Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26927 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26927 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/06/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME NOME n. a Trebisacce il 14/5/1990
avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 4/2/2025
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
letta la memoria a firma del difensore;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen., NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. NOME COGNOME COGNOME che ha illustrato i motivi, chiedendon l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro rigettava l’istanza di riesame proposta da COGNOME NOME nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto che in data 9/1/2025 aveva disposto il sequestro preventivo della stessa compagine in relazione al
delitto di estorsione aggravata ex art. 416bis.1 cod.pen. ai danni della società RAGIONE_SOCIALE, ascritto a COGNOME NOME, padre di NOME, titolare del 50% delle quote societarie.
La misura reale veniva adottata nell’ambito di un’indagine relativa alla realizzazione dei lavori del quarto tronco del metanodotto Pisticci-S. Eufemia, con specifico riguardo alle forniture destinate al cantiere ubicato nel Comune di Trebisacce. All’indagato COGNOME NOME, referente della RAGIONE_SOCIALE, si ascrive di aver fatto parte, unitamente ai responsabili altre ditte, di un complesso sistema illecito che attraverso lo schermo di false fatturazio assicurava il convogliamento dei proventi estorsivi imposti alla società RAGIONE_SOCIALE, subappaltatrice dei lavori dalla RAGIONE_SOCIALE, al clan COGNOME.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore e procuratore speciale della Società, Avv. NOME COGNOME il quale ha dedotto:
2.1 la violazione degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 10, cod.proc.pen. e la conseguente inefficacia della misura cautelare reale, avendo il Tribunale del riesame depositato le motivazioni dell’ordinanza impugnata oltre i trenta giorni dalla decisione, assunta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025;
2.2 la violazione degli artt. 125, comma 3, 292, comma 2, lett. c bis, 309, comma 9, 324 comma 7, 391 bis e 391 ter cod.proc.pen.; l’omessa motivazione in ordine alle dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive e la mancata valutazione degli elementi addotti a confutazione della strumentalità della società.
Il difensore rappresenta di aver depositato all’udienza di riesame le dichiarazioni testimoniali di sei persone a conoscenza dei fatti, il cui contenuto è rilevante e potenzialmente decisivo in quanto attestano la regolare esecuzione delle forniture oggetto della fattura 120/2022 e la funzione subordinata e meramente esecutiva del dipendente NOME COGNOME nell’ambito della società sequestrata fino alla data del 24/1/2025 in cui rassegnava le dimissioni. L’ordinanza impugnata non ha valutato la richiamata produzione, pur trattandosi di dati suscettibili di incidere sulla gravità indiziaria e sulla affermata strumentalità compagine rispetto al reato, in violazione dell’obbligo di tener conto ai fini della decisio degli elementi forniti dalla difesa. Nella specie il collegio cautelare, ai fini del giudiz sistematico asservimento della società a finalità illecite, non ha tenuto conto del profil soggettivo della nuova amministratrice e della documentata lecita attività imprenditoriale della Calabria Lavori;
2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora. La ricorrente sostiene che l’ordinanza impugnata, discostandosi dai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessità di una motivazione concreta, attuale e specifica in ordine al periculum, ha omesso di considerare l’unicità dell’episodio contestato, risalente al luglio 2022, come pure l’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro con NOME
COGNOME, unico soggetto marginalmente coinvolto nella vicenda che non rivestiva nella società cariche direttive o gestionali. Inoltre, i giudici cautelari non hanno operato al apprezzamento circa la proporzionalità ed adeguatezza della misura reale né una valutazione attualizzata del rischio che il bene possa costituire veicolo di reiterazione criminosa.
In data 30 maggio 2025 il difensore ha depositato memoria, rappresentando che con due distinte ordinanze emesse il 29 maggio 2025 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha disposto il dissequestro delle quote sociali di RAGIONE_SOCIALE in accoglimento degli appelli avverso diniego di restituzione proposti da COGNOME NOME e NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha autorevolmente chiarito che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro il rinvio dell’art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., alle disposizioni contenute nell’art. 309, comma decimo, cod. proc. pen’ deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria del predetto artico ne deriva che sono inapplicabili le disposizioni -introdotte nel predetto comma decimo dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 – relative al termine perentorio per il deposito della decisione ed divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace. (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266790 – 01). Ha, inoltre, dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 10, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui dette disposizioni non prevedon un termine a pena di inefficacia per il deposito dell’ordinanza del tribunale del riesame in tema di misure cautelari reali, non applicandosi quello di trenta giorni, stabilito, invece, in cas riesame delle misure cautelari personali (Sez. 3, n. 52157 del 27/06/2018, COGNOME, Rv. 275176 – 01).
2. Il secondo motivo è fondato. Nell’ordinanza impugnata non si rinviene cenno alla produzione della difesa, della quale è stata omessa qualsiasi valutazione di rilevanza e pertinenza rispetto all’oggetto del giudizio con conseguente irrimediabile parzialità dell piattaforma posta a base del provvedimento censurato. Risulta, pertanto, integrata la violazione dell’art. 324, comma 7, nella parte in cui richiama la disposizione di cui all’art. 3 comma 9, cod.proc.pen., la quale prescrive che la decisione del Tribunale del riesame avvenga “anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell’udienza”.
Per altro verso la pretermissione degli elementi a discarico denunziata dalla difesa si salda alla motivazione solo apparente resa dall’ordinanza impugnata in ordine allo strutturale asservimento della società a finalità illecite, attesa l’assertiva affermazione circa la n occasionalità della condotta e il mero richiamo agli accertamenti in corso sul terzo megalotto dei lavori relativi alla statale Jonica, senza chiarire se in relazione a detto procedimento sia
state formulate ipotesi di reato che coinvolgono la società ricorrente, illustrandone g eventuali contenuti.
Secondo i principi costantemente declinati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini dell legittimità del sequestro preventivo di una società è necessario dimostrare il durevole
asservimento della stessa e del suo patrimonio alla commissione delle attività criminose, quale società strutturalmente illecita (Sez. 4, n. 7107 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282674
–
01;Sez. 6, n. 20244 del 08/02/2018, Fedele, Rv. 273268 – 01), versante non supportato dall’esposizione delle concrete emergenze atte a giustificare l’adozione della misura cautelare
reale.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro al fine di eliminare le critic
rilevate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod.proc.pen.
Così deciso in Roma, 12 Giugno 2025
Il Consigliere estensore
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