Sequestro Preventivo: la Cassazione Annulla se il Giudice va Oltre la Richiesta del PM
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale in materia di misure cautelari reali: il Giudice non può disporre un sequestro preventivo finalizzato alla confisca se il Pubblico Ministero ne aveva richiesto uno di tipo ‘impeditivo’. Questa discrasia, secondo la Suprema Corte, costituisce un vizio radicale che porta all’annullamento del provvedimento per violazione del diritto di difesa. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Costruzione Illecita e Richiesta di Sequestro
Il caso trae origine da un procedimento a carico del legale rappresentante di una struttura turistica, un hotel villaggio situato in una nota località balneare. L’indagato era accusato di una serie di violazioni in materia paesaggistica, urbanistica e del codice della navigazione, per aver realizzato e mantenuto opere abusive a servizio del complesso alberghiero in un’area soggetta a vincolo e sul demanio marittimo.
Di fronte a questa situazione, il Pubblico Ministero aveva avanzato al Giudice per le Indagini Preliminari (G.i.p.) una richiesta di sequestro preventivo di tipo ‘impeditivo’ (ai sensi del primo comma dell’art. 321 c.p.p.). L’obiettivo era quello di impedire che la disponibilità del bene potesse protrarre l’attività illecita e deteriorare ulteriormente l’ecosistema protetto.
La Decisione del GIP e del Tribunale del Riesame
Contrariamente a quanto richiesto dalla Procura, il G.i.p. emetteva un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (ai sensi del secondo comma dell’art. 321 c.p.p.), motivando la sua scelta sulla base della natura dei reati contestati. La difesa dell’imprenditore impugnava l’ordinanza davanti al Tribunale del Riesame, lamentando proprio la mancata corrispondenza tra la richiesta del PM e la decisione del Giudice.
Tuttavia, il Tribunale del Riesame confermava il provvedimento del G.i.p., ritenendo in modo sbrigativo che il Giudice avesse comunque fatto riferimento al ‘pericolo di protrazione del reato’. Contro questa decisione, l’indagato proponeva ricorso per Cassazione.
L’analisi della Cassazione sul sequestro preventivo
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, definendo la decisione del Tribunale del Riesame viziata da una ‘motivazione apparente’ e ‘omessa’. La Corte ha sottolineato come il Tribunale non avesse affatto risposto alla censura specifica sollevata dalla difesa, ovvero il difetto di correlazione tra la domanda cautelare e la decisione giudiziaria.
Il Vizio Radicale: Discrepanza tra Richiesta e Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nel concetto di ‘vizio radicale’. La Cassazione, richiamando precedenti conformi, ha stabilito che è illegittima l’ordinanza del riesame che confermi un sequestro finalizzato alla confisca quando il contraddittorio si era instaurato su una richiesta di sequestro impeditivo. Questo perché le due forme di sequestro hanno presupposti e finalità differenti:
1. Sequestro impeditivo: Mira a neutralizzare un pericolo concreto e attuale legato alla libera disponibilità del bene.
2. Sequestro per confisca: Mira a sottrarre un bene che si presume essere il profitto o il prezzo di un reato.
Il G.i.p., disponendo una misura diversa e più afflittiva di quella richiesta, ha agito al di fuori dei limiti posti dalla domanda del PM.
La Violazione del Diritto di Difesa
Questa discordanza non è una mera irregolarità formale, ma si traduce in una palese violazione del diritto di difesa. L’indagato, infatti, si trova a doversi difendere da un provvedimento cautelare i cui presupposti non erano stati oggetto della richiesta originaria, vedendo così compromesse le proprie strategie difensive.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha ritenuto che il vizio colpisse fin dall’origine il decreto del G.i.p., in quanto dalla richiesta del PM non emergevano elementi che potessero giustificare un’interpretazione così estensiva. La motivazione del G.i.p., che distingueva esplicitamente tra le due ipotesi di sequestro, rendeva inequivocabile la sua volontà di disporre la misura finalizzata alla confisca, discostandosi dalla richiesta dell’accusa.
Le Conclusioni
Per queste ragioni, la Cassazione ha annullato senza rinvio sia l’ordinanza del Tribunale del Riesame (per difetto di motivazione), sia il decreto di sequestro originario emesso dal G.i.p. (per la palese violazione del diritto di difesa). La sentenza ribadisce con forza il principio della corrispondenza tra richiesto e pronunciato nel procedimento cautelare, ponendo un chiaro limite al potere del giudice, che non può sostituirsi al Pubblico Ministero nella scelta della natura e della finalità della misura cautelare da applicare.
Può il Giudice disporre un sequestro finalizzato alla confisca se il Pubblico Ministero ha richiesto un sequestro impeditivo?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il Giudice deve attenersi alla natura della misura richiesta dal Pubblico Ministero. Disporre un sequestro con una finalità diversa (in questo caso, per confisca anziché impeditivo) costituisce un vizio radicale che invalida il provvedimento.
Quali sono le conseguenze se il Tribunale del Riesame conferma un sequestro preventivo emesso in difformità dalla richiesta del PM?
L’ordinanza del Tribunale del Riesame è illegittima e deve essere annullata. La Corte ha specificato che confermare un tale provvedimento equivale a una motivazione apparente o omessa, in quanto non affronta il vizio di origine legato alla violazione del principio di correlazione tra richiesto e pronunciato.
Cosa significa l’annullamento senza rinvio del decreto di sequestro?
Significa che la Corte di Cassazione ha annullato in via definitiva sia l’ordinanza del Tribunale del Riesame sia il decreto di sequestro originario, senza che vi sia la possibilità per un altro giudice di riesaminare la questione. L’annullamento è stato disposto a causa della gravità del vizio, considerato una ‘palese violazione del diritto di difesa’ che non permetteva altra soluzione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17285 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17285 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOMECOGNOME nato a Ricadi il 08/07/1935, avverso l’ordinanza in data 18/06/2024 del Tribunale di Vibo Valentia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 10 luglio 2024 il Tribunale del riesame di Vibo Valentia ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 28 maggio 2024 del G.i.p. del Tribunale di Vibo Valentia nel procedimento a carico di NOME COGNOME per violazioni paesaggistiche, urbanistiche e del codice della navigazione in relazione alla realizzazione in assenza di autorizzazioni e al mantenimento di una serie di opere a servizio del hotel villaggio “Stromboli” in Ricadi.
2. Il ricorrente lamenta con il primo motivo la violazione di legge perché il G.i.p. aveva disposto il sequestro finalizzato alla confisca mentre il P.m. aveva
chiesto il sequestro impeditivo, con il secondo motivo la violazione di legge per assenza di motivazione del periculum.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Nella richiesta di sequestro preventivo, il Pubblico ministero ha evidenziato che l’indagato aveva iniziato e proseguito l’attività edificatoria realizzando le opere descritte nei capi di incolpazione, in assenza di titoli abilitativi e di autorizzazio in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e sul demanio marittimo nonché nella zona della fascia di rispetto, e ha chiesto disporsi il sequestro impeditivo per scongiurare che l’effettiva disponibilità materiale o giuridica del bene, anche da parte di terzi, potesse ulteriormente deteriorare l’ecosistema protetto dal vincolo.
Il Giudice per le indagini preliminari ha invece disposto (e motivato) il sequestro, ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca.
Il Tribunale del riesame, in risposta allo specifico motivo di riesame volto a censurare il difetto di corrispondenza tra la richiesta del P.m. e la risposta del G.i.p., ha rigettato il riesame, laconicamente affermando che il G.i.p. aveva fatto riferimento «al pericolo di protrazione del reato ovvero alle conseguenze dello stesso». Si tratta di motivazione apparente e in sostanza di motivazione omessa, resa in violazione di legge perché travisa il fatto e non risponde alla specifica censura del difetto di correlazione tra la richiesta del P.m. e la decisione del G.i.p. Si vedano in termini, Sez. 6, n. 53453 del 16/11/2016, COGNOME, Rv. 269498 – 01 e Sez. 5, n. 54186 del 22/09/2016, COGNOME, Rv. 268748 – 01, secondo cui è illegittima l’ordinanza del tribunale del riesame che confermi un sequestro preventivo ai fini di confisca quando il contraddittorio si sia formato, in ragione della domanda del pubblico ministero, sul sequestro impeditivo. Il vizio è radicale e colpisce già il decreto di sequestro preventivo genetico perché dalla richiesta del P.m. non emergono elementi per un’interpretazione estensiva, dal sequestro impeditivo al sequestro finalizzato alla confisca, mentre dalla motivazione del decreto del G.i.p., che ragiona sulla distinzione tra l’ipotesi del primo comma e quella del secondo comma dell’art. 321 cod. proc. pen., è inequivoco che il sequestro sia stato emesso in funzione di confisca, non subordinata all’accertamento della possibile situazione di pericolo sub specie di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati.
L’ordinanza del Tribunale del riesame va quindi annullata senza rinvio per difetto di motivazione, ma la palese violazione del diritto di difesa del decreto del G.i.p. impone l’annullamento senza rinvio anche di questo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro del
28/5/2024 depositato il 29/5/2024 e dispone la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto. Manda per l’esecuzione al PM presso il Tribunale di Vibo Valentia.
Così deciso, il 5 dicembre 2024
Il Consigliere estensore