Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 43158 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 43158 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONTAGNANA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/04/2024 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha richiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo ha rigettato l’istanza di riesame proposta da COGNOME NOME avverso il decreto di sequestro preventivo di una autovettura, di cui il ricorrente sarebbe l’attuale proprietario, disposto nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in quanto il veicolo è stato ritenuto oggetto di distrazione dal patrimonio della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), fallita nel 2021 e della quale l’indaga era l’amministratore.
Avverso l’ordinanza ricorre il COGNOME, nella sua qualità di terzo interessato, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Rileva la difesa come risulti dagli atti che il bene è uscito dal patrimonio della fallita nel 2002 e che, a seguito di successivi passaggi, è stato infin acquistato dal COGNOME solo nel 2023. Lamenta poi che la motivazione dell’ordinanza impugnata sul fumus commissi delicti e comunque sulla natura distrattiva della vendita del veicolo sarebbe meramente apparente, essendosi limitato il giudice del riesame a relazionarsi a quella del provvedimento genetico senza confutare i rilievi difensivi svolti con l’impugnazione di merito. In particolare il Tribunale avrebbe soltanto ed in maniera apodittica ritenuto inidonea la documentazione prodotta per la prima volta in sede di riesame al fine di comprovare la successione dei passaggi di proprietà, nonché la legittimità dell’acquisto della vettura da parte del COGNOME, in quanto si tratterebbe di mere fotocopie di atti redatti in lingua straniera di cui non è stata fornita la traduzione, senza operare alcuna rivisitazione critica dei fatti e senza valutare la rilevante discrasia temporale esistente tra il momento in cui il bene è stato alienato dalla fallita e quello in cui lo stesso pervenuto al ricorrente o verificare la sussistenza del dolo specifico richiesto per la configurabilità del reato in contestazione o l’avvenuta alterazione della par condicio creditorum. Né i giudici del merito avrebbe confutato l’obiezione difensiva relativa alla legittimità dell’acquisto attraverso il c.d. “possesso vale titolo”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va dato atto che il difensore del ricorrente ha fatto pervenire dichiarazione di rinunzia al ricorso a propria firma, senza allegare analoga dichiarazione sottoscritta dal COGNOME o procura speciale rilasciata da quest’ultimo perché provvedesse a rinunziare all’impugnazione per suo conto, mentre tale non può essere considerata la procura rilasciata in occasione del conferimento del mandato
difensivo, essendo stata la stessa specificamente concessa al fine della proposizione del ricorso. Conseguentemente la suddetta rinunzia deve ritenersi priva di effetto in quanto la stessa, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale (ex multis Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, COGNOME, Rv. 285663).
Ciò premesso, il ricorso deve ritenersi nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato.
2.1 In proposito va anzitutto ricordato il consolidato principio per cui, in materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e che pertanto è consentito dedurre censure attinenti la motivazione del provvedimento impugnato solo nei limiti in cui oggetto di doglianza sia l’assoluta mancanza di un apparato giustificativo della decisione o, quanto meno il difetto dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza del medesimo, tanto da evidenziarne l’inidoneità a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Non è dunque consentito consentito aggirare i limiti posti dall’art. 325 c.p.p. alla ricorribilità delle ordinanze in materia cautelare reale, ammessa dalla norma citata solo per violazione di legge, qualificando come violazione dell’art. 125 comma 3 c.p.p. qualsivoglia vizio motivazionale del provvedimento impugnato. Perché effettivamente ricorra l’ipotesi di cui all’art. 606 lett. c) c.p.p. (e non comunque della lett. b) de stesso art. 606 evocata dal ricorrente) è invece necessario che l’apparato giustificativo di quest’ultimo risulti o del tutto mancante o, quanto meno, privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (ex multis Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, COGNOME, Rv. 239692; Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, COGNOME, Rv. 226710).
2.2 Contrariamente a quanto sostenuto con i motivi di impugnazione, invece, il ricorrente nel caso di specie censura la mera incompletezza o illogicità della motivazione dell’ordinanza del Tribunale, che in merito alle doglianze avanzate con l’istanza di riesame ha reso invero un articolato apparato giustificativo attraverso cui ha effettivamente confutato le argomentazioni svolte dalla difesa. Infatti, il giudice del riesame, con motivazione tutt’altro che illogica e con la quale in realtà il ricorso non si confronta compiutamente, ha ritenuto allo stato non fondata la tesi difensiva per cui il COGNOME sarebbe l’attuale legittimo proprietario del bene distratto ed altresì che egli ne abbia conseguito il possesso in buona fede, atteso che il veicolo risultava assicurato sulla base di dati falsi e dotato di una targa in realtà inesistente, oltre a non essere stato registrato l’asserito passaggio di proprietà in favore del ricorrente, così come
quelli altrettanto asseritamente intervenuti in precedenza (il che vale implicitamente ad escludere l’operatività dell’art. 1153 c.c. evocato dal ricorrente).
2.3 E’ facendo riferimento a tale contesto fattuale che il Tribunale ha altresì contestato l’ammissibilità e comunque l’attendibilità della documentazione prodotta dalla difesa in sede di riesame al fine di dimostrare gli asseriti plurimi e intermedi passaggi di proprietà che il veicolo avrebbe subito a partire dal 2002. Contestazione del tutto legittima, atteso che, nel procedimento di riesame, è onere della parte e non del giudice provvedere a che la documentazione prodotta sia redatta in lingua italiana o accompagnata dalla sua traduzione formale (Sez. 2, n. 46439 del 15/09/2023, COGNOME Kwok, Rv. 285520).
Non è dunque nemmeno vero che l’ordinanza impugnata non abbia motivato sulla configurabilità del reato di bancarotta in ragione del rilevante intervallo temporale asseritamente trascorso dalla primigenia cessione del bene da parte della fallita e quello del suo acquisto da parte del ricorrente, avendo invero il Tribunale – si ripete in maniera certo non apparente ed invece coerente ai dati fattuali esposti e non confutati con il ricorso – ritenuto tutt’altro che fondati i presupposti su cui si fondava l’obiezione difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22/1
1 /2024