Sequestro Preventivo: Il Ruolo Insostituibile del Pubblico Ministero
Il sequestro preventivo rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento per impedire che un reato venga portato a ulteriori conseguenze. Tuttavia, la sua applicazione è soggetta a regole procedurali precise, pensate per bilanciare le esigenze di giustizia con i diritti dei cittadini. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 17643/2024) ha ribadito un principio cardine: il Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) non può disporre un sequestro preventivo senza, o addirittura contro, la richiesta del Pubblico Ministero (PM).
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla denuncia di una società di autonoleggio. Un cliente, dopo aver stipulato un contratto di noleggio a breve termine per un’automobile, non aveva provveduto alla sua restituzione nei tempi pattuiti, rendendosi irreperibile. La società, tramite il suo legale, ha presentato una denuncia-querela per il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), chiedendo contestualmente il sequestro preventivo del veicolo.
Il Pubblico Ministero, investito del caso, ha espresso parere contrario alla richiesta di sequestro, ritenendo non sussistenti le finalità preventive tipiche di tale misura. Nonostante ciò, il G.I.P. del Tribunale competente, valutando autonomamente la situazione e il pericolo di protrazione del reato, ha deciso di accogliere la richiesta della parte lesa e ha disposto il sequestro dell’automobile.
Contro questo provvedimento, il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 321, comma 1, del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte sul sequestro preventivo
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del PM, annullando senza rinvio il decreto di sequestro. Gli Ermellini hanno affermato in modo inequivocabile che la richiesta del Pubblico Ministero costituisce un “presupposto indefettibile” per l’emissione di un provvedimento di sequestro preventivo.
Il G.I.P., quindi, non ha il potere di agire d’ufficio né di sostituirsi al PM, accogliendo direttamente la richiesta proveniente dalla persona offesa. Il fatto che il PM avesse esplicitamente espresso un parere contrario ha reso ancora più evidente l’illegittimità del provvedimento emesso dal giudice.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Suprema Corte si fonda su una lettura chiara e rigorosa dell’articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che il sequestro preventivo è disposto “su richiesta del pubblico ministero”. L’uso di questa formula non lascia spazio a interpretazioni: il legislatore ha attribuito in via esclusiva al PM il potere di iniziativa in materia di misure cautelari reali.
La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata, sottolineando che questo principio non è un mero formalismo, ma un pilastro del sistema processuale penale. Il Pubblico Ministero è il dominus delle indagini e, in tale veste, ha la responsabilità di valutare la necessità e l’opportunità di richiedere misure che incidono sui diritti patrimoniali dei cittadini. Il ruolo del G.I.P. è quello di controllore della legittimità di tale richiesta, non quello di promotore dell’azione cautelare.
Accogliere la sola istanza della parte offesa, contro il parere dell’organo di accusa, significherebbe sovvertire la ripartizione di ruoli e funzioni delineata dal codice, creando una potenziale disarmonia nel procedimento.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa sentenza riafferma con forza la netta distinzione di ruoli tra accusa (PM) e giudice (G.I.P.) nella fase delle indagini preliminari. Le implicazioni pratiche sono significative:
1. Tutela per l’indagato: La necessità della richiesta del PM agisce come un primo filtro di legalità e opportunità, proteggendo l’indagato da iniziative cautelari non ponderate.
2. Chiarezza per la persona offesa: La vittima di un reato sa che la sua istanza di sequestro deve passare al vaglio e essere fatta propria dal Pubblico Ministero per poter avere seguito. Non può rivolgersi direttamente al giudice per ottenere la misura.
3. Coerenza del sistema: Viene preservata la coerenza dell’impianto accusatorio, in cui è il PM a formulare le richieste su cui il giudice è chiamato a decidere, garantendo un corretto equilibrio processuale.
Un Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) può disporre un sequestro preventivo se il Pubblico Ministero (PM) si oppone?
No. La sentenza chiarisce che la richiesta del PM è un presupposto indispensabile e non superabile. Se il PM esprime un parere contrario, il G.I.P. non ha il potere di disporre il sequestro.
La richiesta di sequestro presentata dalla persona offesa (la vittima del reato) è sufficiente per attivare il provvedimento?
No. La richiesta della persona offesa, anche se contenuta in una denuncia-querela, non basta. Il potere di richiedere il sequestro preventivo è attribuito dalla legge in via esclusiva al Pubblico Ministero.
Cosa succede se un sequestro preventivo viene disposto senza la richiesta del PM?
Il provvedimento è illegittimo e deve essere annullato. Come avvenuto nel caso esaminato, la Corte di Cassazione annulla l’atto senza rinvio, ordinando la restituzione del bene all’avente diritto.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17643 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17643 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VARESE avverso l’ordinanza del 04/12/2023 del GIP TRIBUNALE di VARESE, emessa nel procedimento nei confronti di:
FUSETTI NOME, nato a SARONNO il DATA_NASCITA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il G.I.P. del Tribunale di Varese, nel procedimento penale nei confronti di NOME COGNOME indagato per il reato di cui all’articolo 646 c.p., con decreto del 4 dicembre 2023 disponeva il sequestro preventivo dell’automobile Mini Cooper targata TARGA_VEICOLOTARGA_VEICOLO dando atto nel provvedimento cautelare sia della denunciaquerela presentata da NOME COGNOME COGNOME qualità di procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE e della contestuale richiesta di sequestro preventivo, sia del parere contrario a siffatto sequestro espresso dal pubblico ministero.
Il pubblico ministero presso il Tribunale di Varese, in data 6/12/2023, ha proposto, ex art. 325 comma 2, cod. proc. pen., ricorso per cassazione per violazione di legge avverso il citato decreto, rilevando a tal proposito che il G.I.P aveva disposto il sequestro preventivo in assenza della necessaria richiesta del pubblico ministero (che, peraltro, aveva espresso parere contrario), così violando quanto previsto espressamente dall’art. 321, comma 1, cod. proc. pen.. Chiede l’annullamento senza rinvio del decreto di sequestro preventivo impugnato.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per le ragioni di seguito espresse.
3.1 Nel caso di specie, come già evidenziato, la richiesta di emettere il sequestro preventivo dell’automobile Mini Cooper targata TARGA_VEICOLO oggetto della denuncia/querela per il reato di cui all’art. 646 cod. pen., fu presentata dal procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE, azienda che aveva concluso un contratto di noleggio a breve termine con l’indagato NOME COGNOME, il quale non aveva, poi, restituito l’automobile nei termini contrattuali e si era reso irreperibile.
Il pubblico ministero, invece, aveva espresso parere contrario all’accoglimento dell’istanza della persona offesa, ritenendo non sussistenti le finalità preventive evidenziate, ricorrendo semmai finalità conservative ex art. 316 cod. proc. pen. da attivarsi, però, solamente in fase processuale.
Il giudice per le indagini preliminari, dando atto di tutte le circostanze sopr esposte, ritenendo, al contrario, sussistere il pericolo di protrazione del reato, disponeva ex art. 321 cod. proc. pen. il sequestro preventivo dell’autovettura già indicata.
Si ritiene che il G.I.P. presso il Tribunale di Varese è incorso nella violazione dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., norma in cui è espressamente previsto che il sequestro preventivo sia disposto su richiesta del solo pubblico ministero. La giurisprudenza di legittimità in più occasioni (per ultimo Sez.2, n.25375 del 7/05/2015, Rv.264105-01; conf. Sez. 2, n. 9756/2014, Rv. 259112-01) ha ribadito il principio secondo cui: “L’applicabilità del sequestro preventivo postula come indefettibile presupposto la domanda del pubblico ministero. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP a seguito di domanda del querelante sulla quale il Pubblico Ministero aveva espresso parere negativo ai sensi dell’art. 368 cod. proc. pen.)”. Il collegio intende ribadire
l’orientamento consolidato della Suprema Corte che, peraltro, si limita a riproporre l’espressa previsione di legge. Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’impugnato provvedimento di sequestro preventivo, disponendo la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro.
Così deciso in Roma il 23 febbraio 2024
Il Consigliere estensore