Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33801 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33801 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Carrara il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/04/2025 del Tribunale della libertà di Massa letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Massa, costituito ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., ha rigettato l’appello proposto NOME COGNOME avverso il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Massa, che aveva respinto l’istanza di parziale dissequestro dei beni attinti da decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Massa nei confronti del COGNOME con riferimento al profitto dei delitti di cui agli artt. 11 e 4 d.lgs. n. 74 del 2000, oggetto di incolpazion provvisoria, rispettivamente, ai capi 1) e 7), e ai capi 2), 3), 4) e 5).
Avverso l’indicato provvedimento, l’indagato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
2.1. Con un primo motivo, denuncia l’erronea applicazione degli artt. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, 41 e 42 Cost., in relazione all’art. 321, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione assente o apparente. Rappresenta il difensore che la finalità della misura cautelare reale è quelle di “congelare” beni che abbiano un valore pari al profitto del reato che si assume commesso; di conseguenza, o si ritiene che il complesso immobiliare (sardo e carrarino) abbia un valore economico, e allora il quantum dovrà essere ridotto, o si ritiene, come l’ordinanza impugnata, che detti immobili non abbiano valore (in quanto gravati da ipoteche), e allora viene meno la necessità e la legittimità del sequestro stesso.
2.2. Con un secondo motivo, deduce l’erronea applicazione dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione all’art. 321, cod. proc. pen. e il vizio di assolut carenza di motivazione. Ad avviso del difensore, la motivazione sarebbe censurabile perché, a fronte di due cespiti immobiliari – uno in Sardegna, uno in Toscana – entrambi gravati da ipoteche a favore del fisco, il Tribunale ha ritenuto che il primo cespite non possa costituire garanzia sufficiente per le esigenze cautelari perché gravato da pesi che lo rendono difficilmente “incamerabile”, e, allo stesso tempo, ha escluso che siano venute meno le esigenze cautelari in relazione al secondo, pur trattandosi di un immobile parimenti “bloccato” dal fisco.
2.3. Con un terzo motivo, censura l’erronea applicazione degli artt. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione all’art. 321, cod. proc. pen., 275 cod. proc. pen. e il vizio di assoluta carenza di motivazione. Espone il difensore che il Tribunale non ha tenuto conto del principio di proporzione, essendo stato disposto l’intero patrimonio dell’indagato e dei suoi familiari, del valore – quanto ai soli beni immobili – non inferiore a 8.115.590 euro, a fronte di un profitto dei reati nettamente inferiore, così impedendo all’indagato di far fronte anche alle minime esigenze di vita.
Nel termine di legge, il difensore dell’indagato ha depositato memoria con la quale, nel riprendere le argomentazioni del ricorso, insiste per l’accoglimento del ricorso medesimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
In via preliminare, per una migliore comprensione della vicenda, appare utile ricapitolare l’iter procedimentale per come ricostruito nell’ordinanza impugnata.
2.1. Con decreto emesso dal G.i.p. del Tribunale di Massa, veniva disposto il sequestro preventivo, sino alla concorrenza dell’importo di 3.984.482,26 euro in via diretta, nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, quale profitto del reat di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, attualmente evocato ai capi 1) e 7) della richiesta di rinvio a giudizio, nonché, ove detta somma non fosse stata interamente recuperata, il sequestro per equivalente su denaro, titoli, beni mobili o immobili di cui gli indagati avessero avuto la disponibilità, fino alla concorrenza di 3.984.482,26 euro per COGNOME e di 3.210.356,08 euro per COGNOME.
Era parimenti disposto: il sequestro preventivo, in via diretta e per equivalente, del profitto del reato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto al COGNOME ai capi 2), 3), 4), 5) e 6), per 1.157.082,83 euro; il sequestro preventivo dei 442 beni riportati nella scrittura privata stipulata il 27 settembre 2018 tra COGNOME NOME, registrata il 12 giugno 2019, presso l’agenzia RAGIONE_SOCIALE Entrate di Massa Carrara, serie 3, numero 844, in quanto profitto del delitto di cui all’art. 11 d.lgs. 74 del 2000 o, laddove non fosse stato possibile, per equivalente, su denaro, titoli, beni mobili o immobili di cui gli indagati avessero avuto la disponibilità fino alla concorrenza di tale importo.
2.2. Il sequestro veniva eseguito a partire del 29 novembre 2024 su una serie di beni, mobili ed immobili, dettagliatamente descritti a p. 1 dell’ordinanza impugnata, tra cui cinque unità immobiliari situate in Carrara e adibite a magazzini, studi professionali, abitazioni in villini e stalle, facenti capo al COGNOME, nonché l’in complesso immobiliare “Li Ruini”, composto da sedici blocchi situati in località Arzachena e intestato al COGNOME.
2.3. Pronunciando sulle istanze di riesame proposte dal COGNOME e dalla COGNOME, il Tribunale di riesame, con dispositivo reso il 20 dicembre 2024, così decideva: veniva dichiarato inammissibile l’istanza di riesame presentata da NOME COGNOME, quale
legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE; in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE istanze di riesame proposte da NOME COGNOME, in proprio, e dalla di lui moglie, NOME COGNOME, ha ridotto l’importo sequestrato, limitatamente al reato di concorso nel delitto di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, alle somme di 3.210.356,08 euro, da dividere in parti uguali tra gli indagati, ed 744.125,92 euro a carico del solo COGNOME con riferimento al profitto del delitto ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, oggetto di provvisoria incolpazione ai capi 2), 3), 4) e 5), nel resto confermando il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Massa.
2.4. In data 24 gennaio 2025 il difensore di COGNOME depositava istanza di parziale dissequestro, diretto al mantenimento in vincolo del solo compendio immobiliare “Li Ruini”; l’istanza veniva rigettata dal G.i.p. con ordinanza del 12 marzo 2025, in quanto detto bene era gravato da onere e pesi, sicché non era facilmente aggredibile dall’Erario.
2.5. Il difensore proponeva appello cautelare, evidenziando che l’immobile “Li Ruini” era idoneo a garantire la pretesa tributaria.
Così ricostruiti i termini della vicenda, il ricorso è inammissibile.
I primi due motivi, esaminabili congiuntamente essendo collegati, sono inammissibili in quanto propositi al di fuori dei casi consentiti.
In primo luogo, quanto all’asserita violazione degli artt. 41 e 42 Cost., occorre ribadire che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione, poiché l’inosservanza RAGIONE_SOCIALE stesse non è prevista, dall’art. 606 cod. proc. pen., tra i casi di ricorso e può solo costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale (Sez. 5, n. 4944 del 03/12/2021, dep. 2022, Falbo, Rv. 282778 – 01; Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059 – 01; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di, Rv. 261551 – 01), nel caso di specie non proposta.
Quanto alle ulteriori censure, richiamati gli stringenti limiti relativi al si dacato della RAGIONE_SOCIALEzione avente ad oggetto le ordinanze relative a provvedimenti cautelari reali – che è circoscritto alla possibilità di rilevare la sola violazion legge, così come dispone testualmente l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del
29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656) – nel caso in esame non può affermarsi che la motivazione resa dal provvedimento impugnato, quanto ai dati di fatto valorizzati e alle conclusioni da essi tratte, sia omessa ovvero apparente.
Invero, il Tribunale ha spiegato perché il solo complesso immobiliare sardo non possa ritenersi capiente rispetto all’importo sequestrabile ai fini di confisca; e ciò in quanto su tale bene concorrono plurimi e cospicui crediti per importi superiori a 21 milioni di euro, ovvero in misura eccedente il valore del cespite, come calcolato “in eccesso” dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate nella misura di 6.300.000 euro: stima ritenuta attendibile in quanto compiuta tramite il procedimento estimativo e comparativo pluripara metrico derivato dal RAGIONE_SOCIALE, metodologia che si basa sulla comparazione con unite immobiliari aventi caratteristiche similari al bene da valutare e che sono state vendute di recente.
Oltre a ciò, il Tribunale ha evidenziato la non attendibilità del valore dell’immobile in questione risultante dalla consulenza della difesa, sia perché fondato sul criterio del più probabile valore di mercato, sia perché risalente nel tempo e, quindi, non più attuale, sia, infine, perché non tiene conto dei pesi gravanti sul bene.
A fronte di tale apparente argomentativo, che certamente non può dirsi mancante né apparente, il ricorrente, con i motivi in esame, a bene vedere attacca la persuasività della motivazione, il che esule dal perimetro segnato dall’art. 325 cod. proc. pen.
Il terzo motivo è inammissibile perché la relativa questione non era stata dedotta con la richiesta di revoca parziale della misura ablativa, richiesta che delimita il perimetro della cognizione del giudice prima, del tribunale di appello poi.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Così deciso il 25/09/2025.