione (dal novembre 2019), in cui questi, proprio in quanto consolidatosi l’usufrutto, hanno potuto disporre dei titoli, incassarne i dividendi, esercitare qualsivoglia diritto discendente dalla loro proprietà divenuta piena, nonché concludere la descritta transazione con i coeredi COGNOME nella veste di proprietari nella indicata percentuale, muovendo dal presupposto proprio che i titoli medesimi risultavano nominativamente a loro intestati.
Sicché, ai fini che interessano, risulta dal tutto omesso l’esame del periodo compreso tra il novembre 2019, dalla morte della de cuius, sino al 23 aprile 2021, data della indicata transazione con i Verna, spazio temporale nel quale i
diritti da parte degli indagati sui titoli sono stati esercitati iure proprio, quali pieni proprietari, anche per quanto concerne i dividendi da questi rappresentati.
3.2. Il reato ascritto in via provvisoria, peraltro, limitatamente al fumus, risulta già riconosciuto nei suoi connotati e nei margini propri di questa fase cautelare (seppure, risulti contestato, nel giudizio di cognizione, dagli indagati con apposita relazione tecnica), non solo dalla Corte di legittimità nella pronuncia di annullamento con rinvio, ma anche dallo stesso Tribunale del riesame, nell’ordinanza da ultimo adottata in sede di rinvio.
Come notato con la sentenza rescindente, si colloca, poi, nella seconda parte della condotta, senz’altro integrante un continuum rispetto alla prima, la cessione delle quote sociali della s. p. a., pervenute alla RAGIONE_SOCIALE a cagione del reato di falso, in almeno due occasioni, nel 2020 (il 9 settembre 2020, accordo risolto consensualmente tra le parti nel 2021) e nel 2023 a un terzo (alla F.RAGIONE_SOCIALE, controllante della RAGIONE_SOCIALE).
Tanto, a dimostrazione della sussistenza di atti disposizione dei titoli in questione, la cui titolarità, come nota il ricorrente, trova attribuzione originari nella girata tacciata di falso da parte degli indagati, titoli loro nominativamente intestati, con atti che, alla stregua di quanto già segnalato dalla pronuncia rescindente, non si erano integralmente perfezionati e che, dunque, giustificherebbero l’adozione dell’invocata misura cautelare reale.
3.3. Per altro verso, quanto alla fase precedente al decesso della COGNOME, si osserva, in punto di concretezza e attualità del pericolo, in continuità con la giurisprudenza di legittimità espressasi sul punto (tra le altre, Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, COGNOME, Rv. 274778 – 01, relativa a una fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il sequestro preventivo, disposto su quote societarie, senza valutare l’indisponibilità delle stesse per effetto della precedente sottoposizione dell’ente a misura interdittiva antimafia; conf. Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, Gentili, Rv. 277173 – 01), che il periculum deve presentare i detti requisiti e richiede che sia dimostrata, con ragionevole certezza, l’utilizzazione del bene per la commissione di ulteriori reati o per l’aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede.
Su tale punto, si osserva che, secondo la ricostruzione contenuta anche nella sentenza rescindente, con la girata autenticata dei titoli, gli indagati hanno assunto la titolarità della nuda proprietà di questi, a sua volta alienabile, nonché ne hanno acquisito la piena proprietà alla morte della COGNOME per effetto del consolidamento dell’usufrutto, così sottraendosi a ogni eventuale limite alla circolazione dei titoli azionari (n.d.r. anche quanto alla verifica dell’esistenza d valida girata, restando esclusa l’operatività dei limiti di cui all’art. 2355-bi comma terzo, cod. civ.).
Nel caso al vaglio, la stessa sentenza rescindente, peraltro, aveva già segnalato che, per il periodo successivo alla morte di NOME COGNOME risultano due cessioni a favore della controllante, nel 2021 e nel 2023.
Dunque, è necessario valutare, in sede di rinvio, l’eventuale protrazione delle conseguenze del reato riguardanti anche tali operazioni che la pronuncia rescindente ha escluso essersi perfezionate del tutto (così, evidentemente, concludendo nel senso della sussistenza della concretezza e attualità del periculum).
3.4 Da ultimo, il Collegio rileva che il Tribunale afferma, nell’annullare il sequestro, che le azioni oggetto dell’originaria misura cautelare reale, sono state annullate e sostituite con nuovi titoli, aventi diverso numero, come annotato nel libro soci della RAGIONE_SOCIALE, circostanza che, però, può rilevare in punto (di eventuale) esecuzione della misura cautelare reale ove adottata.
Sempre, peraltro, a seguito di approfondita valutazione di merito, rimessa, dunque, al giudice del rinvio, quanto alla ravvisata estraneità, rispetto agli indagati (cfr. p. 9 del provvedimento impugnato), della società cessionaria dei titoli nominativi e delle relative azioni di cui, comunque – secondo la stessa motivazione del provvedimento impugnato reso in sede di rinvio – gli eredi COGNOME rappresentano il 38 % del capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE di Filippo RAGIONE_SOCIALE
4.Si impone, quindi, l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza perché, senza ripercorrere i medesimi argomenti di cui alla motivazione del provvedimento annullato, nonché uniformandosi ai principi di diritto affermati nella presente sede e con la sentenza rescindente, il Tribunale con funzione di riesame verifichi se la disponibilità delle azioni, oggetto dell’originario provvedimento impositivo del sequestro preventivo, ex art. 321 cod. proc. pen., possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato contestato in via provvisoria agli indagati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Pescara competente ai sensi dell’art. 324 comma 5 cpp
Così deciso, il 18 ottobre 2024
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE