Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17698 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17698 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/11/2023 del TRIB. LIBERTA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avvocato NOME COGNOME del foro di NAPOLI, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 21 novembre 2023 (depositata il 15 dicembre 2023) – decidendo quale giudice di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 39122/23 del 14 giugno 2023, che aveva annullato una precedente ordinanza del 10 marzo 2023 – il Tribunale per il riesame Napoli ha respinto l’istanza con la quale NOME COGNOME ha chiesto la revoca del sequestro preventivo di un manufatto facente parte di un complesso immobiliare agricolo situato nel Comune di Anacapri alla INDIRIZZO in relazione al quale sono stati ipotizzati i seguenti reati: artt. 44, comma 1, lett. c) e 95 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; art. 181 d.lgs. 30 aprile 2004 n. 42; art. 734 cod. pen.
Nella parte iniziale dell’ordinanza si legge che l’istanza di dissequestro oggetto del presente giudizio riguarda uno degli immobili sottoposti a sequestro preventivo con decreto del 10 luglio 2019 del Giudice per le Indagini preliminari di Napoli: in specie, l’immobile descritto al punto 4) di quel decreto. Nel corpo del provvedimento è scritto che l’istanza ha ad oggetto «il dissequestro del manufatto individuato al punto 15 lettera E) dell’imputazione (c.d. rudere o museo)». Se ne desume che il manufatto indicato con l’espressione «rudere» altro non è che l’immobile indicato al punto 4) del decreto di sequestro preventivo del 10 luglio 2019, descritto in quel decreto nei seguenti termini: «corpo di fabbrica emergente dal suolo ricavato da una vecchia cisterna di consistenza inferiore».
2. Per miglior comprensione della vicenda è doveroso riferire che l’istanza di revoca del sequestro preventivo, fu presentata da NOME COGNOME il 23 gennaio 2023 ed era fondata: in via principale, sull’intervenuta prescrizione dei reati ediliz in via subordinata, sul venir meno delle esigenze cautelari conseguente alla manifestata volontà di abbattere il manufatto. Tale volontà – documentata dall’indicazione dell’impresa che avrebbe eseguito i lavori di demolizione e dalla presentazione di un cronoprogramma di quei lavori – era stata manifestata da COGNOME sia per poter usufruire della causa di non punibilità prevista dall’art. 181, comma 1 quinquies, d.lgs. 42/2004, sia per dare esecuzione al permesso di costruire n. 9/2021 rilasciato dal Comune di Anacapri in data 4 agosto 2021 che, in tesi difensiva, autorizzava il mantenimento di un locale lavanderia/stenditoio, realizzato in assenza di titoli autorizzativi in ampliamento di un preesistente locale tecnico, previa demolizione, in compensazione, dell’immobile oggetto dell’istanza di dissequestro.
L’istanza fu respinta dal Tribunale con ordinanza in data 1° febbraio 2023 e contro questo provvedimento fu proposto appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. Con ordinanza del 10 marzo 2023, il Tribunale di Napoli respinse l’appello
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cautelare. In rigetto fu motivato: quanto alla pretesa prescrizione dei reati edilizi, perché gli elementi addotti non consentivano di stabilire l’epoca di realizzazione dell’opera oggetto dell’istanza di dissequestro; quanto alla richiesta di dissequestro finalizzato alla demolizione, perché il Tribunale la qualificò come una istanza di dissequestro temporaneo finalizzato al ripristino dello stato dei luoghi e, secondo la prevalente giurisprudenza, il provvedimento che decide su una tale istanza non può essere oggetto di appello cautelare.
Contro l’ordinanza del 10 marzo 2023 COGNOME propose ricorso per Cassazione. In quella sede non ripropose il tema della prescrizione del reato edilizio (sulla quale, dunque, si è formato giudicato cautelare), ma sottolineò che la revoca del sequestro era stata chiesta in via definitiva per il venir meno delle esigenze cautelari conseguente alla programmata demolizione del manufatto.
Come emerge dalla lettura della sentenza n. 39133/23 del 14 giugno 2023, pronunciata dalla Terza Sezione penale di questa Corte, secondo la difesa, a seguito dell’abbattimento della costruzione, «non sarebbe residuato alcunché da sottoporre a vincolo cautelare». V’era poi un fatto nuovo, successivo all’adozione del provvedimento di sequestro, che detenminava il venir meno delle esigenze cautelari: si trattava del permesso a costruire n. 9/2021, «rilasciato in sanatoria per il mantenimento di un locale lavanderia/stenditoio, realizzato in assenza di titolo quale ampliamento di un preesistente locale tecnico, subordinato alla demolizione, per compensazione di volumetria, oltre che di una cisterna, anche del rudere oggetto degli interventi abusivi» (così testualmente pag. 4 della sentenza). Secondo il ricorrente, l’aver chiesto e ottenuto quel provvedimento dimostrava la volontà di procedere alla demolizione del manufatto ed escludeva in radice le ravvisate esigenze cautelari.
Con la sentenza n. 39133/23 il ricorso fu accolto. La sentenza di annullamento rilevò che il Tribunale non aveva motivato sulla persistenza delle esigenze cautelari e si era limitato a qualificare la richiesta avanzata come richiesta di dissequestro temporaneo non suscettibile di appello cautelare, ma tale qualificazione non trovava conferma nel contenuto dell’istanza, dalla quale emergeva la volontà di ottenere il dissequestro definitivo dell’immobile. Pertanto, al giudice di rinvio chiesto di valutare se, in presenza della manifestata intenzione di demolire e di un permesso in sanatoria che presupponeva la demolizione in compensazione del manufatto oggetto dell’istanza, le esigenze cautelari ravvisate dal G.i.p. potessero ancora reputarsi sussistenti.
Con ordinanza del 21 novembre 2023 il giudice di rinvio ha ritenuto che le esigenze cautelari ritenute sussistenti dal G.i.p. che aveva disposto il sequestro preventivo persistessero inalterate.
Ha osservato in proposito (pag. 3 dell’ordinanza):
che l’eliminazione del vincolo cautelare, «permettendo la quotidiana utilizzazione dell’ingresso carrabile, della rampa di collegamento e della superficie destinata a parcheggio, con il connesso duraturo e persistente transito su di essi di veicoli» metterebbe «a repentaglio il futuro ripristino della destinazione agricola della superficie e degli originari terrazzamenti»;
che la possibilità concessa al ricorrente «di “spendere” la demolizione del manufatto in questione quale contropartita per il rilascio di un permesso a costruire in sanatoria per altro manufatto abusivo, non solo non elide le esigenze sottese al mantenimento del vincolo in parola, ma addirittura le aggrava, atteso che l’indagato mostra di volersi avvantaggiare dell’edificazione abusiva in questione, utilizzando la demolizione del manufatto abusivo quale contropartita nei confronti dell’amministrazione per il rilascio di permesso a costruire in sanatoria in relazione ad altra, ulteriore, edificazione abusiva»;
che l’istante non ha offerto «alcuna garanzia in ordine alla effettiva demolizione del manufatto» che ha solo affermato di voler realizzare;
che, se egli avesse realmente voluto ripristinare lo stato dei luoghi, avrebbe proposto al giudice procedente una istanza di dissequestro temporaneo e ciò avrebbe consentito di cancellare il vincolo cautelare all’esito della verifi dell’avvenuta demolizione;
che, ove il permesso in sanatoria non fosse rilasciato, la demolizione dell’immobile richiesta in compensazione dall’amministrazione potrebbe non essere realizzata;
che, peraltro (come anche la sentenza di annullamento ha sottolineato) la validità di una sanatoria condizionata è sempre stata esclusa dalla giurisprudenza di legittimità «alla luce della necessaria verifica del requisito della dopp conformità».
I difensori di NOME COGNOME hanno proposto tempestivo ricorso contro l’ordinanza del giudice di rinvio deducendo quattro motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall’art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.
3.1. Col primo motivo, la difesa deduce violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. conseguente all’inosservanza da parte del Tribunale del principio di diritto stabilito dalla sentenza di annullamento. Deduce, inoltre, violazione d legge sostenendo che la motivazione fornita dal Tribunale in ordine al persistere delle esigenze cautelari sarebbe meramente apparente. Non sarebbe stata fornita, infatti, alcuna spiegazione delle ragioni per cui, una volta eliminato il manufatt abusivo, sarebbe possibile il protrarsi del danno urbanistico.
Secondo il ricorrente, la sentenza di annullamento imponeva al giudice di rinvio di verificare la legittimità del provvedimento di sanatoria, invocato come fatto nuovo, idoneo a far venir meno le esigenze cautelari, ma il Tribunale non ha compiuto tale verifica. Non ha spiegato, infatti, se il permesso in sanatoria n. 9/2021 rilasciato dal Comune di Anacapri debba considerarsi illegittimo per la mancata verifica del requisito della doppia conformità o non lo sia. La difesa sottolinea, inoltre, che l’eventuale illegittimità di tale permesso a costru riguarderebbe eventualmente l’opera assentìta in sanatoria (un locale lavanderia/stenditoio) e non già il manufatto da demolire, l’unico del quale era stato chiesto il dissequestro.
Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe dovuto spiegare in che modo «il presunto perdurare del pericolo di squilibrio urbanistico cui sarebbe sottoposto il territorio» possa essere compatibile con il «programma perseguito dall’indagato, e oggi definitivamente concordato con il Comune di Anacapri, di sanatorie, di parziali ripristini (ove l’abuso non investiva l’intero cespite) e di demolizio integrale di un manufatto».
3.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge processuale rilevando che la motivazione fornita dal Tribunale è eccentrica rispetto alla domanda formulata dal ricorrente. Sostiene inoltre che, proprio perché eccentrica rispetto alla istanza di restituzione formulata, la motivazione sarebbe apparente.
A sostegno di questo motivo la difesa osserva che la restituzione richiesta non permetterebbe affatto – come si sostiene nel provvedimento impugnato – «la quotidiana utilizzazione dell’ingresso carrabile, della rampa di collegamento e della superficie destinata a parcheggio, con il connesso duraturo e persistente transito su di essi di veicoli», perché l’immobile del quale è stato chiesto il dissequestro (peraltro destinato alla demolizione) è «un rudere» ed è «collocato in una zona completamente diversa e distante» dai siti cui l’ordinanza fa riferimento.
3.3. Col terzo motivo, la difesa sostiene che il Tribunale avrebbe ritenuto persistenti le esigenze cautelari sulla base di una motivazione apparente perché fondata su argomentazioni congetturali. Il Tribunale ha sostenuto, infatti, che COGNOME avrebbe adoperato la demolizione del rudere come «contropartita» per il rilascio di un permesso a costruire. Non ha considerato, dunque, che il permesso n. 9/2021 è già stato rilasciato più di tre anni fa e riguarda una lavanderia, quindi un immobile diverso dal «rudere» di cui è stata chiesta la restituzione. Sottolinea inoltre che, se all’esito del giudizio fosse confermata la natura abusiva di quel «rudere», esso sarebbe comunque destinato alla demolizione. La difesa osserva, infine, che all’istanza di dissequestro era allegato un dettagliato cronoprogramma dei lavori – con indicazione del direttore dei lavori, della ditta esecutrice, del lu di conferimento a discarica degli inerti – e ciò forniva ampie garanzie sul fatto che
la demolizione sarebbe regolarmente avvenuta sotto il controllo della Polizia giudiziaria delegata alla rimozione dei sigilli.
3.4. Col quarto motivo, la difesa lamenta che l’ordinanza impugnata non abbia fornito motivazione alcuna quanto alla volontà di procedere alla demolizione del manufatto, manifestata da COGNOME al fine di avvantaggiarsi della causa di estinzione del reato prevista dall’art. 181, comma 1 quinquies, d.lgs. 42/2004.
Deduce, pertanto, una carenza di motivazione così radicale da sconfinare in violazione di legge quanto alla ritenuta persistenza delle esigenze cautelari in una situazione in cui:
COGNOME ha interesse a procedere alla rimessione in pristino prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, perché ciò determina l’estinzione del reato previsto dall’art. 181 d.lgs. 42/2004;
se fosse riconosciuto il carattere abusivo del manufatto, lo stesso dovrebbe in ogni caso essere demolito ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
Come noto, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge. In questa nozione i vizi della motivazione possono essere compresi soltanto se si tratta di vizi «così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Nel caso in esame, la Terza Sezione penale di questa Corte ha annullato l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Napoli il 10 marzo 2023 perché, avendo qualificato la richiesta di revoca del sequestro preventivo avanzata da NOME COGNOME come un’istanza di dissequestro temporaneo finalizzata alla demolizione, non l’aveva esaminata nel merito e si era limitato a rilevare che quella istanza non era suscettibile di appello in sede cautelare ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. Pertanto, il giudice di rinvio era tenuto a qualificare l’istanza come una richiesta di revoca definitiva del sequestro preventivo e a valutare se la manifestata volontà di procedere alla demolizione del manufatto fosse idonea a far venire meno le esigenze cautelari che avevano giustificato il sequestro. Tutto questo, anche alla luce del fatto nuovo costituito dal rilascio di un permesso a costruire in sanatoria relativo ad altro immobile abusivo; permesso subordinato,
in tesi difensiva, alla demolizione, per compensazione di volumetria, dell’immobile oggetto dell’istanza di dissequestro.
Giudicando in sede di rinvio, il Tribunale non ha disatteso questi principi perché ha motivato in ordine all’attuale sussistenza delle esigenze cautelari. Pertanto, il motivo di ricorso con il quale è stata dedotta violazione dell’art. 62 comma 3, cod. proc. pen. è manifestamente infondato e si 1:ratta di valutare se, nel ritenere persistenti le esigenze cautelari, il Tribunale sia incorso in violazion di legge e abbia fornito una motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
2.1. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, nell’uniformarsi alla questione di diritto decisa dalla sentenza rescindente, il giudice di rinvio non doveva motivare sulla legittimità del permesso a costruire n. 9/2021 rilasciato dal Comune di Anacapri il 4 agosto 2021 riguardante: «il mantenimento di un locale lavanderia/stenditoio, realizzato in assenza di titoli autorizzativi in ampliamento ad un preesistente locale tecnico» previa «demolizione, in compensazione, di volumetrie legittime costituenti un comodo rurale ed una cisterna con trasformazione a verde delle aree interessate» (così testualmente recita il provvedimento, che è allegato all’atto di ricorso).
Come lo stesso ricorrente riconosce, infatti, quel provvedimento consentiva il mantenimento di un immobile diverso da quello oggetto della istanza di dissequestro, sicché non era rilevante ai fini della decisione accertare se si trattasse o meno di un provvedimento legittimo. L’eventuale illegittimità del permesso a costruire in sanatoria, infatti, non avrebbe inciso sulla possibilità d mantenere in opera il manufatto del quale è stata chiesta la restituzione, ma, caso mai, sulla possibilità di mantenere in opera il locale lavanderia che non è oggetto dell’istanza di dissequestro.
2.2. Sotto diverso profilo, si deve osservare che la difesa del ricorrente non ha fornito documentazione atta a comprovare l’identità tra l’immobile oggetto dell’istanza di dissequestro e le «volumetrie legittime» indicate nel permesso n. 9/2021 (invocato come fatto nuovo idoneo a giustificare il venir meno delle esigenze cautelari) sicché, per questa parte, il ricorso non è autosufficiente.
Ed invero, il permesso n. 9/2021 (che la difesa ha allegato al ricorso) prevede, a titolo di compensazione per l’autorizzazione al mantenimento di un locale abusivo adibito a lavanderia, la demolizione «di volumetrie legittime costituenti un comodo rurale ed una cisterna» e il fatto che si parli di «volumetrie legittime» induce a dubitare che la demolizione autorizzata dal Comune a titolo di compensazione abbia ad oggetto l’immobile indicato al punto 4) del decreto di sequestro preventivo del 10 luglio 2019, cui si riferisce la richiesta di restituzion Questo immobile, infatti, è descritto al punto 4) del decreto di sequestro come
«corpo di fabbrica emergente dal suolo ricavato da una vecchia cisterna di consistenza inferiore»; al punto 15 lettera E) del capo di imputazione nei seguenti termini: «fabbricato di circa mt.12.70 x 8.00 x 3.70, interamente emergente dal circostante piano di campagna e costituito da un salone di mt.11.48×6.78x h.3.00 con adiacente volumetria semicircolare di circa mc.12.85, costituita da un bagno e piccolo cucinino, occupante una superficie utile di circa mq.5.40 (dépendance museo privato) in luogo di una originaria cisterna seminterrata di mt. 8.40×5.30 (dimensioni esterne) x h.3.30 interna, emergente dal piano di campagna circa cm. 80».
Da quanto esposto emerge che l’immobile del quale è stata chiesta la restituzione è un fabbricato di consistenza volumetrica superiore a quella della «vecchia cisterna» dalla quale è stato ricavato e che il permesso n. 9/2021 parla di «volumetrie legittime» costituite da «un comodo rurale e una cisterna». Pertanto, l’identità tra l’immobile oggetto dell’istanza di dissequestro e l «volumetrie legittime» indicate nel permesso nNUMERO_DOCUMENTO 9NUMERO_DOCUMENTO non emerge con chiarezza né dal ricorso né dalla documentazione ad esso allegata, che comprende solo (allegato 5) una planimetria generale del sito con indicazione a penna del «c.d. rudere».
Nel motivare sull’attuale sussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale ha sostenuto che l’eliminazione del vincolo cautelare, «permettendo la quotidiana utilizzazione dell’ingresso carrabile, della rampa di collegamento e della superficie destinata a parcheggio, con il connesso duraturo e persistente transito su di essi di veicoli» metterebbe «a repentaglio il futuro ripristino della destinazione agricol della superficie e degli originari terrazzamenti».
Si deve dare atto al ricorrente che questa motivazione è eccentrica rispetto al contenuto della domanda, che non riguardava la possibilità di rientrare in possesso e utilizzare l’ingresso carrabile, la rampa di collegamento al parcheggio e il parcheggio stesso, bensì la possibilità di rientrare in possesso del corpo di fabbrica indicato al punto 4) del decreto di sequestro preventivo che si trova in altra zona del complesso immobiliare.
Si deve riferire inoltre che, a differenza di quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, la richiesta di rientrare in possesso dell’immobile per demolirlo non era funzionale a «ottenere il rilascio di un permesso a costruire in sanatoria per altro manufatto abusivo»; ma a rendere concretamente operativo, attuandolo, un permesso a costruire già ottenuto.
Le segnalate incongruenze, tuttavia, non consentono di concludere che la motivazione fornita dal provvedimento impugnato sia priva dei requisiti minimi di
coerenza, completezza e ragionevolezza e perciò tale da integrare una violazione di legge.
3.1. Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha sostenuto che, a fronte di un’istanza di revoca del sequestro preventivo e di restituzione definitiva del manufatto, il pericolo del protrarsi del danno urbanistico non può ritenersi venuto meno sol perché COGNOME ha manifestato la volontà di procedere alla demolizione. Ha sottolineato, infatti, che tale manifestazione di volontà – per quanto concreta, documentata dalla produzione di un cronoprogramma dei lavori e sostenuta dal concreto interesse di dare attuazione al permesso n. 9/2021 – si riferisce a un comportamento futuro, quindi incerto, e perciò inidoneo a far ritenere cessato il pericolo del protrarsi del danno urbanistico o il pericolo che quel danno possa essere aggravato dal proprietario una volta ottenuta la libera disponibilità dell’immobile.
Per questa parte la motivazione è certamente idonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Ciò esclude che, nel caso di specie, possa ritenersi sussistente una violazione di legge e, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro non è ammesso per vizi di motivazione.
È doveroso, peraltro, ricordare che, quando il convincimento del giudice poggia su più ragioni distinte, ciascuna delle quali idonea a giustificare la decisione adottata, i vizi logici o giuridici relativi ad una sola di tali ragioni non infic decisione poiché essa trova adeguato sostegno negli altri motivi non affetti da quei vizi (sull’argomento: Sez. 5, n. 37466 del 22/09/2021, COGNOME, Rv. 281877; Sez. 5, n. 2128 del 13/1/1978, COGNOME, Rv. 138077; Sez. 4, n. 216 del 02/05/1975, dep. 1976, COGNOME, Rv. 131797; Sez. 1, n. 604 del 02;05/1967, Solejam, Rv. 105773).
Non ha maggior pregio il quarto motivo, col quale la difesa lamenta che l’ordinanza impugnata non abbia spiegato perché le esigenze cautelari potrebbero reputarsi persistenti in presenza di un chiaro interesse di COGNOME a procedere alla demolizione al fine di avvantaggiarsi della causa di estinzione del reato prevista dall’art. 181, comma 1 quinquies, d.lgs. 42/2004. Basta in proposito ricordare che – come il Tribunale ha sottolineato – COGNOME ha scelto di chiedere il dissequestro definitivo, mentre avrebbe potuto chiedere un dissequestro temporaneo ai soli fini della demolizione: ciò che avrebbe consentito di cancellare il vincolo cautelare a demolizione avvenuta. Che si sia trattato di una richiesta di revoca definitiva del sequestro preventivo, peraltro, è un dato che non può più essere messo in discussione alla luce del principio di diritto enunciato dalla sentenza di
annullamento (n. 39133/23 del 14 giugno 2023) sulla base delle argomentazioni sviluppate dalla difesa del ricorrente.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 9 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente