Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40851 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40851 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Trebisacce il DATA_NASCITA avverso il provvedimento del 06/08/2025 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro – decidendo, in funzione di Giudice del rinvio, a seguito di annullamento della ordinanza di conferma del sequestro preventivo
della società “RAGIONE_SOCIALE” RAGIONE_SOCIALE, di cui NOME COGNOME era socia nella misura del 50% – confermava la misura cautelare reale.
Avverso il provvedimento, NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso affidato a cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente ha eccepito la nullità dell’ordinanza genetica per violazione del principio della domanda cautelare: il Pubblico ministero ha chiesto il sequestro ai fini della confisca, mentre il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo “impeditivo”.
Peraltro – evidenza la ricorrente – la Corte di cassazione ha annullato, per violazione di tale principio, lo stesso provvedimento adottato nei confronti di altra società (i.e. “RAGIONE_SOCIALE), che, secondo la prospettazione di accusa, sarebbe stata coinvolta unitamente alla società “RAGIONE_SOCIALE. nelle vicende criminose per cui è processo.
2.2. Con il secondo motivo, è stata eccepita la nullità del decreto di sequestro per omessa motivazione in ordine al periculum in mora.
2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per omissione, sia in ordine alla affermata “strumentalità della società” al perseguimento di finalità illecite, peraltro in aperta violazione del vincolo derivante dal rinvio, sia quanto alla violazione del criterio della “proporzionalità” del vincolo reale.
La Corte di cassazione – nella sentenza rescindente- aveva già rilevato il vizio di motivazione (Le. motivazione assertiva) quanto al ritenuto asservimento della società a finalità illecite, attesa l’apodittica affermazione resa dai Giudici della cautela circa la non occasionalità della condotta criminis.
Il Tribunale, in sede di rinvio, sarebbe incorso nello stesso vizio, rinunciando ad un’indagine concreta e limitandosi, senza alcun appiglio fattuale, investigativo o giudiziario, a ritenere – ancora una volta assertivamente – il coinvolgimento della società in oggetto in un sistema criminale. Peraltro, il Tribunale ha parlato di “inquinamento del patrimonio aziendale”, senza alcuna perizia che lo attestasse, senza alcun dato contabile e senza l’individuazione di operazioni bancarie sospette.
Sarebbe, inoltre, stato violato, anche, il principio di proporzionalità, posto che – a fronte di una ipotesi estorsiva di soli 8.500 euro – era stato disposto il sequestro dell’intero patrimonio aziendale del valore di svariati milioni di euro azienda, senza peraltro considerare che lo stesso amministratore giudiziario, designato dal Giudice per le indagini preliminari, aveva escluso infiltrazioni mafiose e la estraneità a contesti criminali. Tale dato oggettivo di significativa rilevanza anche ai fini dell’accertamento del periculum benchè emergente per
tabulas e nonostante fosse stato portato all’attenzione del Tribunale – era rimasto completamente inesplorato.
2.4. Con il quarto motivo, è stata dedotta la violazione di legge e la mancata valutazione degli elementi addotti dalla difesa per avere il Tribunale ignorato le dichiarazioni, rese a sit da diversi soggetti, circa il ruolo rivestito all’interno della società da NOME COGNOME, ritenuto – assertivamente e apoditticamente- l’anello di congiunzione tra la ditta estorta “RAGIONE_SOCIALE” e la società “RAGIONE_SOCIALE.
2.5. Con il quinto motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per omissione quanto alla attualità del periculum in mora posto che il reato per cui si procede è “cristallizzato” : a) i lavori con la RAGIONE_SOCIALE sono chiusi da oltre due anni; b) NOME COGNOME è sub iudice e non ha alcun rapporto con la società “RAGIONE_SOCIALE per intervenute dimissioni; c) le quote societarie sono state restituite ai legittimi proprietari , NOME COGNOME e NOME COGNOME, avendo i Giudici della cautela ritenuto i predetti estranei alle vicende criminali in oggetto e le quote non strumentali al perseguimento di finalità illecite.
Tutti questi elementi non sarebbero stati valutati dal Tribunale ai fini della necessaria verifica dell’attualità del periculum in mora.
Il Pg ha inoltrato conclusioni scritte e il difensore della COGNOME ha inviato memorie di replica e difensive, insistendo nella preliminare eccezione di nullità.
Alla odierna udienza- che si è svolta in forma partecipata- il Pubblico Ministero e il difensore hanno concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Le preliminari eccezioni di nullità del provvedimento di sequestro, sollevate con i primi due motivi di ricorso, sono inammissibili per la novità del devolutum: «… in materia di riesame delle misure cautelari, il Giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è vincolato, al pari del giudizio di merito, al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione ed è limitato, nell’indagine di merito devoluta, all’esame del “punto” della prima decisione attinto da annullamento, con divieto di estendere l’indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte, salva, nella specifica materia, la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto, sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti ( ex nnultis, Sez. 6, n. 31127 del 6 luglio 2023, Rv.285159; Sez.2, n. 16359 del 12/3/2014, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 261611).
2.1. Né può condurre a diversa conclusione il pur invocato effetto estensivo della sentenza di annullamento, emessa da questa Corte nei confronti della società “RAGIONE_SOCIALE, destinataria dello stesso provvedimento di sequestro.
Sebbene questa Corte – a partire dalla sentenza a Sezioni unite “Di Donato” del 26 giugno 2002 – abbia ritenuto estensibile anche alle misure cautelari reali gli effetti favorevoli della decisione a norma dell’art. 587 cod. proc. pen. e sebbene, nella successiva evoluzione giurisprudenziale, il principio sia stato esteso nei confronti dei coindagati che non abbiano proposto impugnazione o la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile, va, nondimeno, mantenuto fermo e ribadito il principio, secondo cui l’effetto estensivo , al pari di quanto accade nel procedimento di merito, non è invocabile quando, come nel caso di specie, l’impugnazione sia stata proposta e sia stata esaminata nel merito, con decisione diversa ed incompatibile con quella di cui si chiede l’estensione (cfr in tal senso Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016, COGNOME, Rv. 268633 – 01).
E’ parimenti inammissibile il quarto motivo di ricorso- la cui disamina va anticipata rispetto al terzo motivo che, per la connessione con il quinto motivo, è opportuno trattare di seguito- con cui il difensore censura il provvedimento in verifica sotto il profilo della omessa valutazione delle informazioni “probatorie” addotte dalla difesa quanto al ruolo svolto da NOME COGNOME all’interno della società “RAGIONE_SOCIALE,
3.1. Va, a tal uopo, premesso che, in relazione alle misure cautelari reali, il ricorso per cessazione è esperibile nei ristretti limiti indicati dall’art. 325 cod.proc.pen., a tenore del quale “contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge”.
In proposito, le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod.proc.pen. citato, rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. unite n. 25932 del 29/5/2008, COGNOME, Rv. 239692), ma non l’illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 co. 1, lett. e), cod.proc.pen. (cfr., ex multis, Sez. 6 n. 7472 del 21/1/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916).
3.2. Ebbene, nel caso in esame, il ricorrente – pur deducendo la violazione di legge sotto il profilo della carenza e apparenza della motivazione – nella sostanza sollecita una differente ed alternativa lettura delle “informazioni probatorie” quanto al ruolo che NOME avrebbe assunto nella vicenda per cui è processo.
Ed invero, la specifica questione è stata esaustivamente e congruamente trattata dai Giudici della cautela, là dove alle pagg.17 ss del provvedimento si è dato atto che gli elementi investigativi acquisiti – consistenti nelle convergenti dichiarazioni rese dai due dipendenti della ditta estorta, COGNOME e NOME, a loro volta confortate dal dato intercettativo – avessero fornito gravi e significativi indizi circa il ruolo di intermediario tra la “RAGIONE_SOCIALE e la ditta estorta rivestito dal predetto COGNOME.
I Giudici del riesame hanno, poi, congruamente esaminato gli “elementi a discarico”, evidenziando come l’assenza di poteri di gestione e/o decisionali in capo al COGNOME, che era effettivamente un dipendente della società “RAGIONE_SOCIALE, assunto come “autista”, non indebolissero il peso “probatorio” degli esiti investigativi.
Le mansioni svolte dal COGNOME, già peraltro risultanti docunnentalmente, non sono, infatti, di per sé stesse “ostative” alla assunzione del ruolo che il predetto avrebbe, secondo i Giudici del merito, assunto nell’ambito della contestata vicenda.
Dunque, le valutazioni spese in parte qua dal Tribunale non sono né carenti né assertive: come tali non sono sindacabili in questa sede.
Sono, invece, fondati il terzo e il quinto motivo di ricorso- che vanno esaminati congiuntamente – investendo il tema comune della qualificazione della società “RAGIONE_SOCIALE” RAGIONE_SOCIALE in termini di “società strutturalmente illecita”: qualificazione che riverbera i suoi effetti nella valutazione della proporzionalità della misura reale e dell’attualità del periculum in mora.
4.1. Ebbene, nel provvedimento impugnato (pag. 21 ss), si rappresenta come lo stabile asservimento strutturale della società al perseguimento di finalità illecite sia desumibile dal metodico ricorso alle false fatturazioni: modus operandi distonico rispetto ad una condotta criminosa occasionale ed isolata.
Si è, poi, evidenziato come l’affidamento del subappalto in un territorio operante sotto il controllo del RAGIONE_SOCIALE sia evocativo della “preferenza mafiosa” e, quindi, della strumentalità della società a finalità illecite.
4.2. La valutazione operata in parte qua dai Giudici della cautela non poggia su basi argomentative solide, quanto piuttosto su mere asserzioni.
Il sistemico sviamento dell’impresa e del suo patrimonio alla commissione di attività illecite – presupposto necessario per disporre il sequestro preventivo -(così Sez.6, n. 20244 del 8/2/2018, Fedele, Rv. 273268) – non è conclusione desumibile dalla emissione di false fatturazioni: il confezionamento di bolle di consegna, con maggiorazione del quantitativo di materiale consegnato al fine di ottenere un aumento del corrispettivo, in modo tale da dirottare il surplus – a titolo di tangente – al RAGIONE_SOCIALE Abruzzese, rientra nell’ambito del medesimo ed unico episodio estorsivo.
Dal provvedimento impugnato non risulta, infatti, che la società fosse rimasta coinvolta in altri affari illeciti o che, in relazione ad altre pur importanti commesse, avesse utilizzato il sistema delle false fatturazioni, per avvantaggiare indebitamente le consorterie criminali che controllavano il territorio.
4.3. Analogamente è apparente la motivazione, là dove fonda lo stabile inserimento della società in un collaudato sistema criminale sul favor della consorteria mafiosa, imperante sul territorio.
La società “RAGIONE_SOCIALE – oltre a non essere destinataria di ulteriori procedimenti penali – non presenta anomalie gestionali o di natura fiscale ed ha persino registrato una crescita del fatturato nel periodo di amministrazione giudiziale.
Tali elementi fattuali- che il Tribunale non ha valutato – sono poco armonizzabili con il ritenuto placet mafioso e il conseguente asservimento dell’ente al perseguimento di fini illeciti: essi tratteggiano la fisionomia di una società sana e non irrimediabilmente inquinata e compromessa.
4.4. La motivazione è, poi, mancante anche sotto il profilo della necessaria proporzionalità. Tale principio, positivizzato in relazione alle misure cautelar: personali (cfr art.275, comma 3, cod. proc. pen.), è stato esteso anche alle misure reali, avendo la giurisprudenza di legittimità sottolineato la necessità di assicurare il giusto equilibrio tra motivi di interesse generale e il sacrificio di un diritto, quale quello di proprietà riconosciuto dall’art. 42 Cost. e dall’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Peraltro, la valorizzazione del principio di proporzionalità è un aspetto che traspare nelle più recenti pronunce della Consulta e che è stato considerato dalla Corte di Strasburgo quale necessario presupposto di legittimità di tutti gli atti che incidano – limitandoli – sui diritti fondamentali della persona. Nell’ambito della disciplina euro unitaria, infatti, tale principio è stato codificato ai parr. 3 e 4 dell’art. 5 del Trattato dell’Unione europea; analoga indicazione proviene anche dall’art. 49, numero 3), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a tenore del quale «le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato».
Il principio di proporzionalità ma anche di adeguatezza e gradualità debbono, dunque, costituire oggetto di ineludibile valutazione anche da parte del giudice
della cautela reale, al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 5, n. 8152 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 246103; Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, COGNOME, 254712; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, COGNOME, Rv. 261509).
4.5. E per garantire che la misura si mantenga nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati, la motivazione del provvedimento diventa requisito indispensabile essendo essa l’unico modo per la verifica della ragionevolezza della misura e, quindi, della sua legalità. In tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite “Bevilacqua”, con la sentenza n. 5876 del 28/01/2004, che, seppure relativa alla diversa misura del sequestro probatorio, ha evidenziato l’importanza del percorso argomentativo: le ragioni del vincolo debbono essere esplicitate nei provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura sia soggetta al permanente controllo di legalità nonchè al fine di garantire il giusto equilibrio e il ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato e il fine perseguito.
4.6. Ebbene, nel caso in esame, il versamento di una tangente complessiva di 8.500 euro, il coinvolgimento della ditta in un unico episodio estorsivo, la rilevata assenza di anomalie gestionali e fiscali da parte dello stesso amministratore giudiziale avrebbero richiesto uno sforzo argomentativo maggiore sulla proporzionalità e adeguatezza del vincolo reale.
4.7. Anche il presupposto ulteriore dell’attualità del periculum in mora poggia su una motivazione che non rende intellegibile il percorso argomentativo svolto per ritenere che detta società, per quanto coinvolta in un fatto di indubbia gravità, ma rimasto comunque isolato, rappresenti a tutt’oggi un pericoloso strumento di penetrazione mafiosa e, quindi, debba essere necessariamente “cautelata”.
Molteplici sono gli elementi che il Tribunale avrebbe dovuto valutare e che, stando alla trama motivazionale del provvedimento, non risulta abbia scrutinato affatto: la cessazione dei rapporti con la ditta estorta dal 2022; il definitivo allontanamento dalla compagine sociale dell’unico soggetto “corrotto” e ritenuto “responsabile” dell’accaduto ; la restituzione delle quote societarie ai legittimi proprietari estranei alla vicenda estorsiva; la capacità della ditta di operare con profitto in modo lecito e nel rispetto delle regole.
Alla luce delle su esposte considerazioni e tenuto conto anche del fatto che la precedente sentenza rescindente della Cassazione aveva chiesto una motivazione più adeguata sulla “non occasionalità” dell’asservimento della società alle finalità illecite mafiose ovvero alla “strumentalità” rispetto a quegli scopi illeciti, l’ordinanza va annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro al quale è devoluto il compito di eliminare le accertate criticità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso, 10/12/2025